DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Numero 72 Anno 2007 GU 15.06.2007 Codice 007G0087

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;72

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Riordino del consiglio superiore delle comunicazioni

Art. 1

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Comma 1

Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.C.M. 25 maggio 2011 (in G.U. 14/10/2011, n. 240) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che gli organismi di cui al presente articolo sono prorogati per un biennio.


Art. 3

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Comma 1

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243

Art. 5

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali del presente capo

Comma 2

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i componenti del Consiglio superiore cessano dall'incarico. Al rinnovo del Consiglio si provvede secondo le modalita' di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, come modificato dal presente regolamento. ((1))


A decorrere dal 1° luglio 2006, l'importo della indennita' fissa spettante al Presidente ed ai componenti del Consiglio superiore delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2005, e' ridotta, rispettivamente, del 15 per cento e del 25 per cento.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.C.M. 25 maggio 2011 (in G.U. 14/10/2011, n. 240) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che gli organismi di cui al presente articolo sono prorogati per un biennio.


Comma 3

Capo II - Razionalizzazione e ricognizione degli organismi confermati

Art. 6

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Comma 1

Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori

Comma 2

Il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori, di cui agli articoli 9 e 35 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' ridenominato: «Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori».


Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 34, comma 3, del citato testo unico della radiotelevisione, il Codice di autoregolamentazione media e minori e' adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451. Con decreto del Ministro delle comunicazioni e', altresi', determinata la composizione del Comitato di cui al comma 1.


La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 non comporta alcun onere economico a carico dell'amministrazione, neanche derivante dal funzionamento dello stesso Comitato.
3. Fino alla costituzione del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare, ai sensi della normativa vigente, il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori.


Art. 7

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Comma 1

Ricognizione degli organismi confermati

Comma 2

Gli organismi di cui ai commi 1 e 2 e il loro funzionamento non comportano oneri a carico del Ministero delle comunicazioni.


Art. 8

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Comma 1

Durata e proroga degli organismi

Comma 2

Gli organismi di cui agli articoli 6 e 7 durano in carica tre anni decorrenti dalla data della entrata in vigore del presente regolamento.


Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi di cui agli articoli 6 e 7 presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro delle comunicazioni, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.


Comma 3

Capo III - Disposizioni finali

Art. 10

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva per il Consiglio superiore delle comunicazioni, ivi compresi gli oneri di funzionamento e i compensi per i componenti, e' ridotta del trenta per cento ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 e il 31 dicembre 2006, secondo le modalita' di cui all'articolo 5, comma 2, del presente regolamento e tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.