Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, definisce i requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione alla carriera diplomatica, nonche' i criteri di composizione della commissione giudicatrice, le modalita' di svolgimento del concorso e di valutazione dei titoli.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Ambito di applicazione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Accesso alla carriera diplomatica
Comma 2
Alla carriera diplomatica si accede al grado iniziale esclusivamente mediante concorso, per titoli ed esami.
Il bando di concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla carriera diplomatica viene emanato con decreto ((direttoriale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)), da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.C.M. 25 novembre 2025, n. 222, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento".
Art. 3
#Comma 1
Requisiti per l'ammissione
Comma 2
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali.
Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati che, nei concorsi banditi dopo il 1° gennaio 2003, abbiano gia' portato a termine per ((quattro)) volte, senza superarle, le prove scritte d'esame di cui all'articolo 10, comma 2.
L'amministrazione dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dalle prove concorsuali per difetto dei requisiti di cui al presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.C.M. 25 novembre 2025, n. 222, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento".
Art. 4
#Comma 1
Riserve di posti
Comma 2
Il quindici per cento dei posti messi a concorso e' riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri ((e della cooperazione internazionale inquadrati nell'area dei funzionari)), in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta area. ((2))
I posti riservati ai sensi del presente articolo, se non utilizzati, sono conferiti agli idonei.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.C.M. 25 novembre 2025, n. 222, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento".
Art. 5
#Comma 1
(( (Domanda di ammissione al concorso). ))
Comma 2
((Le domande di ammissione al concorso sono redatte su modulo conforme a quello predisposto dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e sono inviate secondo le modalita' ed entro il termine indicati nel bando di concorso. Il bando puo' prevedere che la domanda sia presentata esclusivamente con modalita' telematiche. Il termine non e' inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.))
((Non sono considerati i titoli non posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso o non espressamente dichiarati nella medesima domanda.
L'amministrazione puo' accertare la sussistenza dei titoli dichiarati.))
((Il candidato presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali.
I dati sono trattati in conformita' con quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).))
((Il candidato comunica senza indugio variazioni dell'indirizzo di residenza o del recapito di posta elettronica certificata.))
((Il candidato diversamente abile o con disturbi specifici dell'apprendimento indica nella domanda la propria condizione e specifica l'ausilio e i tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento delle prove. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attivita' diplomatica presso l'amministrazione centrale e in sedi estere, incluse quelle con caratteristiche di disagio.))
((Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale non e' responsabile in caso di smarrimento delle comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda o da disguidi postali, tecnici o imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o a forza maggiore.))
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.C.M. 25 novembre 2025, n. 222, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento".
Art. 6
#Comma 1
Commissione esaminatrice
Comma 2
La commissione esaminatrice e' nominata con decreto ((direttoriale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) ed e' composta da sette membri effettivi, incluso il presidente. ((2))
La commissione e' composta da un ambasciatore o ministro plenipotenziario, in servizio o a riposo, che la presiede, da un consigliere di Stato o avvocato dello Stato o magistrato della Corte dei conti, da due funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata e da tre professori di prima fascia di universita' pubbliche o private per le materie che formano oggetto delle prove scritte di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b) e c) del presente regolamento.
Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per la prova attitudinale e per la prova d'esame orale, nonche' per le prove integrative ai fini delle specializzazioni e per le prove di lingua obbligatorie e ((facoltative, nonche' per le prove di cui all'articolo 10, comma 4, lettere c-bis) e c-ter). Per le prove di cui all'articolo 10, comma 4, c-bis), i membri aggregati sono individuati tra gli appartenenti alla carriera diplomatica. I membri aggiunti)) partecipano ai lavori della commissione unicamente per quanto attiene alle rispettive materie. ((2))
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione, al quale puo' essere aggiunto un vice segretario, anche di grado inferiore, appartenente alla stessa carriera.
In caso di impedimento temporaneo del presidente, tranne che per la scelta, la correzione e la valutazione delle prove scritte, nonche' durante lo svolgimento e la valutazione delle prove orali, le sue funzioni sono svolte dal consigliere di Stato o avvocato dello Stato o magistrato della Corte dei conti.
((Non possono fare parte della commissione il capo e il personale in servizio nella struttura di secondo livello del Ministero che attende alla formazione del personale, nonche' i docenti che insegnano o hanno insegnato nei corsi di preparazione al concorso nell'anno accademico in cui si svolge il concorso e nei quattro anni precedenti.)) Sono altresi' esclusi, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, coloro che sono componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che ricoprono cariche politiche o che sono rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. ((2))
Non si puo' far parte della commissione piu' di una volta nel corso dello stesso triennio.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.C.M. 25 novembre 2025, n. 222, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento".
