All'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1991, n. 308, e' aggiunto il seguente comma:
" 2. L'attivita' di trasporto di cui al comma precedente deve ritenersi comprensiva delle complementari attivita' di carrellamento dei carri ferroviari per mezzo di carrelli stradali provvisti di tutte le autorizzazioni prescritte per la circolazione stradale ivi comprese quelle riguardanti la disciplina della circolazione stradale delle merci pericolose di cui all'art. 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, concernente il Nuovo codice della strada, ed all'art. 368, comma 2, del relativo regolamento di attuazione e di esecuzione".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1