All'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:
il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Il Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, posto alle dipendenze funzionali del Ministro, svolge i compiti di cui agli articoli 7 e 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177. Nell'ambito del Comando unita', il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, di cui al decreto del Ministro della difesa 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 settembre 2001, n.211, Supplemento ordinario, svolge controlli straordinari sulla erogazione e percezione di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti ed esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, nell'attivita' di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto puo' effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attivita' istituzionali.»;
il comma 2 e' soppresso.
Testo vigente
Art. 3
#Comma 1
Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, e della Tabelle A ad esso allegata
Comma 2
La Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, e' sostituita dalla Tabella A allegata al presente regolamento e facente parte integrante dello stesso.
Art. 5
#Comma 1
Disposizioni transitorie e finali
Comma 2
Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.