DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento recante disposizioni sulle modalita' per il perseguimento dei fini della Riserva Fondo lire UNRRA e sui criteri di gestione del relativo patrimonio, in attuazione dell'art. 9, comma 3, della legge 23 dicembre 1993, n. 559.

Numero 755 Anno 1994 GU 19.01.1995 Codice 095G0034

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-10-20;755

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Criteri per la gestione del patrimonio

Comma 2

La gestione del patrimonio della Riserva Fondo lire UNRRA, di seguito denominata Riserva, deve svolgersi in modo coerente con i fini di assistenza e riabilitazione assegnati alla Riserva dall'accordo tra il Governo italiano e l'UNRRA approvato con decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, e con gli altri fini indicati dall'art. 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.


I beni immobili appartenenti alla Riserva sono locati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici o a privati sulla base di canoni stabiliti dai competenti organi tecnici.


Le rendite finanziarie della Riserva sono utilizzate per le spese di ordinaria manutenzione degli immobili, ove a carico della Riserva stessa.


Le rendite finanziarie della Riserva e, in quanto necessario, i proventi della alienazione di beni mobili o immobili appartenenti alla Riserva sono utilizzati per la straordinaria manutenzione del patrimonio immobiliare.


Sono consentiti investimenti fruttiferi delle disponibilita' della Riserva al solo scopo di realizzare nel tempo il costante perseguimento dei fini di cui al comma 1.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. V dell'accordo del 12 novembre 1947, reso esecutivo con D.Lgs. n. 1019/1948:
"Art. V (La Riserva). - 1. Ogni somma raccolta nel Fondo lire aldila' dell'ammontare totale di cinquantacinque miliardi di lire indicato nell'allegato I, costituira' la Riserva.
2. La Riserva sara' impiegata dal Governo con il seguente ordine di precedenza:
a) per il pagamento di qualsiasi residua passivita' dell'UNRRA ivi inclusi i reclami da parte di terzi originati da obbligazioni contrattuali, extracontrattuali e da qualsiasi altra ragione;
b) per il pagamento delle spese sostenute in Italia in valuta italiana - e che ai sensi degli accordi stipulati tra il Governo e le singole Organizzazioni internazionali sono a carico del Governo - dalle Organizzazioni internazionali che succederanno all'UNRRA ivi incluse (ma non esclusivamente) l'Organizzazione internazionale per i profughi (I.R.O.), l'Organizzazione sanitaria mondiale (W.H.O.), l'Organizzazione per i viveri e l'agricoltura (F.A.O.) e il Fondo internazionale di emergenza per l'infanzia (I.C.E.F.). Le somme che a questo scopo dovranno essere stanziate dal Fondo lire saranno concordate dal Governo e dalle Organizzazioni internazionali interessate;
c) per fronteggiare possibili aumenti di costi che possano verificarsi per i progetti gia' concordati con l'UNRRA;
d) per l'esecuzione di progetti che non siano gia' concordati con l'UNRRA ma che rientrino nelle categorie indicate nell'allegato I, fermo restando quanto disposto nell'art. VII del presente accordo;
e) per l'esecuzione di progetti che non siano gia' concordati con l'UNRRA, ne' rientranti nelle categorie indicate nell'allegato I, purche' tali programmi abbiano scopi di assistenza e di riabilitazione, e fermo restando quanto disposto dagli articoli VII e VIII del presente accordo.
3. Qualsiasi somma stanziata dalla Riserva per gli scopi enumerati nel precedente paragrafo 2) sara' in aggiunta agli esborsi annuali indicati nell'allegato I, e sara' pagabile a mano a mano che se ne manifesti la necessita', dall'Ente governativo di cui all'art. X del presente accordo".
- L'art. 3 del D.M. 1 settembre 1977 e' cosi' formulato:
"Art. 3. - La Direzione generale dei servizi civili provvede al proseguimento delle gestioni fuori bilancio, finanziaria e patrimoniale, in essere al 31 agosto 1977 presso l'amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali fino alla chiusura delle gestioni stesse.
Le somme disponibili sui capitoli 4286 e 4287 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1977 affluiranno in apposito conto corrente intestato alla Direzione generale dei servizi civili, da istituire presso il Credito italiano esercente il servizio di tesoreria dell'ex Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali".
- La legge n. 559/1993 reca la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato. Si trascrive il testo del relativo art. 9:
"Art. 9 (Riserva Fondo lire UNRRA). - 1. I proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni facenti parte del patrimonio della Riserva Fondo lire UNRRA di cui all'accordo approvato con decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, ed ogni altra somma destinata alla Riserva medesima affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in misura non superiore a cinquecento milioni di lire per ciascun anno, e del Ministero dell'interno, rispettivamente, per il funzionamento del Centro nazionale per la tutela dell'infanzia e per il conseguimento degli ulteriori fini della Riserva.
2. Le eventuali disponibilita' della soppressa gestione di cui al comma 1 sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli di spesa.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari sociali e del tesoro, sono stabiliti le modalita' per il perseguimento dei fini della Riserva di cui al comma 1, nonche' i criteri per la gestione del relativo patrimonio in modo da garantirne la coerenza con i fini predetti".
- Lo scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'UNICEF per il rinnovo triennale (10 agosto 1994-9 agosto 1996) dell'accordo che definisce i termini, le condizioni e il finanziamento per la costituzione di un Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia presso l'Istituto degli innocenti di Firenze, del 23 settembre 1986 e' entrato in vigore il 21 luglio 1993.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale
potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.


