A decorrere dal 31 dicembre 2005, con effetto dal 1° gennaio 2006, la quota parte delle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinata al personale della carriera prefettizia, quantificata in euro 758.000 lordo/dipendente, confluisce nel fondo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293.
Le risorse di cui al comma 1 sono destinate nella misura di due terzi ad incentivare ulteriormente la mobilita' di sede, disposta per le esigenze dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. In sede di accordi decentrati a livello centrale, saranno fissati i criteri, le modalita' di determinazione dell'incentivo, nonche' le forme di pubblicita' delle procedure di mobilita'. La restante parte delle risorse disponibili sara' utilizzata anche per le finalita' di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293.
Le somme eventualmente non utilizzate rimangono nella disponibilita' del fondo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293.