DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche.

Numero 301 Anno 2005 GU 23.02.2006 Codice 006G0063

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-12-23;301

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 16:11:06

Art. 1

#

Art. 2

#

Comma 1

L'articolo 5-bis del regolamento e' sostituito dal seguente:
«Art. 5-bis (Forum nazionale delle associazioni studentesche). - 1.
Il Forum nazionale delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, istituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 luglio 2002, n. 79, ha il fine di valorizzare la partecipazione e l'attivita' associativa degli studenti come forma di espressione e di rappresentanza autonoma e complementare a quella istituzionale, nonche' di assicurare stabilita' al dialogo e al confronto con il mondo studentesco.
2. Il Forum e' composto dai rappresentanti di associazioni o di confederazioni di associazioni di alunni frequentanti nell'anno in corso un istituto di istruzione secondaria superiore statale o paritario, non legate statutariamente ad alcun partito politico, in possesso di uno statuto o documento costitutivo che espliciti la volonta' di operare per l'interesse della scuola attraverso un programma generale, nonche' gli obiettivi della loro attivita' nel rispetto delle regole di democrazia interna e dei principi della Costituzione.
3. In prima applicazione sono riconosciute quali maggiormente rappresentative a livello nazionale e ammesse al Forum le associazioni studentesche individuate con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 luglio 2002, n. 79, di seguito denominate: Alternativa studentesca, Azione studentesca, Confederazione degli studenti, Gioventu' studentesca, Liste per la liberta' della scuola, Movimento studenti di Azione cattolica, Movimento studenti cattolici, Studenti.net, Unione degli studenti.
4. Possono essere altresi' accreditate al Forum, con le procedure di cui al comma 5, le associazioni o le confederazioni di associazioni di studenti in possesso delle caratteristiche di maggiore rappresentativita' a livello nazionale, da accertare in base ad entrambi i seguenti criteri:
a) numero di associati non inferiore a 3000 unita', o di rappresentanti nei consigli di istituto non inferiore a 200 unita', o di rappresentanti nelle consulte provinciali di cui all'articolo 6 non inferiore a 100 unita', o anche numero di progetti realizzati a norma dell'articolo 4 non inferiore a 100 unita'. Sono anche considerate maggiormente rappresentative le associazioni o le confederazioni di associazioni di studenti le quali, pur non conseguendo i valori minimi sopra indicati, in due dei predetti requisiti presentano percentuali che, sommate tra di loro, diano il risultato di 100 per cento sui medesimi valori numerici;
b) presenza nel territorio nazionale in non meno di quattro regioni.
5. Le associazioni o le confederazioni di associazioni presentano la domanda di accreditamento, completa della documentazione, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per lo studente. I requisiti di rappresentativita' descritti nel comma 4 possono essere comprovati ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 38, 45, 46, 47 e 48 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, anche con dichiarazione sostitutiva resa da un responsabile nazionale dell'associazione o della confederazione di associazioni, in possesso di maggiore eta'; in tale caso, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni rese, a norma dell'articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La Direzione generale per lo studente, esperite le istruttorie del caso sulle istanze e sulle documentazioni prodotte, accredita le associazioni o le confederazioni di associazioni al Forum. E' demandata alla stessa Direzione generale per lo studente la verifica, con periodicita' annuale, della persistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel Forum, anche in contraddittorio con l'associazione o la confederazione di associazioni interessata, secondo le modalita' stabilite dal Forum medesimo.
6. Le attivita' del Forum, cosi' come risultanti dai verbali, sono adeguatamente pubblicizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a mezzo stampa e sul proprio sito internet.
7. Con provvedimenti dei dirigenti generali degli Uffici scolastici regionali possono essere costituiti forum delle rappresentanze associative presso i detti uffici, cui partecipano le associazioni degli studenti aderenti al Forum nazionale, nonche', previe intese fra le regioni e gli Uffici scolastici regionali, le associazioni di studenti maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate in base a criteri analoghi a quelli previsti nel comma 4, in relazione alle dimensioni territoriali delle medesime regioni. Si applicano i commi 5 e 6 per quanto concerne le procedure di accreditamento e di verifica a cura dell'Ufficio scolastico regionale, d'intesa con la regione dove ha sede il Forum regionale, e la pubblicizzazione dei verbali del Forum medesimo.».