Art. 7
#Comma 1
Procedura di concorso
Comma 2
Il punteggio per ogni prova scritta ed orale, ivi incluse le eventuali prove integrative e facoltative, e' espresso in centesimi, ad eccezione di quanto previsto ((nell'articolo 8)), per la prova attitudinale. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.C.M. 25 novembre 2025, n. 222, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento".
Articolo 8
#Comma 1
(Prova attitudinale).
Comma 2
La prova attitudinale e' volta ad accertare la capacita' del candidato di svolgere l'attivita' diplomatica, con particolare riferimento alla conoscenza delle materie oggetto di concorso, inclusa la lingua inglese e alla capacita' di logicita' del ragionamento. La prova attitudinale non concorre alla formazione del voto finale di merito.
La prova attitudinale consiste in un questionario a risposta multipla della durata di un'ora.
((Il numero delle domande che compongono il questionario di cui al comma 2 e' determinato dal bando di concorso. Per ogni risposta corretta e' attribuito 1 punto. Per ogni risposta errata sono sottratti 0,25 punti.))
((2))
((Sono ammessi alle prove scritte di cui all'articolo 10, comma 2, i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore al 60% del punteggio massimo conseguibile nella prova attitudinale.))
((2))
Per l'espletamento della prova attitudinale l'Amministrazione puo' avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa' specializzate in selezione del personale.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.C.M. 25 novembre 2025, n. 222, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento".
Art. 9
#Comma 1
Titoli
Comma 2
((La commissione esaminatrice assegna il punteggio per titoli dopo la prova orale di cui all'articolo 10, comma 4, ai candidati che hanno superato la prova medesima.))
((2))
Ai fini dell'applicazione della lettera a) del precedente comma 2, si prendono in considerazione i seguenti titoli, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitario di primo e di secondo livello, nonche' equivalenti titoli stranieri. ((Ai fini di cui al comma 2, lettera a), sono considerate le abilitazioni italiane e straniere riconosciute in Italia, per il cui conseguimento e' richiesto il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale o di un titolo equiparato e il superamento di un esame di abilitazione.))
((2))
I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano superato le prove d'esame.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.C.M. 25 novembre 2025, n. 222, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento".
Art. 10
#Comma 1
Prove d'esame
Comma 2
((Le prove d'esame, scritte ed orali, sono dirette ad accertare le capacita' di analisi, sintesi e di risoluzione dei problemi, la cultura, le conoscenze accademiche e la preparazione linguistica dei candidati.))
((2))
Sono ammessi alla prova d'esame orale di cui al successivo comma 4 i candidati che abbiano riportato una media di almeno 70 centesimi nelle cinque prove scritte di cui al precedente comma 2, non meno di 70 centesimi nella composizione in lingua inglese e non meno di 60 centesimi nelle restanti prove.
Per superare la prova d'esame orale, di cui al precedente comma 4, il candidato deve riportare un punteggio di almeno 60 centesimi.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.C.M. 25 novembre 2025, n. 222, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Nei concorsi banditi entro il 31 dicembre del 2026, la prova sulla materia di cui all'articolo 10, comma 4, lettera c-ter), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n. 72, e' facoltativa. I candidati dichiarano l'intenzione di sostenere la prova di cui al primo periodo nella domanda di ammissione al concorso. Per la prova facoltativa di cui al presente comma il candidato puo' conseguire un punteggio non superiore a 2 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di 1,2 centesimi".
Art. 11
#Comma 1
Prove integrative ai fini delle specializzazioni
Comma 2
Al fine di conseguire le specializzazioni previste dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i candidati possono chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di sostenere prove integrative orali. Il bando stabilisce le eventuali specializzazioni ammesse al concorso.
Le eventuali prove integrative sono sostenute dai candidati al termine della propria prova d'esame orale di cui all'articolo 10, comma 4, e prima delle eventuali prove facoltative di lingua straniera.
Per le prove integrative di lingua araba, cinese, giapponese o persiana il candidato puo' conseguire fino a un massimo di 5 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 2 centesimi.
Per le prove integrative di scambi internazionali e rapporti finanziari con l'estero e di circolazione internazionale dei lavoratori e loro tutela il candidato puo' conseguire fino a un massimo di 1,5 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 0,9 centesimi.
Il punteggio attribuito per le prove integrative si aggiunge alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre che essa sia stata superata dal candidato secondo le modalita' di cui al precedente articolo 10, comma 5.
Art. 12
#Comma 1
Prove facoltative di lingua straniera
Comma 2
I candidati possono chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di sostenere prove facoltative orali in una o piu' lingue ufficiali dei Paesi europei, fatta eccezione per la lingua inglese e per la lingua prescelta per la prova scritta di cui al precedente articolo 10, comma 2, lettera e), nonche' in una o piu' lingue ufficiali di Paesi extraeuropei che non formano oggetto di prove integrative ai sensi del precedente articolo 11.
L'eventuale prova facoltativa di lingua straniera e' sostenuta dai candidati al termine della prova d'esame orale di cui al precedente articolo 10, comma 4, e successivamente alle eventuali prove integrative di cui all'articolo 11, comma 3.
Le prove facoltative di lingua straniera consistono in una conversazione su tematiche di attualita' internazionale.
((Per la conoscenza di ciascuna delle lingue tedesco, russo, turco, arabo, hindi, cinese e giapponese, il candidato puo' conseguire un punteggio non superiore a 4 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di 2 centesimi. Per la conoscenza di ciascuna lingua diversa da quelle di cui al primo periodo, il candidato puo' conseguire un punteggio non superiore a 2 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di 1 centesimo.))
((2))
Il punteggio attribuito per le prove facoltative di lingua si aggiunge alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre che essa sia stata superata dal candidato secondo le modalita' di cui al precedente articolo 10, comma 5.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.C.M. 25 novembre 2025, n. 222, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento".
Art. 13
#Comma 1
Voto finale delle prove d'esame e graduatoria di merito
Comma 2
Il voto finale delle prove d'esame e' determinato sommando la media dei voti riportati nelle prove d'esame scritte di cui al precedente articolo 10, comma 2, con il voto riportato nella prova d'esame orale di cui all'articolo 10, comma 4. Al voto della prova d'esame orale sono aggiunti i centesimi conseguiti nelle eventuali prove integrative di specializzazione o facoltative di lingua.
La graduatoria di merito del concorso e' formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal voto finale conseguito da ciascun candidato, a cui si aggiungono i centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento.
((Riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, con provvedimento direttoriale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno superato le prove d'esame e' approvata e i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito sono dichiarati vincitori, tenuto conto delle riserve di posti e dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.))
((2))
((La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso sono pubblicate nel sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.))
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.C.M. 25 novembre 2025, n. 222, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento".
Art. 14
#Comma 1
Modalita' e calendario delle prove
Comma 2
I programmi d'esame sono stabiliti nel bando di concorso.
Le prove di concorso hanno luogo a Roma, ovvero, per esigenze di servizio, in comuni della ((citta' metropolitana)) di Roma. ((2))
((La sede, il giorno e l'orario della prova attitudinale di cui all'articolo 8 sono resi noti con avviso pubblicato nel sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di coloro che non hanno ricevuto comunicazione dell'esclusione dalla procedura concorsuale.))
((2))
((Per la prova attitudinale di cui all'articolo 8 i candidati dispongono di un'ora.))
((2))
((La commissione esaminatrice stabilisce l'ordine delle prove d'esame scritte sulla base del calendario fissato con provvedimento direttoriale pubblicato nel sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.))
((2))
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove d'esame scritte, di cui al precedente articolo 10, comma 2, l'avviso di presentazione alle prove stesse e' dato almeno ((quindici)) giorni prima della data in cui essi debbono sostenerle. Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. ((2))
Per le prove d'esame scritte i candidati dispongono di cinque ore per le materie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 10, comma 2, e di tre ore per le prove di lingua di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 10, comma 2.
La commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle successive prove d'esame orali di cui all'articolo 10, comma 4.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova d'esame orale di cui all'articolo 10, comma 4, l'avviso di presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, e' dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.C.M. 25 novembre 2025, n. 222, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento".
Art. 14-bis
#Comma 1
(( (Pubblicazioni e comunicazioni).))
Comma 2
((Le comunicazioni relative al procedimento concorsuale di cui al presente regolamento effettuate mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale hanno valore di notifica a tutti gli effetti.))
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.C.M. 25 novembre 2025, n. 222, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento".
Art. 15
#Comma 1
Norma di salvaguardia
Comma 2
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le disposizioni sul reclutamento del personale contenute nell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 16
#Comma 1
Abrogazioni
Comma 2
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 285, cosi' come integrato dal decreto ministeriale 18 febbraio 2003, n. 376, e' abrogato dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.