Il Consiglio superiore delle comunicazioni, di seguito denominato: "Consiglio superiore", esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti del Ministro delle comunicazioni, di seguito denominato: "Ministro", in tutte le materie di competenza del Ministero delle comunicazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Svolge, altresi', i compiti gia' attribuiti al Forum per le comunicazioni dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, soppresso con il citato articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Il parere del Consiglio superiore puo' inoltre essere richiesto su argomenti attinenti alle strategie di sviluppo del settore delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione.
Il Consiglio superiore esprime il proprio parere su ogni altro argomento che gli venga sottoposto dal Ministro o, per il suo tramite, da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici, da Governi ed Autorita' estere.
Il Consiglio superiore puo' essere incaricato dal Ministro di compiere indagini tecnico-economiche nelle materie di cui al comma 1 e puo' procedervi di propria iniziativa in tutti i casi ne ravvisi motivatamente l'utilita', ai fini dell'efficacia della sua azione consultiva, anche attraverso consultazioni con altri organismi; esso ha facolta', inoltre, di proporre agli organi competenti del Ministero delle comunicazioni lo svolgimento di studi, indagini o istruttorie che rivestano un interesse strategico, nelle materie di cui ai commi 2, 3 e 4.
Il Consiglio superiore esercita, nei settori di competenza del Ministero, compiti di proposta e di segnalazione, preordinati allo sviluppo ed al miglioramento delle comunicazioni attraverso ogni tecnologia.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 423) che "Fino al completo riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'efficacia dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, e' sospesa".