DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D.P.C.M. 78/2018 - Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 set

Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 set

Numero 78 Anno 2018 GU 27.06.2018 Codice 18G00102

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2018-04-16;78

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Oggetto ed ambito di applicazione

Art. 2

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Comma 1

Categorie di titoli valutabili

Comma 2

I titoli sono valutabili solo se non gia' utilizzati per l'ammissione al concorso, salve le previsioni riportate all'articolo 3, comma 1, lettere a), g) e h).


Il valore complessivo dei titoli e' determinato, salvo quanto previsto dal comma 4, in massimo 120 punti. Il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli e' sommato al punteggio complessivo del candidato determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale.


Nel caso di concorsi per l'accesso alla dirigenza tecnica, qualora l'amministrazione preveda nel bando di concorso una terza prova scritta obbligatoria, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire, il valore dei titoli e' determinato in massimo 160 punti e, a tal fine, i punteggi massimi indicati nel presente decreto sono aumentati di un terzo.


Art. 3

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Comma 1

Titoli di studio universitari ed altri titoli

Comma 2

I titoli di cui al presente articolo sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le universita' non statali legalmente riconosciute, nonche' le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e o accreditate dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.


I criteri di valutazione relativi ai titoli di cui alla presente disposizione sono la durata dei corsi, la votazione finale conseguita, il livello di attinenza con le materie delle prove d'esame.


Art. 4

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Comma 1

Abilitazioni professionali

Comma 2

Le abilitazioni professionali di cui al comma 1, lettere a) e b), sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di Stato.


Le abilitazioni professionali sono valutate ai fini del punteggio per titoli solo se non richieste come requisiti per l'ammissione al concorso.


Art. 5

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Comma 1

Titoli di carriera e di servizio

Comma 2

I titoli di cui al presente articolo sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, le autorita' indipendenti ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche indicate al comma 2 sono computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianita' di ruolo e, per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio; i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale, sono valutati in relazione alla percentuale di prestazione di lavoro prestato.


I servizi militari di leva sono valutati solo se prestati in gradi e ruoli per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui all'articolo 2, comma 1; i servizi di leva prestati in costanza di rapporto di lavoro con i soggetti pubblici di cui all'articolo 2, comma 5, sono valutati come prestati nella qualifica di ruolo di appartenenza.


Ai fini del punteggio per i titoli di cui al comma 1, lettera a), e' valutabile esclusivamente il periodo di servizio ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013 come requisito di ammissione al concorso.


Art. 6

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Comma 1

Pubblicazioni scientifiche

Comma 2

Le pubblicazioni scientifiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), sono valutate nel loro complesso con un punteggio massimo di punti 8, in relazione al grado di attinenza con i compiti demandati dalla legge e dai regolamenti di organizzazione alle amministrazioni pubbliche per le quali e' bandito il concorso e con la qualifica dirigenziale da attribuire; sono valutate altresi' in relazione alla loro inerenza con le materie oggetto delle prove d'esame.


Il bando potra' limitare il numero delle pubblicazioni che ciascun candidato puo' produrre.