Il presente regolamento ha ad oggetto l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonche' la costituzione e la composizione dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.
Testo vigente
Preambolo
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1
#Comma 1
Oggetto
Comma 2
Comma 3
Capo II - Uffici di diretta collaborazione
Art. 3
#Comma 1
Indirizzo politico-amministrativo
Comma 2
Il Ministro e' l'organo di direzione politica del Ministero ed esercita i compiti e le funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dagli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalle altre leggi, avvalendosi degli uffici di diretta collaborazione.
I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro e svolgono le funzioni ed i compiti ad essi delegati. Il Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro presiede il Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I Sottosegretari di Stato, nello svolgimento delle loro funzioni e compiti, si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo in relazione alle rispettive competenze.
Art. 5
#Comma 1
Principi generali
Comma 2
Gli uffici di cui all'articolo 4 esercitano le funzioni di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione e alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici e alla congruenza tra obiettivi e risultati.
I capi degli uffici di cui all'articolo 4 sono nominati dal Ministro tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo.
I capi degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), sono coadiuvati nell'esercizio delle loro funzioni da vice capi in numero non superiore a due. Nel caso di nomina di due vice capi, il capo dell'ufficio designa il vice capo con funzioni vicarie.
I vice capi sono nominati dal Ministro, tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo.
Resta salvo quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, numero 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1311.
L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione e' definita con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto.
Art. 6
#Comma 1
Segreteria del Ministro e dei Sottosegretari di Stato
Comma 2
La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro ed e' diretta dal capo segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie su suo mandato a compiti specifici.
La segreteria del Ministro svolge attivita' di supporto all'espletamento dei compiti del medesimo, provvedendo al coordinamento dei relativi impegni ed alla predisposizione ed elaborazione degli elementi per i suoi interventi, attraverso il necessario raccordo con l'Ufficio di Gabinetto; cura inoltre l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonche' i rapporti personali dello stesso con gli altri soggetti pubblici o privati in ragione del suo incarico istituzionale.
Nell'ambito della segreteria, il Segretario particolare cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro nonche' i rapporti dello stesso con soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.
Alle segreterie dei Sottosegretari di Stato si applicano le disposizioni del presente articolo.
Art. 7
#Comma 1
Gabinetto del Ministro
Comma 2
Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, il Ministro si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, salve le specifiche competenze della segreteria del Ministro, delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, dell'Ufficio legislativo e dell'Ispettorato generale. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Ufficio di Gabinetto, servendosi delle informazioni trasmesse dagli altri uffici e dipartimenti del Ministero, assicura i rapporti con l'Ufficio legislativo e l'Ispettorato generale e il coordinamento degli altri uffici di diretta collaborazione, nonche' il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' dei dipartimenti del Ministero. L'Ufficio di Gabinetto tiene altresi' i rapporti con gli organi istituzionali e con enti e organizzazioni pubblici e privati.
L'Ufficio di Gabinetto, avvalendosi di specifiche professionalita', cura l'attivita' di coordinamento tra i diversi centri di responsabilita' per la formazione dei documenti di bilancio e per i rapporti con gli organi di controllo e l'attivita' connessa alla presentazione dei principali documenti di finanza pubblica e della legge di bilancio, nonche' la predisposizione, in raccordo con l'Ufficio legislativo, delle relazioni tecniche e delle norme di copertura di provvedimenti normativi di iniziativa dell'amministrazione.
((Al fine di garantire l'efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera la Struttura di missione per la valutazione delle politiche pubbliche e la revisione della spesa, di livello dirigenziale generale, che coadiuva e supporta l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio e nel processo di revisione della spesa ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, svolgendo altresi' attivita' di analisi e studio nella materia di valutazione delle politiche pubbliche, della spesa e degli investimenti in coerenza con le azioni di Governo e dei documenti di programmazione finanziaria e con le funzioni di supporto indicate all'articolo 5, comma 1.))
Per lo svolgimento della propria attivita' internazionale il Ministro si avvale di un consigliere diplomatico. Il consigliere diplomatico, con l'ausilio delle specifiche professionalita' dell'Ufficio di Gabinetto destinate allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, fornisce supporto all'attivita' europea e internazionale alla quale l'autorita' politica partecipi direttamente.
Al fine di garantire la realizzazione delle direttive politico-amministrative nell'ambito delle relazioni europee ed internazionali, l'Ufficio di Gabinetto cura il coordinamento dell'attivita' internazionale assicurando il raccordo dell'attivita' svolta in sede europea e internazionale dagli uffici e dai dipartimenti del Ministero, nonche' il coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
((Il Capo di Gabinetto e' coadiuvato da una segreteria posta alle sue dipendenze e diretta dal capo segreteria, che provvede al coordinamento delle unita' di personale assegnate alla segreteria e assiste il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle attivita' istituzionali e dei relativi impegni, curando la predisposizione dei necessari elementi istruttori e di supporto.))
Art. 8
#Comma 1
Ufficio legislativo
Comma 2
Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministro si avvale dell'Ufficio legislativo. A tal fine, l'Ufficio legislativo provvede, in collaborazione con gli altri uffici e dipartimenti, anche avvalendosi di commissioni di studio istituite dal Ministro, ed assicurando il rispetto dei principi e criteri di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo, allo studio, esame, promozione ed attuazione dell'attivita' normativa.
L'Ufficio legislativo attende, inoltre, all'analisi tecnico-normativa ed all'analisi dell'impatto e della regolamentazione; fornisce pareri alla Presidenza del Consiglio dei ministri sulle questioni di legittimita' costituzionale delle leggi e sulla compatibilita' costituzionale delle leggi regionali e, alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull'interpretazione delle leggi; provvede, infine, all'esame dei provvedimenti sottoposti al visto del Guardasigilli.
