L'organismo di controllo sugli enti non commerciali e sulle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, denominato Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, e di seguito designata "Agenzia", ha sede in Milano.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Sede dell'Agenzia
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Vigilanza
Comma 2
L'Agenzia opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, e per sua delega del Ministro per la solidarieta' sociale, e del Ministro delle finanze.
Entro il 1o marzo di ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione sull'attivita' svolta l'anno precedente. Tale relazione e' presentata al Parlamento entro il 30 marzo.
Art. 4
#Comma 1
Relazioni con le pubbliche amministrazioni
Comma 2
Le pubbliche amministrazioni interessate possono sottoporre al parere dell'Agenzia gli atti amministrativi di propria competenza riguardanti le organizzazioni, il terzo settore e gli enti.
Decorsi trenta giorni dalla richiesta dei pareri di cui al comma 2, le amministrazioni interessate procedono autonomamente. Ove sia necessaria una istruttoria piu' approfondita l'Agenzia puo' concordare un termine maggiore.
Art. 5
#Comma 1
Poteri dell'Agenzia
Comma 2
Per l'esercizio delle proprie funzioni l'Agenzia:
((a) corrisponde con tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti di diritto pubblico, instaurando con essi forme di collaborazione utili ai fini dell'indirizzo, della promozione, della conoscenza e mappatura territoriale nonche' del controllo delle organizzazioni, del terzo settore e degli altri enti in Italia;))
b) promuove indagini conoscitive di natura generale nei settori operativi delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti;
((c) consulta, in via periodica, le associazioni che si occupano degli interessi di settore delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti riconosciute come parti sociali del Governo));
d) puo' assumere le seguenti iniziative utili ai fini dell'istruttoria della propria attivita' consultiva, di indirizzo e controllo:
1) invitare i rappresentanti delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti a comparire per fornire dati e notizie;
2) inviare ai rappresentanti delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
3) richiedere alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici, a societa' ed imprenditori commerciali (ai soggetti titolari di partita IVA) la comunicazione di dati e notizie ovvero la trasmissione di atti e documenti relativi a organizzazioni, terzo settore ed enti indicati singolarmente o per categorie;
4) richiedere copia o estratti di atti e documenti riguardanti organizzazioni, terzo settore ed enti depositati presso i notai, gli uffici del territorio e gli altri pubblici ufficiali; le copie e gli estratti degli atti e documenti, formati e conservati dalle pubbliche amministrazioni devono essere rilasciati gratuitamente;
e) richiede ai competenti organi dell'Amministrazione finanziaria di eseguire specifici controlli al fine di verificare i presupposti soggettivi ed oggettivi delle agevolazioni tributarie usufruite o invocate da singoli enti e associazioni, anche sulla base degli elementi comunque in suo possesso;
((f) comunica agli organi competenti, per l'adozione di provvedimenti consequenziali, le violazioni e anomalie riscontrate in occasione dello svolgimento della propria attivita' di controllo; trasmette all'ufficio delle entrate competente, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri il processo verbale delle violazioni constatate, anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;))
g) inoltra specifiche richieste di dati, notizie e documenti alle organizzazioni, al terzo settore ed agli enti ovvero alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici, a societa' ed imprenditori commerciali (ai soggetti titolari di partita IVA) per assicurare la tutela da abusi nell'attivita' di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione.
Art. 6
#Comma 1
(( (Composizione dell'Agenzia). ))
Comma 2
((
L'Agenzia e' un organo collegiale costituito dal presidente e da quattro componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui uno nominato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, uno nominato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno nominato su proposta della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Il presidente e' scelto tra persone di notoria indipendenza, che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di responsabilita' e rilievo. I quattro componenti sono scelti tra persone alle quali siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale nelle discipline giuridiche ed economico-sociali o nel settore di attivita' degli enti ed organizzazioni controllati. A pena di decadenza essi non possono avere interessi diretti o stabilmente collegati negli enti e organizzazioni soggetti al controllo dell'Agenzia.
Tutti i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati.
))
Art. 7
#Comma 1
Norme di funzionamento
Comma 2
((1. L'Agenzia e' convocata dal presidente, quando lo ritiene opportuno ovvero su richiesta di almeno due componenti. Il presidente ne stabilisce l'ordine del giorno, designa i relatori e dirige i lavori. Ogni componente puo' richiedere al presidente la convocazione dell'Agenzia indicandone le ragioni. Almeno due componenti possono chiedere l'inserimento di punti specifici all'ordine del giorno. Il presidente, previa verifica di conformita', li inserisce nella prima seduta utile.))
((1))
((2. Per la validita' delle deliberazioni dell'Agenzia e' necessaria la presenza del presidente e di un numero di componenti non inferiore a due. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti: in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.))
((1))
La pubblicita' degli atti dell'Agenzia e' assicurata attraverso un apposito bollettino ed anche con modalita' telematiche.
L'Agenzia adotta, a maggioranza assoluta dei membri di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), il regolamento interno recante le norme di organizzazione e funzionamento.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "L'articolo 5 del presente decreto entra in vigore dalla data di insediamento dell'organo collegiale costituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, come sostituito dall'articolo 4 del presente decreto".
Art. 8
#Comma 1
Indennita' di funzione per il presidente e per i componenti dell'Agenzia
Comma 2
Al presidente e a ciascuno degli altri componenti dell'Agenzia compete una indennita' di funzione il cui importo e' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Art. 10
#Comma 1
Disposizioni finanziarie
Comma 2
L'Agenzia, con delibera da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro della solidarieta' sociale, e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce le norme concernenti i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, nel rispetto dei principi delle leggi di contabilita'.