Art. 3

#

Comma 1

Dopo l'articolo 5-bis del regolamento, come sostituito dall'articolo 2, e' inserito il seguente:
«Art. 5-ter (Forum nazionale delle associazioni dei genitori). - 1.
Il Forum nazionale delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative, istituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 18 febbraio 2002, n. 14, ha il fine di valorizzare la partecipazione e l'attivita' associativa dei genitori nella scuola come forma di espressione e di rappresentanza autonoma e complementare a quella istituzionale, nonche' di assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle problematiche studentesche e scolastiche.
2. Il Forum e' composto dai rappresentanti di associazioni o di confederazioni di associazioni di genitori di alunni di istituto statale o paritario, non legate statutariamente ad alcun partito politico od organizzazione sindacale, in possesso di uno statuto o documento costitutivo che espliciti la volonta' di operare per l'interesse della scuola attraverso un programma generale, nonche' gli obiettivi della loro attivita' nel rispetto delle regole di democrazia interna e dei principi della Costituzione.
3. In prima applicazione sono riconosciute quali maggiormente rappresentative a livello nazionale e ammesse al Forum le associazioni dei genitori, individuate con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 18 febbraio 2002, n. 14, di seguito denominate: Associazione italiana genitori, Associazione genitori scuole cattoliche, Coordinamento genitori democratici.
4. Possono essere altresi' accreditate al Forum, con le procedure di cui al comma 5, le associazioni o le confederazioni di associazioni di genitori di alunni in possesso delle caratteristiche di maggiore rappresentativita' a livello nazionale, da accertare in base ad almeno tre dei seguenti criteri:
a) presenza nel territorio nazionale in non meno di quattro regioni, con una media di cinquecento associati per regione;
b) costituzione da almeno due anni alla data della domanda di ammissione;
c) numero di associati non inferiore a cinquemila genitori;
d) adesione all'Associazione europea dei genitori (EPA).
5. Le associazioni o le confederazioni di associazioni presentano la domanda di accreditamento, completa della documentazione, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per lo studente. I requisiti di rappresentativita' descritti nel comma 4 possono essere comprovati ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 38, 45, 46, 47 e 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, anche con dichiarazione sostitutiva resa da un responsabile nazionale dell'associazione o della confederazione di associazioni; in tale caso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni emesse, a norma dell'articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La Direzione generale per lo studente, esperite le istruttorie del caso sulle istanze e sulle documentazioni prodotte, accredita le associazioni o le confederazioni di associazioni al Forum. E demandata alla stessa Direzione generale per lo studente, la verifica con periodicita' triennale della persistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel Forum, anche in contraddittorio con l'associazione o la confederazione di associazioni interessata, secondo le modalita' stabilite dal Forum medesimo.
6. Le attivita' del Forum, cosi' come risultanti dai verbali, sono adeguatamente pubblicizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a mezzo stampa e sul proprio sito internet.
7. Con provvedimenti dei dirigenti generali degli Uffici scolastici regionali, possono essere costituiti Forum delle rappresentanze associative presso i detti Uffici, cui partecipano le associazioni dei genitori aderenti al Forum nazionale, nonche', previe intese tra le regioni e gli Uffici scolastici regionali, le associazioni di genitori maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate in base a criteri analoghi a quelli previsti nel comma 4, in relazione alle dimensioni territoriali delle regioni medesime. Si applicano i commi 5 e 6 per quanto concerne le procedure di accreditamento e di verifica a cura dell'Ufficio scolastico regionale, d'intesa con la regione ove ha sede il Forum regionale, e la pubblicizzazione dei verbali del Forum medesimo.».


Art. 4

#

Comma 1

All'articolo 6, comma 1, del regolamento, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre di ogni anno con le stesse modalita' della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. La prima riunione della consulta e' convocata dal dirigente del detto ufficio scolastico locale entro quindici giorni dal completamento delle operazioni elettorali.».


Art. 5

#

Comma 1

All'articolo 6-bis, comma 1, del regolamento sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ed in favore degli studenti e dei genitori partecipanti ai Forum istituiti ai sensi degli articoli 5-bis e 5-ter.».