Il collocamento della gente di mare e' esercitato dagli uffici di collocamento della gente di mare, gia' istituiti ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno posti alle dipendenze funzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 5.
Possono inoltre essere autorizzati allo svolgimento dell'attivita' di intermediazione a favore dei propri associati, nonche', mediante convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo svolgimento di tutti gli adempimenti e le certificazioni affidati ai competenti uffici di collocamento della gente di mare, gli enti bilaterali del lavoro marittimo, a condizione che svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione con la borsa del lavoro marittimo.
Con autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono svolgere attivita' di collocamento della gente di mare anche le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i requisiti e le modalita' per il rilascio della predetta autorizzazione.
Per l'esercizio delle funzioni consultive in ordine alla promozione, all'indirizzo e al coordinamento di cui al precedente articolo 4, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, viene istituito, all'interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito della Direzione generale del mercato del lavoro, un apposito comitato, denominato «Comitato centrale per il coordinamento in materia di collocamento della gente di mare». Nella composizione del Comitato dovra' essere assicurata una adeguata rappresentanza delle regioni e la partecipazione di un rappresentante del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca. Ai componenti del suddetto Comitato non spetta alcun rimborso spese o indennita' di missione. Al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d) della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, vengono definite la struttura, l'organizzazione degli uffici, la dotazione organica e le modalita' di funzionamento degli uffici di collocamento della gente di mare, ubicati presso le autorita' marittime ma funzionalmente dipendenti che operano alle dipendenze funzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in relazione alle finalita' previste dal presente regolamento.