DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento per la disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.

Numero 314 Anno 2006 GU 14.02.2007 Codice 007G0019

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-11-15;314

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione in uso e la gestione degli alloggi demaniali di servizio annessi alle strutture penitenziarie.


Gli alloggi di servizio eventualmente rimasti disponibili sono assegnati in temporanea concessione onerosa al personale che ne faccia richiesta.


Il presente regolamento disciplina, altresi', l'individuazione, l'assegnazione e la gestione delle unita' abitative ad uso temporaneo e degli alloggi collettivi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.


Art. 2

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Comma 1

Alloggi assegnati gratuitamente in connessione con l'incarico svolto

Comma 2

All'atto del conferimento di uno degli incarichi indicati al comma 1, e' disposta l'assegnazione dell'alloggio, previa verifica delle condizioni soggettive di cui all'articolo 7.


All'assegnatario spetta l'uso dell'alloggio individuato dall'Amministrazione penitenziaria. Resta fermo il divieto di occupare locali diversi da quelli destinati dall'Amministrazione penitenziaria alla specifica funzione.


Anche ai fini delle necessarie misure di sicurezza e per la durata del mandato, il Ministro della giustizia puo' fruire di alloggio di servizio dell'Amministrazione penitenziaria. In caso di motivata necessita', esclusivamente per motivi di sicurezza e per periodi determinati, i Sottosegretari di Stato alla giustizia possono fruire di alloggi di servizio dell'Amministrazione penitenziaria.


Art. 3

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Comma 1

Alloggi non utilizzati

Comma 2

I soggetti indicati dall'articolo 2 prendono possesso dell'alloggio assegnato entro tre mesi dal conferimento dell'incarico, a pena di decadenza dalla concessione in uso.


In ogni caso, fino alla scadenza del termine indicato al comma 1, l'alloggio non occupato non puo' essere assegnato ad altro personale.


In caso di decadenza dalla concessione, ai sensi del comma 1, l'alloggio puo' essere assegnato a titolo oneroso ad altro personale, per motivi di servizio.


La concessione di cui al comma 3 non puo' superare la durata massima di un anno, rinnovabile, una sola volta, ed e' disposta con provvedimento del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi.


Art. 4

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Comma 1

Alloggi in concessione gratuita per speciali ragioni di servizio

Comma 2

Al personale dell'Amministrazione penitenziaria trasferito per ragioni di sicurezza, valutate e confermate dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, puo' essere assegnato in concessione un alloggio di servizio a titolo gratuito, con priorita' assoluta rispetto agli altri soggetti indicati al comma 2 ed all'articolo 5. La durata della concessione e' correlata alle esigenze di sicurezza poste a base del trasferimento.


Al personale dell'Amministrazione penitenziaria incaricato dello svolgimento di particolari e temporanee attivita' fuori dalla sede di servizio, puo' essere assegnato in concessione un alloggio di servizio a titolo gratuito, per il tempo di durata dell'incarico.


L'assegnazione prevista dai commi 1 e 2 e' disposta dal direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, su domanda dell'interessato. Nel caso in cui il numero delle richieste sia superiore alle disponibilita', si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 6.


La concessione a titolo gratuito per ragioni di servizio prevista dal presente articolo non puo' superare la durata di tre anni. Se le ragioni di servizio perdurano, puo' essere disposta la proroga della concessione, per un ulteriore triennio, non rinnovabile.


Art. 5

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Comma 1

Sedi disagiate

Comma 2

Il personale dell'Amministrazione penitenziaria ha diritto all'alloggio gratuito di servizio nelle sedi riconosciute disagiate con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.


Nelle sedi di cui al comma 1, sono in ogni caso a carico degli occupanti gli oneri di cui all'articolo 8, comma 1.


Art. 6

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Comma 1

Alloggi assegnati in concessione onerosa a domanda del personale

Comma 2

Gli alloggi di servizio rimasti disponibili a seguito dell'applicazione degli articoli 4 e 5 sono assegnati, in concessione temporanea a titolo oneroso, al personale che ne faccia richiesta.


