DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 258/2004 - Regolamento concernente le funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione.

Regolamento concernente le funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione.

Numero 258 Anno 2004 GU 22.10.2004 Codice 004G0288

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-06;258

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Competenze e nomina

Comma 2

L'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato: «Alto Commissario», ha competenza in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e di altre forme di illecito ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3, di seguito denominata: «legge», ed opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi di un apposito ufficio, secondo le disposizioni della legge e del presente regolamento.


L'Alto Commissario e' scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili con qualifica non inferiore a consigliere, tra gli avvocati dello Stato appartenenti almeno alla terza classe di stipendio, tra i gradi generali della dirigenza militare o tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni dello Stato ed equiparati.


L'Alto Commissario e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.


L'incarico ha durata quinquennale ed e' rinnovabile una sola volta.


Art. 2

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Comma 1

Funzioni

Comma 2

L'Alto Commissario esercita le sue funzioni nell'ambito della pubblica amministrazione. Le modalita' per l'attuazione del presente regolamento nei confronti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali sono definite previa intesa, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Nell'espletamento delle funzioni l'Alto Commissario, oltre ad avvalersi degli uffici e degli organi ispettivi e di verifica delle amministrazioni pubbliche e dei servizi di controllo interno previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, puo' effettuare accertamenti diretti, anche mediante audizioni, redigendone apposito verbale debitamente sottoscritto, di soggetti appartenenti alle pubbliche amministrazioni o di privati interessati alle procedure amministrative o contabili in corso di esame; puo' altresi' delegare specifici accertamenti a singoli funzionari delle pubbliche amministrazioni interessate.


Qualora sia individuato un responsabile dell'attivita' oggetto di accertamento, l'Alto Commissario comunica all'interessato l'avvio del procedimento. L'interessato puo' chiedere di essere ascoltato dall'Alto Commissario o da un dirigente o da un funzionario da lui delegato; in tale caso dell'audizione e' redatto apposito verbale debitamente sottoscritto.


L'Alto Commissario comunica all'amministrazione interessata le proprie valutazioni circa l'attivita' esaminata, mettendo a disposizione gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria.


Per le attivita' di cui al comma 2, lettera c), e comma 4, le amministrazioni riferiscono all'Alto Commissario in merito al seguito dato alle segnalazioni.


La mancata risposta da parte delle amministrazioni alle richieste dell'Alto Commissario e' da quest'ultimo segnalata al Procuratore della Repubblica competente per territorio, ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative di competenza.


Art. 4

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Comma 1

Informativa periodica

Comma 2

L'Alto Commissario redige una relazione semestrale per il Presidente del Consiglio dei Ministri, concernente l'attivita' svolta nel periodo di riferimento. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente ai Presidenti delle Camere sul contenuto delle relazioni acquisite.


Art. 5

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Comma 1

Obbligo di denuncia

Comma 2

L'Alto Commissario, nell'esercizio delle sue funzioni, denuncia all'autorita' giudiziaria i fatti di reato ed alla Corte dei conti, nei casi previsti dalla legge, i fatti nei quali sia ravvisabile danno erariale.


La denuncia non determina la sospensione dell'attivita' di competenza dell'Alto Commissario.


Qualora dagli accertamenti compiuti emergano fatti rilevanti ai fini della responsabilita' amministrativa e disciplinare dei pubblici dipendenti, l'Alto Commissario trasmette apposita relazione informativa alle rispettive amministrazioni, specificando gli eventuali profili di rilievo disciplinare.


Art. 6

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Comma 1

Strutture di supporto

Comma 2

Il contingente di personale che puo' essere assegnato all'Ufficio dell'Alto Commissario e' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.


Art. 7

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Comma 1

Spese di funzionamento

Comma 2

I costi per il personale e per le spese di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio dell'Alto Commissario sono contenuti nei limiti previsti dalla legge e, per quanto di competenza, sono sostenuti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.


All'Alto Commissario compete un'indennita' di funzione, l'importo della quale non puo' eccedere il totale del trattamento economico base del Presidente di sezione delle Corte di cassazione, aumentato fino alla meta'. Al Vice Commissario e' attribuita una indennita' di funzione nella misura massima del settanta per cento dell'indennita' attribuita all'Alto Commissario; ((al Vice Commissario aggiunto e' attribuita un'indennita' di funzione nella misura massima del trenta per cento dell'indennita' attribuita all'Alto Commissario;)) al direttore dell'Ufficio compete la retribuzione prevista per la posizione di capo dipartimento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


Il rendiconto consuntivo della gestione e' soggetto al controllo annuale della Corte dei conti.