L'Ufficio legislativo cura il coordinamento delle attivita' connesse all'effettuazione dell'analisi di impatto regolamentare e della valutazione dell'impatto della regolamentazione a norma dell'articolo 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246, coinvolgendo le articolazioni dell'amministrazione interessate.
Art. 9
#Comma 1
Ispettorato generale
Comma 2
L'Ispettorato generale, raccordandosi con i dipartimenti, svolge compiti di controllo nelle materie e secondo le modalita' previste dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, e dall'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195, ed esegue i controlli di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riferendone l'esito direttamente al Ministro ovvero al Consiglio superiore della magistratura, quando opera su richiesta dello stesso.
Art. 10
#Comma 1
Ufficio comunicazione e stampa
Comma 2
L'ufficio comunicazione e stampa svolge i compiti di informazione di cui agli articoli 1, comma 4, lettera a), e 9, della legge 7 giugno 2000, n. 150; esamina e segnala alle articolazioni del Ministero le notizie rilevanti apparse sulla stampa quotidiana e periodica oltre che sui notiziari di agenzia, redige la rassegna stampa quotidiana e settimanale; cura la diffusione agli organi di informazione degli atti e delle notizie attinenti l'attivita' politico-istituzionale del Ministero; realizza le iniziative editoriali del Ministero; promuove iniziative di informazione istituzionale; assicura il supporto tecnico per l'espletamento dell'attivita' di informazione istituzionale del Ministero diffusa tramite gli uffici relazioni con il pubblico, il sito internet ed altre strutture dell'amministrazione.
Art. 11
#Comma 1
Personale degli uffici di diretta collaborazione e trattamento economico
Comma 2
Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) (segreteria del Ministro), c) (Gabinetto del Ministro), d) (ufficio legislativo), e f) (ufficio comunicazione e stampa), e' stabilito complessivamente in ((duecentoventuno)) unita', comprensive delle unita' addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi, delle quali sessanta attribuite all'ufficio legislativo per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 8. Alle segreterie dei Sottosegretari di Stato e' assegnato ulteriore personale, in misura massima di otto unita' per ciascuna segreteria.
L'Ispettorato generale, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, ed in conformita' a quanto disposto dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, dispone di un ulteriore contingente di ((centoventicinque)) unita'.
Entro il contingente complessivo di cui ai commi 1 e 2, possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo contingente, purche' nel limite del cinque per cento dello stesso e nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono altresi' essere assegnati collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, di provata competenza desumibile da specifici e analitici curriculum culturali e professionali, con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero. (3)
Nei limiti di cui al comma 3, secondo periodo, e nel rispetto del criterio di invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministro puo' nominare, tra soggetti aventi specifica esperienza professionale o scientifica, fino a tre consiglieri.
Nell'ambito del contingente complessivo stabilito dai commi 1, 2 e 3, e tenendo conto delle disposizioni del decreto legislativo concernenti la presenza dei magistrati al Ministero, e' individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale ((non generale non superiore a quaranta, nonche' un incarico dirigenziale di livello generale per le funzioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 7)), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Al Capo dell'ufficio comunicazione e stampa e' corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.
Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale.
Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e' stabilito dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non puo' essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti della Missione 32 - U.d.V. 2.1 «Indirizzo politico amministrativo» C.d.R. «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.
Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 4. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, nel limite di un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto (con l'art. 1, comma 289) che "Il limite previsto dall'articolo 11, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, pari al 5 per cento del contingente di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 11, per l'assegnazione di collaboratori agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, e' elevato al 10 per cento".
Comma 3
Capo III - Organismo indipendente di valutazione della performance
Art. 12
#Comma 1
Costituzione, composizione e compiti dell'Oiv
Comma 2
L'Oiv svolge in piena autonomia le attivita' di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
L'Oiv e' costituito con decreto del Ministro ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
La nomina dell'Oiv e' effettuata, previa procedura selettiva pubblica, con decreto del Ministro tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
Ai componenti dell'Oiv e' corrisposto un trattamento economico accessorio determinato, con decreto del Ministro in relazione alla complessita' della struttura organizzativa dell'amministrazione e comunque nel limite delle risorse indicate dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Art. 13
#Comma 1
Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance
Comma 2
Presso l'Oiv e' costituita la struttura tecnica con funzioni di supporto per lo svolgimento delle sue attivita'.
Il responsabile della struttura tecnica e' nominato dal Ministro, sentito l'Oiv, tra il personale in servizio presso l'amministrazione in possesso di una specifica professionalita' ed esperienza nel settore della misurazione e valutazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
Alla struttura tecnica e' assegnato un contingente di personale non superiore a otto unita', incluso il responsabile. Al personale assegnato alla struttura tecnica e' corrisposto un trattamento economico accessorio, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, sesto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Comma 3
Capo IV - Disposizioni finali
Art. 14
#Comma 1
Disposizioni finanziarie
Comma 2
Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per quanto attiene al maggiore onere derivante dall'attribuzione dell'emolumento accessorio previsto, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, in favore dei vice capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), e del vice capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) ((nonche' del capo della segreteria del Capo di Gabinetto di cui all'articolo 7, comma 5-bis)), il rispetto del principio dell'invarianza della spesa resta assicurato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso l'amministrazione giudiziaria, un numero di ((sei)) incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, individuati nell'ambito della relativa dotazione organica, equivalente sul piano finanziario.
Art. 15
#Comma 1
Abrogazioni
Comma 2
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315.