Con provvedimento del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono stabiliti, ogni due anni, i criteri e le modalita' per le assegnazioni.


Presso ogni provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, il provveditore regionale nomina una commissione per la valutazione delle domande di assegnazione degli alloggi di servizio disponibili nel territorio di competenza. La commissione resta in carica due anni ed e' composta da cinque dipendenti dei ruoli civili e della Polizia penitenziaria, di cui uno con qualifica dirigenziale, che la presiede. La partecipazione alla commissione non da' luogo alla corresponsione di compensi, indennita', emolumenti o rimborsi spese.


La concessione ha durata non superiore ad otto anni.


Nel caso di particolari esigenze personali e familiari, la durata della concessione puo' essere prorogata per un ulteriore biennio e per una sola volta.


Art. 7

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Comma 1

Requisiti soggettivi e cause di esclusione

Comma 2

E' escluso dall'assegnazione dell'alloggio di servizio il soggetto che, pur trovandosi nelle condizioni indicate negli articoli 2, comma 1, lettera c), 4, comma 2, 5 e 6 dispone di una abitazione in proprieta', in usufrutto, in assegnazione in cooperativa o da parte di un istituto autonomo case popolari o di qualsiasi altro ente pubblico o amministrazione dello Stato, qualora l'immobile sia ubicato nella localita' sede di servizio o comunque in localita' prossima a quella di servizio e distante non oltre 30 chilometri dal confine comunale o il cui coniuge non legalmente separato, ovvero il cui figlio vivente a carico si trovino nelle medesime condizioni.


Art. 8

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Comma 1

O n e r i

Comma 2

Restano a carico dell'Amministrazione penitenziaria le eventuali spese di manutenzione che si rendano necessarie nell'intervallo di tempo tra il rilascio dell'alloggio da parte dell'utente e la consegna al successivo assegnatario.


Art. 9

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Comma 1

Rilascio dell'alloggio

Comma 2

Gli alloggi assegnati in concessione gratuita a soggetti che si trovano nelle condizioni indicate negli articoli 2, 4, comma 2, e 5, sono rilasciati dall'occupante entro il termine di giorni trenta dalla data di notifica del provvedimento di destinazione ad altro incarico o del collocamento in quiescenza.


Gli alloggi assegnati in concessione onerosa ai sensi dell'articolo 6 sono liberati dall'occupante entro il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca della concessione e di rilascio dell'immobile adottato dal direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi.
Detta comunicazione e' effettuata entro sette giorni dall'adozione dell'atto.


Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 2, l'Amministrazione penitenziaria notifica all'occupante l'ordine di liberare l'alloggio entro il termine di quindici giorni, avvertendo che, in caso di inosservanza, si procedera' direttamente con le modalita' di cui al comma 4.


In caso di inottemperanza all'ordine di cui al comma 3, un rappresentante dell'Amministrazione, accompagnato da due testimoni, si presenta nell'alloggio nel giorno e nell'ora indicati nel provvedimento di cui al comma 3 per la consegna dei locali e, in caso di mancato rilascio dell'alloggio, provvede all'asporto del mobilio e degli altri oggetti di pertinenza dell'occupante in un locale dell'Amministrazione, redigendo apposito verbale.


Le spese necessarie per l'esecuzione delle operazioni di cui al comma 4 sono anticipate dall'Amministrazione e poste a carico dell'occupante.


Nei casi di decadenza, si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3, 4 e 5.


Art. 10

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Comma 1

Determinazione del canone di occupazione

Comma 2

Per gli alloggi assegnati in concessione onerosa ai sensi dell'articolo 6, il canone di occupazione e' stabilito moltiplicando per 3,85 per cento il valore locativo dell'immobile, calcolato secondo le modalita' del presente articolo.


Il valore locativo e' determinato dal prodotto della superficie convenzionale per il costo a metro quadrato.


