L'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, n. 72 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 8. (Prova attitudinale). - 1. La prova attitudinale e' volta ad accertare la capacita' del candidato di svolgere l'attivita' diplomatica, con particolare riferimento alla conoscenza delle materie oggetto di concorso, inclusa la lingua inglese e alla capacita' di logicita' del ragionamento. La prova attitudinale non concorre alla formazione del voto finale di merito.
2. La prova attitudinale consiste in un questionario a risposta multipla della durata di un'ora.
3. Il numero delle domande che compongono il questionario di cui al comma 2 e' determinato da apposita disposizione del bando di concorso.
4. Sono ammessi alle successive prove scritte d'esame di cui all'articolo 10, i candidati che abbiano risposto correttamente ad almeno due terzi delle domande incluse nel questionario a risposta multipla della prova attitudinale.
5. Per l'espletamento della prova attitudinale l'Amministrazione puo' avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa' specializzate in selezione del personale.».
All'articolo 14, comma 4, le parole «e di un'ora per la relazione sintetica» sono soppresse.