DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento di semplificazione in materia di comunicazioni di atti di trasferimento di terreni e di esercizi commerciali, a norma dell'articolo 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (allegato A, n. 26).

Numero 304 Anno 2005 GU 10.03.2006 Codice 006G0099

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-09;304

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Soppressione dell'obbligo di comunicazione ai comuni

Comma 2

Art. 2

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Comma 1

Modificazioni all'articolo 7 della legge 12 agosto 1993, n. 310, concernenti la soppressione dell'obbligo di comunicazione alle questure.

Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 2007, il comma 1 dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1993, n. 310, e' sostituito dai seguenti:
«1. I notai che ricevono atti o autenticano scritture private aventi ad oggetto trasferimenti di terreni nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, comunicano, entro il mese successivo a quello della stipula, al questore del luogo ove e' ubicato l'immobile i dati relativi alle parti contraenti, o loro rappresentanti, al bene compravenduto e al prezzo indicato.
1-bis. Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia la necessita' di verificare se un atto negoziale sia stato posto in essere per le finalita' indicate nell'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il questore puo' richiedere al notaio rogante o autenticante copia dell'atto e al notaio competente copia di ogni altro atto o contratto che sia connesso o comunque collegato con l'atto negoziale per il quale e' stata fatta inizialmente la richiesta.».


Art. 3

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Comma 1

Consultazione a distanza degli archivi dei Servizi di pubblicita' immobiliare

Comma 2

Il Ministero dell'interno e l'Agenzia del territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, stipulano una convenzione per la consultazione a distanza degli archivi dei Servizi di pubblicita' immobiliare, come disciplinata dal decreto in data 10 ottobre 1992 del Ministro delle finanze e del Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 16 dicembre 1992.


Art. 4

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Comma 1

Trasmissione periodica delle trascrizioni

Comma 2

L'Agenzia del territorio ed il Ministero dell'interno regolano la trasmissione mensile al predetto Ministero dei dati contenuti nelle formalita' di trascrizione relative agli atti aventi ad oggetto i trasferimenti di terreni con una convenzione, stipulata entro il 1° luglio 2006, che definisce altresi' il rimborso dei costi sostenuti per la trasmissione telematica dei dati.


Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.