I candidati ai concorsi di cui all'art. 1 sono sottoposti ad esame attitudinale diretto ad accertare il possesso di una personalita' sufficientemente matura con stabilita' del tono dell'umore, della capacita' di controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di responsabilita', avuto riguardo alle capacita' di critica e di autocritica ed al livello di autostima.
Testo vigente
Art. 3
#Comma 1
Requisiti attitudinali - Disposizione generale
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale per i candidati ai concorsi
Comma 2
L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale dei candidati ai concorsi di cui all'art. 1 e' effettuato da una commissione composta da quattro medici esperti della pubblica amministrazione presieduta dal sanitario del Corpo per la Direzione generale per l'economia montana e per le foreste. Il candidato e' sottoposto ad un esame clinico generale ed anche ad ulteriori prove strumentali e di laboratorio, qualora quelle esibite a norma del bando di concorso non siano ritenute sufficienti. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla commissione medica e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Ministro.
Art. 7
#Comma 1
Cause di non idoneita' al servizio per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia.
Comma 2
Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia che abbiano riportato lesioni o infermita' stabilizzate che comportino menomazioni dell'integrita' psico-fisica ascrivibili singolarmente o per cumulo alle prime cinque categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono considerati inidonei al servizio.
Qualora le lesioni o le infermita' siano ascrivibili alle categorie 6a, 7a o 8a della tabella A o alla tabella B, annesse al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il personale indicato al comma 1 puo' essere giudicato non idoneo al servizio a seguito di una valutazione globale che tenga conto, oltre che della natura delle lesioni o delle infermita', anche dell'eta', della qualifica rivestita e delle funzioni o dei compiti alla stessa inerenti.
Art. 8
#Comma 1
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia.
Comma 2
Nel corso del rapporto d'impiego, per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia, l'idoneita' o la non idoneita' psico-fisica al servizio e' accertata dalle commissioni di cui agli articoli 165 e seguenti del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Il giudizio di cui al comma 1, oltre che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, puo' essere chiesto dall'amministrazione in occasione di istanze presentate dal personale che espleta funzioni di polizia per congedo straordinario, licenza di convalescenza, aspettativa per motivi di salute, riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermita', concessione di equo indennizzo, ai fini della dispensa o riforma dal servizio per motivi di salute, oppure in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio.
Art. 9
#Comma 1
Disposizione transitoria
Comma 2
Per il personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e gia' riconosciuto affetto da esiti di lesioni o da infermita' stabilizzate che comportino menomazioni dell'integrita' fisica ascrivibili alla 4a o 5a categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, non si applica l'art. 8, se non a richiesta dell'interessato o in occasione di ulteriori accertamenti medico- legali disposti per l'aggravamento delle infermita' preesistenti o per l'insorgenza di nuove infermita'.
Art. 10
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.