Le superfici di cui al comma 3, lettere a) e b), sono misurate al netto dei muri perimetrali interni. Dalla superficie, e' detratta, nella misura del 50 per cento, la superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1,70, con un margine di tre centimetri di tolleranza.


Per gli alloggi costruiti dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1997, il costo base a metro quadrato e' determinato applicando i decreti adottati per ciascun anno dal Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, abrogato dall'articolo 14, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.


Per gli immobili costruiti dopo il 31 dicembre 1997, il costo base e' determinato adeguando i valori fissati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 18 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1998, nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi negli anni precedenti.


Al costo base sono applicati i coefficienti correttivi stabiliti in funzione della classe demografica dei comuni, dell'ubicazione, del livello di piano, dello stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio, dello stato di disagio, come individuati ai successivi commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14.


Lo stato di disagio sussiste qualora l'alloggio e' situato sull'area di pertinenza dell'istituto penitenziario. In tale caso si applica un coefficiente correttivo pari a 0,50.


((13-bis. Per la determinazione dei canoni degli immobili ubicati nei centri storici di tutti i Comuni si fa riferimento al valore minimo di mercato calcolato sulla base delle ultime rilevazioni semestrali pubblicate dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate.
Con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse sono determinati i coefficienti di merito delle predette unita' immobiliari che tengono conto della presenza o meno di: ascensore; pertinenze; esposizione all'aperto; impianto di riscaldamento autonomo o centralizzato; ingresso dalle portinerie degli istituti penitenziari.))


((1))


Il canone di occupazione e' aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell'anno precedente.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 23 settembre 2020, n. 162 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano assegnatari di un alloggio possono continuare a utilizzare il medesimo alloggio con adeguamento del canone alle nuove condizioni economiche di cui all'articolo 10, comma 13-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto".


Art. 11

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Comma 1

Comunicazioni agli uffici finanziari

Comma 2

Le direzioni degli istituti penitenziari che amministrano gli alloggi comunicano agli uffici periferici dell'Agenzia del demanio l'avvenuta assegnazione dell'alloggio, inviando copia del verbale di consegna, al fine di permettere all'Amministrazione finanziaria di avere una puntuale cognizione dello stato d'uso degli immobili in questione e dell'ammontare del canone dovuto secondo quanto previsto dall'articolo 10.


Art. 12

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Comma 1

Unita' abitative ad uso temporaneo

Comma 2

Con provvedimento del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi sono individuate, nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria, le unita' abitative ad uso temporaneo da destinare al personale dell'Amministrazione penitenziaria quando ricorrono particolari esigenze di servizio o documentate esigenze di sicurezza, ovvero al personale del Ministero della giustizia quando ricorrono documentate esigenze di sicurezza.


Il canone giornaliero per l'utilizzo delle unita' abitative, commisurato al costo dei servizi, inclusi acqua, energia elettrica, riscaldamento, uso della mobilia ed altri servizi comuni connessi con il normale uso dell'alloggio, e' stabilito con provvedimento del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, tenuto altresi' conto delle caratteristiche degli immobili, della loro ubicazione e dei servizi erogati.


Sono, altresi', individuati dal direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria, gli alloggi collettivi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria nei quali ogni interessato possa disporre di una camera con bagno.


L'utilizzo di tali unita' importa il pagamento di una quota forfettaria giornaliera determinata dal direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, quale corrispettivo dei servizi collegati al normale uso dell'alloggio.


La gestione amministrativo-contabile delle unita' abitative indicate ai commni 1 e 3 e' di competenza dei funzionari delegati dell'Amministrazione penitenziaria per le strutture in cui sono inserite.


Art. 13

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Comma 1

Disciplina transitoria

Comma 2

Ai rapporti di concessione in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano i termini di durata previsti dagli articoli 4, 5 e 6, con decorrenza dalla data di adozione dei relativi provvedimenti.