E' istituito il Dipartimento per gli affari regionali, di seguito indicato Dipartimento, alle dipendenze del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Istituzione
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Organizzazione
Comma 2
Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:
ufficio ordinamento regionale;
ufficio finanza e programmazione;
ufficio territorio e sviluppo economico;
ufficio affari speciali delle regioni; nonche' il servizio affari generali ed organizzazione.
L'ufficio ordinamento regionale provvede agli adempimenti di cui alle lettere a), b), c), h) ed o), nelle materie di competenza, nonche' a quelli delle lettere d), e) ed f) dell'art. 2, e si articola nei seguenti servizi:
servizio organizzazione e impiego pubblico regionale;
servizio affari sociali e della sanita';
servizio commissari di Governo e commissioni di controllo;
servizio attivita' all'estero delle regioni e collaborazione interfrontaliera.
L'ufficio finanza e programmazione provvede agli adempimenti di cui alle lettere a), b), c), h) ed o), nelle materie di competenza, nonche' a quelli delle lettere g) ed n) dell'art. 2, e si articola nei seguenti servizi:
servizio finanza e contabilita' regionale;
servizio copertura finanziaria delle leggi regionali;
servizio rapporti con comitati interministeriali.
L'ufficio territorio e sviluppo economico provvede, nelle materie di competenza agli adempimenti di cui alle lettere a), b), c), h) ed o) dell'art. 2, e si articola nei seguenti servizi:
servizio ambiente e territorio;
servizio sviluppo economico.
L'ufficio affari speciali delle regioni provvede, nelle materie di competenza, agli adempimenti di cui alle lettere i), l) ed m) dell'art. 2, e si articola nei seguenti servizi:
servizio commissioni paritetiche;
servizio Alto Adige;
servizio minoranze linguistiche e zone di confine.
Il servizio affari generali ed organizzazione provvede agli adempimenti di cui alla lettera p) dell'art. 2.
Art. 4
#Comma 1
Settore legislativo
Comma 2
E' costituito nell'ambito dell'ufficio centrale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366, presso il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, un apposito settore legislativo che provvede, nelle materie relative a funzioni delegate o affidate al Ministro stesso, ai seguenti compiti: consulenza giuridica; predisposizione dei provvedimenti normativi di competenza del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; affari del contenzioso relativo ai rapporti Stato-regioni; adempimenti relativi all'attivita' del Ministro in Parlamento.
Al settore legislativo e' preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.
Il settore legislativo e' posto alla dipendenza funzionale del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali ed opera in collegamento con l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo e con gli uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta del consigliere giuridico preposto al settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso.
Art. 5
#Comma 1
Attribuzione di funzioni
Comma 2
Il Dipartimento opera secondo le disposizioni del Ministro alla cui responsabilita' sono affidate le funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione del Dipartimento e ne dirige l'attivita'. Il Ministro puo' delegare funzioni al Capo del Dipartimento.
Agli uffici e ai servizi operanti nell'ambito del Dipartimento sono preposti coordinatori nominati con provvedimento del Ministro fra il personale assegnato al Dipartimento.
Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del Capo del Dipartimento, sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal Ministro ad un coordinatore di ufficio o di servizio.
Il Capo del Dipartimento cura i rapporti con il segretario generale e con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle linee di coordinamento stabilite a norma dell'art. 6.
Nell'ambito delle linee organizzative fissate dal presente decreto, il Ministro provvede alla ripartizione delle competenze tra i servizi del Dipartimento; alle modifiche dei servizi all'interno degli uffici; alla organizzazione delle strutture di segreteria, comprese quelle al servizio di comitati, commissioni, gruppi di lavoro e altri organi collegiali operanti nell'esclusivo ambito delle attivita' del Dipartimento.
All'assegnazione di personale al Dipartimento, salvo quanto disposto dall'art. 31 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede il segretario generale, sulla base delle indicazioni del Ministro, nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con lo stesso Ministro.
Art. 6
#Comma 1
Coordinamento
Comma 2
Il Capo del Dipartimento partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretario generale.
I provvedimenti del Ministro riguardanti l'organizzazione e l'attribuzione di funzioni all'interno del Dipartimento sono comunicati al segretario generale contestualmente alla loro adozione.
Art. 7
#Comma 1
Collegamento con l'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Comma 2
Ai fini dell'espletamento delle competenze attribuite all'ufficio di segreteria della Conferenza di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli uffici ed i servizi del Dipartimento prestano all'ufficio medesimo la necessaria collaborazione secondo le direttive del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.