Per gli alloggi assegnati in concessione onerosa ai sensi dell'articolo 6, il canone di occupazione e' stabilito moltiplicando per 3,85 per cento il valore locativo dell'immobile, calcolato secondo le modalita' del presente articolo.
Il valore locativo e' determinato dal prodotto della superficie convenzionale per il costo a metro quadrato.
Le superfici di cui al comma 3, lettere a) e b), sono misurate al netto dei muri perimetrali interni. Dalla superficie, e' detratta, nella misura del 50 per cento, la superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1,70, con un margine di tre centimetri di tolleranza.
Per gli alloggi costruiti dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1997, il costo base a metro quadrato e' determinato applicando i decreti adottati per ciascun anno dal Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, abrogato dall'articolo 14, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Per gli immobili costruiti dopo il 31 dicembre 1997, il costo base e' determinato adeguando i valori fissati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 18 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1998, nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi negli anni precedenti.
Al costo base sono applicati i coefficienti correttivi stabiliti in funzione della classe demografica dei comuni, dell'ubicazione, del livello di piano, dello stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio, dello stato di disagio, come individuati ai successivi commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
Lo stato di disagio sussiste qualora l'alloggio e' situato sull'area di pertinenza dell'istituto penitenziario. In tale caso si applica un coefficiente correttivo pari a 0,50.
((13-bis. Per la determinazione dei canoni degli immobili ubicati nei centri storici di tutti i Comuni si fa riferimento al valore minimo di mercato calcolato sulla base delle ultime rilevazioni semestrali pubblicate dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate.
Con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse sono determinati i coefficienti di merito delle predette unita' immobiliari che tengono conto della presenza o meno di: ascensore; pertinenze; esposizione all'aperto; impianto di riscaldamento autonomo o centralizzato; ingresso dalle portinerie degli istituti penitenziari.))
((1))
Il canone di occupazione e' aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell'anno precedente.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 23 settembre 2020, n. 162 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano assegnatari di un alloggio possono continuare a utilizzare il medesimo alloggio con adeguamento del canone alle nuove condizioni economiche di cui all'articolo 10, comma 13-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto".