DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante la disciplina ordinamentale del Consiglio superiore delle comunicazioni.

Numero 243 Anno 2005 GU 29.11.2005 Codice 005G0270

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-09;243

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Attribuzioni del Consiglio superiore delle comunicazioni

Comma 2

Il Consiglio superiore delle comunicazioni, di seguito denominato: "Consiglio superiore", esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti del Ministro delle comunicazioni, di seguito denominato: "Ministro", in tutte le materie di competenza del Ministero delle comunicazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Svolge, altresi', i compiti gia' attribuiti al Forum per le comunicazioni dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, soppresso con il citato articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.


Il parere del Consiglio superiore puo' inoltre essere richiesto su argomenti attinenti alle strategie di sviluppo del settore delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione.


Il Consiglio superiore esprime il proprio parere su ogni altro argomento che gli venga sottoposto dal Ministro o, per il suo tramite, da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici, da Governi ed Autorita' estere.


Il Consiglio superiore puo' essere incaricato dal Ministro di compiere indagini tecnico-economiche nelle materie di cui al comma 1 e puo' procedervi di propria iniziativa in tutti i casi ne ravvisi motivatamente l'utilita', ai fini dell'efficacia della sua azione consultiva, anche attraverso consultazioni con altri organismi; esso ha facolta', inoltre, di proporre agli organi competenti del Ministero delle comunicazioni lo svolgimento di studi, indagini o istruttorie che rivestano un interesse strategico, nelle materie di cui ai commi 2, 3 e 4.


Il Consiglio superiore esercita, nei settori di competenza del Ministero, compiti di proposta e di segnalazione, preordinati allo sviluppo ed al miglioramento delle comunicazioni attraverso ogni tecnologia.


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 423) che "Fino al completo riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'efficacia dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, e' sospesa".


Art. 2

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Comma 1

Composizione

Comma 2

I componenti del Consiglio superiore sono nominati con decreto del Ministro, tenendo conto dell'equilibrio di genere.


I rappresentanti dei Ministeri, ove appartenenti alle pubbliche amministrazioni, rivestono qualifica dirigenziale o equiparata.


Il Consiglio dura in carica tre anni dalla data del rinnovo. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, il Consiglio presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro delle comunicazioni, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni.
Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. ((3))


I componenti del consiglio restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata dell'organismo. ((3))


Con decreto del Ministro e' istituito un apposito elenco, composto da non piu' di ventiquattro nominativi, di membri straordinari del Consiglio superiore esperti nelle materie da esso trattate. Il presidente del Consiglio superiore puo' chiamare a partecipare allo svolgimento dei lavori, per ciascun argomento all'ordine del giorno, fino a sette esperti tratti dal detto elenco ai quali non spetta diritto di voto.


La carica di componente del Consiglio superiore e' incompatibile con la titolarita' di interessi in potenziale contrasto o concorrenza con l'interesse pubblico. Ove sussista una causa di incompatibilita' ed il componente, benche' diffidato, non abbia provveduto a rimuoverla, lo stesso e' dichiarato decaduto dall'ufflcio, con provvedimento del Ministro.


In caso di assenza ingiustificata protratta per tre sedute consecutive, i componenti del Consiglio superiore possono essere dichiarati decaduti e la loro sostituzione ha luogo con le modalita' di cui ai commi precedenti. Comporta altresi' decadenza la grave o reiterata violazione degli altri obblighi indicati al comma 6.


Al presidente e agli altri componenti del Consiglio superiore spetta un'indennita' fissa, nonche' un gettone di presenza per ciascuna seduta, con il limite massimo di una seduta al giorno ed sei sedute mensili. Gli importi di tali emolumenti sono stabiliti con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (2)


Qualora i componenti del Consiglio superiore non rivestano la qualifica di dipendenti statali, per le missioni compiute in dipendenza della carica e' dovuto loro il trattamento economico di missione previsto per il personale avente la qualifica di dirigente di seconda fascia.


COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 72.


Le dimissioni dei singoli membri del Consiglio superiore non comportano la decadenza del Consiglio stesso, qualunque sia il numero dei membri dimissionari.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "A decorrere dal 1° luglio 2006, l'importo della indennita' fissa spettante al Presidente ed ai componenti del Consiglio superiore delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2005, e' ridotta, rispettivamente, del 15 per cento e del 25 per cento."


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.C.M. 25 maggio 2011 (in G.U. 14/10/2011, n. 240), nel modificare l'art. 1 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che gli organismi di cui al presente articolo sono prorogati per un biennio.


Art. 3

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Comma 1

Ordinamento

Comma 2

Il Consiglio superiore esercita le proprie attribuzioni in adunanza generale, per l'esame delle questioni di massima e di quelle di particolare importanza, individuate dal presidente, ovvero a mezzo delle sezioni o della giunta di cui al comma 6.


