All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente: «f-bis) Segreteria tecnica.».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
All'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, la parola: «novantadue» e' sostituita dalla seguente: «novantasei».
Art. 3
#Comma 1
Dopo l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis.
Segreteria tecnica
1. La Segreteria tecnica assicura al Ministro il supporto conoscitivo specialistico nel campo delle comunicazioni per la elaborazione, la impostazione e la verifica degli effetti di politiche generali e di settore. La Segreteria tecnica e' composta, nell'ambito delle unita' del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, da esperti altamente qualificati nel settore delle comunicazioni.
2. La Segreteria tecnica e' diretta e coordinata dal Capo della Segreteria tecnica individuato dal Ministro con proprio provvedimento e scelto tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero.».
Art. 4
#Comma 1
All'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, dopo le parole: «controllo interno» sono inserite le seguenti: «e del Capo della Segreteria tecnica».
Art. 5
#Comma 1
All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, alla lettera b), dopo le parole: «Vice Capo di Gabinetto», sono inserite le seguenti: «, per il Capo della Segreteria tecnica».
Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'onere derivante dal trattamento economico spettante al Capo della Segreteria tecnica e' compensato sopprimendo contestualmente alla nomina una delle tre posizioni di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 32-quater, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
Art. 6
#Comma 1
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.