Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Nei concorsi banditi entro il 31 dicembre del 2026, la prova sulla materia di cui all'articolo 10, comma 4, lettera c-ter), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n. 72, e' facoltativa. I candidati dichiarano l'intenzione di sostenere la prova di cui al primo periodo nella domanda di ammissione al concorso. Per la prova facoltativa di cui al presente comma il candidato puo' conseguire un punteggio non superiore a 2 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di 1,2 centesimi.
Il presente regolamento e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione.