Il «Gruppo sportivo forestale» e' costituito da un contingente di atleti non superiore al 2,5 per cento delle dotazioni organiche del ruolo dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti del Corpo forestale dello Stato. L'accesso al «Gruppo sportivo forestale» e' riservato agli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Reclutamento degli atleti
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Modalita'
Comma 2
Il reclutamento degli atleti avviene mediante pubblico concorso per titoli al quale sono ammessi a partecipare i candidati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.
Requisito indispensabile per l'ammissione al concorso, oltre a quelli previsti dal comma 1, e' l'avvenuto riconoscimento da parte del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive nazionali, che il candidato sia atleta di interesse nazionale e che sia in possesso di almeno uno dei titoli valutabili di cui alla tabella A, categoria I, nelle discipline previste dallo statuto che regolamenta il «Gruppo sportivo forestale».
L'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali richiesti e' effettuato a cura dell'amministrazione in base al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132.
Per particolari esigenze sportive, ove non sia possibile ricorrere tempestivamente alla procedura concorsuale prevista per il presente regolamento, puo' essere assegnato al «Gruppo sportivo forestale», con il consenso dell'interessato, il personale proveniente dai ruoli del Corpo forestale dello Stato in possesso dei requisiti indicati nel comma 1.
Art. 3
#Comma 1
Commissione del concorso
Comma 2
Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato o qualifiche equiparate.
Gli oneri per il funzionamento della predetta commissione gravano sui fondi assegnati ai pertinenti capitoli di bilancio dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, Centro di responsabilita' amministrativa del Corpo forestale dello Stato.
Ai componenti della commissione del concorso di cui al presente articolo non compete alcuna indennita' accessoria o compenso aggiuntivo.
Art. 4
#Comma 1
T i t o l i
Comma 2
Le categorie dei titoli sportivi ammessi a valutazione ed i punteggi massimi per la valutazione degli stessi sono riportati nella tabella A allegata al presente regolamento.
La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Ai fini della valutazione dei titoli sportivi, sono presi in considerazione solo quelli certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali ed acquisiti dall'anno precedente la data di pubblicazione del bando che indice il concorso fino alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Nel caso di manifestazioni con cadenza pluriennale (Olimpiadi, Mondiali, Europei etc.) si terra' comunque conto esclusivamente di titoli conseguiti nell'ultima edizione effettuata.
La commissione esaminatrice predetermina gli ulteriori criteri necessari per l'attribuzione dei punteggi. Annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.
Art. 5
#Comma 1
Graduatorie
Comma 2
Con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato sono approvate le graduatorie relative alle singole discipline sportive sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli, e dichiarati i vincitori dei concorsi medesimi.
Il decreto di cui al comma 1 e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti forestali e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.
Art. 6
#Comma 1
Impiego in altre attivita' istituzionali e passaggio ad altri ruoli
Comma 2
Gli atleti che perdono l'idoneita' alle attivita' del «Gruppo sportivo forestale», per una delle cause previste dal comma 2 del presente articolo, sono destinati, con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, ad altri compiti di istituto, fermo restando il possesso dei relativi requisiti di idoneita' al servizio e, per il caso di cui al comma 2, lettera c), subordinatamente alla valutazione del comportamento dell'atleta ai fini disciplinari. I predetti svolgono un periodo di tirocinio professionale della durata non inferiore a tre mesi.
Il personale di cui al comma 1, in possesso dei prescritti titoli professionali, puo', per esigenze di servizio o a domanda presentata entro trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto previsto dal medesimo comma 1, essere trasferito, con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, nelle corrispondenti qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica, strumentale o amministrativa, nei limiti delle vacanze esistenti nelle dotazioni organiche dei predetti ruoli. Il trasferimento e' subordinato al superamento di una prova teorica o pratica le cui modalita' sono stabilite con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato.
Il personale trasferito ai sensi del comma 3 e' inquadrato nella qualifica corrispondente a quella rivestita all'atto del trasferimento, conservando l'anzianita' maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento all'atto del trasferimento, l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam non riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.
Art. 7
#Comma 1
Invarianza della spesa
Comma 2
Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.