DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico.

Numero 298 Anno 1994 GU 19.05.1994 Codice 094G0374

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-03-30;298

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto

Comma 2

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, la composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalita' di svolgimento del concorso di assegnazione di sedi farmaceutiche.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Art. 2

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Comma 1

Pubblicita' del bando di concorso

Comma 2

Il bando di concorso deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma e per estratto, entro i successivi dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso deve essere trasmesso in copia all'ordine provinciale dei farmacisti e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani; dello stesso deve essere data comunicazione anche al Ministero della sanita'.


Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data della pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma.


Art. 3

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Comma 1

Commissione esaminatrice

Comma 2

Le funzioni di presidente sono esercitate dal professore universitario o da uno dei due funzionari regionali; quelle di segretario da un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione o della provincia autonoma.


Art. 4

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Comma 1

Punteggi

Comma 2

Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione dei titoli e di 10 punti per la prova attitudinale.


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La commissione esaminatrice, fermo restando l'obbligo di procedere alla determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli prima dell'espletamento della prova attitudinale, puo' stabilire di procedere all'attribuzione del punteggio per titoli ai soli candidati che hanno superato la suddetta prova.


))


Art. 5

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Comma 1

Valutazione dei titoli

Comma 2

Non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiori ai venti anni ed inferiori ad un anno.


La mancata iscrizione all'albo professionale non preclude la valutazione del titolo, quando l'iscrizione stessa non sia obbligatoria per l'esercizio dell'attivita' espletata.


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AGGIORNAMENTO (4)


La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Il punteggio massimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, e' da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221".


Art. 7

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Comma 1

Prova attitudinale

Comma 2

La prova attitudinale si articola in cento domande, riguardanti le seguenti materie: ((farmacologia; farmacognosia; tossicologia; tecnica farmaceutica, anche con riferimenti alla chimica farmaceutica; farmacoeconomia, con specifico riferimento alla gestione della farmacia; legislazione farmaceutica; diritto sanitario, ivi inclusa la legislazione dei prodotti di interesse sanitario.)). Il candidato deve indicare la risposta esatta fra le cinque gia' predisposte.


Le domande, con le relative risposte, sono estratte a sorte dalla commissione esaminatrice fra le tremila predisposte ogni due anni dal Ministero della sanita', su proposta di una commissione nominata dal Ministro e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, unitamente alle relative risposte.


La commissione esaminatrice adotta le misure necessarie ad impedire che i candidati possano risalire al numero d'ordine con il quale le domande sorteggiate sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.


Finche' il Ministero della sanita' non provveda all'adempimento di cui al comma 2, le domande della prova attitudinale sono predisposte dalla commissione esaminatrice con modalita' che assicurino la segretezza e la casualita' della scelta.


Per la prova e' concesso un tempo non superiore a un'ora e trenta minuti.


A ciascuna risposta esatta sono attribuiti 0,1 punti per commissario. Sono considerate sufficienti, ai fini della idoneita', le prove, dei candidati che conseguono almeno 37,5 punti.


Art. 8

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Comma 1

Graduatoria

Comma 2

La commissione giudicatrice formula la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine risultante dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e di quelli conseguiti nella prova attitudinale.


E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza nella prova attitudinale.


Art. 9

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Comma 1

Assegnazione delle sedi

Comma 2

I candidati che risultano vincitori del concorso indicano, secondo l'ordine di graduatoria, la sede farmaceutica prescelta ai fini dell'assegnazione. L'indicazione non puo' essere modificata.


Art. 10

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Comma 1

Disposizione transitoria

Comma 2

I concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche gia' banditi al momento dell'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, restano disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992.