Le sedute non hanno carattere pubblico; per la loro validita' e' necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto a parteciparvi.


Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.


((


Il Consiglio si articola in tre sezioni, ciascuna composta di almeno sette componenti tra cui un presidente, nonche' nella giunta di cui al comma 6.


))


Per l'esame degli argomenti che possano interessare la difesa e la sicurezza dello Stato, nonche' delle problematiche che possano concernere la partecipazione nazionale ad accordi internazionali di difesa comune anche dell'ordine pubblico, il parere del Consiglio superiore e' reso dalla giunta, costituita nell'ambito del Consiglio superiore ((, presieduta dal Presidente del Consiglio superiore)) e composta da non piu' di sette membri tra cui il rappresentante del Ministero della difesa. I membri della giunta, cosi' come il presidente del Consiglio superiore, devono essere muniti del nulla osta di segretezza (NOS) e tenuti all'osservanza delle norme unificate per la tutela del segreto. La richiesta di un parere della giunta, ove non proveniente dallo stesso Ministro, deve essere dal medesimo specificamente autorizzata. I commi 2 e 3 si applicano anche alle deliberazioni della giunta.


La nomina dei presidenti ((. . .)) di sezione e l'assegnazione di ciascun componente del Consiglio alla giunta e alle sezioni viene stabilita con decreto del Ministro, che, su proposta motivata del presidente, puo' modificarla.


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 72)).


Art. 4

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Comma 1

Attribuzioni del presidente del Consiglio superiore e disposizioni procedurali

Comma 2

I presidenti delle sezioni ed il presidente della giunta convocano e presiedono i rispettivi collegi; designano i relatori degli affari di loro competenza; coordinano i lavori dei collegi; possono invitare alle riunioni da loro presiedute, con l'accordo del presidente del Consiglio superiore, i rappresentanti degli uffici pubblici istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni iscritte all'ordine del giorno.


In caso di assenza o impedimento, le funzioni del presidente del Consiglio superiore e quelle dei presidenti di giunta e di sezione sono rispettivamente esercitate dal presidente di sezione o dal componente con maggiore anzianita' di appartenenza all'organo ed, in caso di parita', dal presidente o dal componente piu' anziano d'eta'.


L'avviso di convocazione per ciascuna seduta del Consiglio superiore deve pervenire con l'ordine del giorno a ciascun componente, di regola, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la seduta.


Il presidente del Consiglio superiore, sentito il Consiglio in seduta plenaria o la sezione, a seconda della competenza, puo' disporre l'audizione dei soggetti interessati all'oggetto della richiesta di parere ed altresi' effettuare consultazioni di terzi, quali operatori scientifici od economici ed enti esponenziali.
L'attivita' istruttoria si conforma ai principi del pluralismo, delle pari opportunita', della speditezza e tempestivita'.


Nei pareri del Consiglio superiore e' dato atto dell'attivita' istruttoria svolta.


Art. 5

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Comma 1

Ufficio di segreteria

Comma 2

Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, composto dal segretario dell'adunanza generale, che lo dirige ((e che svolge anche le funzioni di segretario della giunta)), con qualifica dirigenziale, ((dal segretario delle sezioni)), nonche' dal restante personale occorrente, scelti tra il personale del Ministero delle comunicazioni. Al personale dell'ufficio di segreteria non spetta alcun compenso aggiuntivo rispetto al proprio trattamento.


Il segretario dell'adunanza generale e' responsabile della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Consiglio superiore, svolge attivita' di supporto al presidente e sovrintende ((al segretario delle sezioni)).


Il segretario dell'adunanza generale e ((della giunta e il segretario delle sezioni)) nell'ambito delle rispettive competenze curano l'invio ai componenti degli avvisi di convocazione delle sedute con gli ordini del giorno, stendono i verbali di seduta, ed assicurano ogni altro adempimento occorrente ai fini del regolare svolgimento dell'attivita' collegiale.


La consistenza della dotazione di personale addetto all'ufficio di segreteria viene stabilita con decreto del Ministro, nell'ambito della dotazione organica del Ministero.


L'assegnazione del personale all'ufficio di segreteria avviene, su parere favorevole del presidente, tenuto conto delle esigenze del Consiglio e dell'esperienza professionale maturata, in relazione ai compiti da svolgere.


Art. 6

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Comma 1

Disposizioni finanziarie, abrogative e transitorie

Comma 2

Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1994, n. 632. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 8, continua ad applicarsi il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in data 1° aprile 1977, e successive modificazioni, relativamente alle disposizioni compatibili con il presente regolamento. ((3))


Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i componenti del Consiglio superiore delle comunicazioni cessano dall'incarico. Al rinnovo del Consiglio si provvede secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 2.


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.C.M. 25 maggio 2011 (in G.U. 14/10/2011, n. 240), nel modificare il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che gli organismi di cui al presente articolo sono prorogati per un biennio.