All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258, dopo le parole: «dell'indennita' attribuita all'Alto Commissario;» sono inserite le seguenti: «al Vice Commissario aggiunto e' attribuita un'indennita' di funzione nella misura massima del trenta per cento dell'indennita' attribuita all'Alto Commissario;».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.