L'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato: «Alto Commissario», ha competenza in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e di altre forme di illecito ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3, di seguito denominata: «legge», ed opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi di un apposito ufficio, secondo le disposizioni della legge e del presente regolamento.
L'Alto Commissario e' scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili con qualifica non inferiore a consigliere, tra gli avvocati dello Stato appartenenti almeno alla terza classe di stipendio, tra i gradi generali della dirigenza militare o tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni dello Stato ed equiparati.
L'Alto Commissario e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
L'incarico ha durata quinquennale ed e' rinnovabile una sola volta.