Art. 3

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Comma 1

Aree di intervento

Comma 2

I programmi e le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), riguardano persone in stato di bisogno e fasce sociali deboli, quali, in particolare, minori, giovani, anziani, persone con handicap, emarginati, famiglie-problema, tossicodipendenti, stranieri, nomadi.


Le attivita' di cui all'art. 2, lettere b) e c), possono riguardare, tra l'altro, l'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la definizione, da parte del Governo, delle politiche di settore, nonche' per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento nella materia socio-assistenziale.


Art. 4

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Comma 1

Scelta dei contraenti

Comma 2

Per le attivita' di cui all'art. 2, lettera c), la Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno puo' stipulare convenzioni, nel rispetto delle norme generali in materia di contratti pubblici, con enti o istituti di ricerca che risultino particolarmente qualificati sul piano degli studi e delle ricerche in materia sociale.


Art. 5

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Comma 1

Destinatari dei finanziamenti e contenuto della domanda

Comma 2

Per la realizzazione delle attivita' di cui all'art. 2 possono rivolgere richiesta di contributi enti pubblici e organismi privati.
Questi ultimi debbono avere personalita' giuridica, ovvero essere regolarmente costituiti ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile o avere i requisiti espressamente previsti dalle specifiche legislazioni del settore.


L'istanza con la quale si richiede il contributo di cui al comma 1 deve indicare analiticamente il programma da svolgere e le spese che lo stesso comporta; essa e' sottoposta ad attivita' istruttoria da parte dell'Amministrazione.


Art. 7

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Comma 1

Controlli e sanzioni

Comma 2

Le spese finanziate sono soggette all'ordinario controllo contabile e a tal fine i beneficiari dei contributi sono tenuti a trasmettere la relativa documentazione.


La Direzione generale dei servizi civili puo' disporre, attraverso le prefetture, accertamenti che verifichino l'effettivo impiego del finanziamento per le attivita' programmate, adottando secondo gli esiti di tali accertamenti, eventuali provvedimenti di revoca e di ripetizione dei contributi concessi.


La prefettura che accerti, ai sensi del comma 2, la sussistenza di elementi idonei a fondare un provvedimento di revoca o ripetizione del contributo concesso, contesta tempestivamente tali elementi agli interessati che possono presentare le proprie controdeduzioni entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione.


Art. 8

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Comma 1

Indirizzo politico-amministrativo e modalita' per la concessione dei contributi

Comma 2

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il Ministro dell'interno definisce periodicamente e, comunque, ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, gli obiettivi ed i programmi da attuare, indicando le priorita' ed emanando le conseguenti direttive.


Gli obiettivi ed i programmi di cui al comma 1, nonche' le specifiche modalita' per la concessione dei contributi (contenuto delle domande, documentazione da presentare ecc.) sono resi pubblici, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.


Le domande di contributi devono essere presentate entro il 31 maggio di ogni anno, alle prefetture competenti che, esperita la necessaria istruttoria, le trasmettono alla Direzione generale dei servizi civili non oltre il 31 luglio successivo. La Direzione generale dei servizi civili esaminati gli atti istruttori e disposti eventuali ulteriori accertamenti, sulla base del reddito maturato al 31 ottobre provvede entro il successivo 31 dicembre.


In casi straordinari di necessita' e urgenza la Direzione generale dei servizi civili puo' provvedere, con atto motivato, all'esame di specifiche richieste di contributo senza tener conto dei termini procedimentali previsti dal presente articolo.


L'unita' organizzativa responsabile per le attivita' di competenza dell'Amministrazione centrale, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' la divisione gestioni fuori bilancio della Direzione generale dei servizi civili.


Art. 9

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Comma 1

Invio del rendiconto all'ONU

Comma 2

Come previsto dall'art. VIII dell'accordo indicato in premessa e come confermato dal successivo accordo del 23 settembre 1986, la Direzione generale dei servizi civili invia annualmente al Segretariato generale delle Nazioni Unite il rendiconto sulla gestione della Riserva.


Art. 10

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Per l'anno 1994 sono prese in esame le richieste di contributo pervenute alle competenti prefetture entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Le medesime richieste sono trasmesse, a cura delle prefetture, entro i trenta giorni successivi al predetto termine.


Le richieste presentate nei termini di cui al comma 1, sono esaminate secondo i criteri seguiti fino alla entrata in vigore del presente regolamento.