DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Numero 385 Anno 2003 GU 28.01.2004 Codice 004G0034

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-15;385

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Definizioni e ambito della disciplina

Comma 2

L'Amministrazione autonoma e' ordinata secondo le disposizioni del presente regolamento.


Art. 2

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Comma 1

Direttore generale, uffici di funzione dirigenziale di livello generale ed organismi operanti presso l'Amministrazione autonoma

Comma 2

Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di funzione dirigenziale di livello generale compresi nell'Amministrazione autonoma stessa, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'Amministrazione autonoma ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro; svolge funzioni di vigilanza nei confronti degli uffici dell'Amministrazione autonoma.


Il direttore generale si avvale degli esperti del Servizio consultivo e ispettivo tributario che con decreto del Ministro sono individuati e distaccati, in numero non superiore a cinque, presso l'Amministrazione autonoma.


Art. 3

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Comma 1

Direzione per le strategie

Comma 2

Il direttore per le strategie e' il vicario del direttore generale dell'Amministrazione autonoma; assolve le funzioni di segretario del Comitato generale per i giochi, avvalendosi, a tale fine, delle risorse interne all'Amministrazione autonoma.


Art. 4

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Comma 1

Direzione per i giochi

Comma 2

La direzione per i giochi, relativamente alle materie di competenza, assicura altresi' la direzione funzionale degli uffici periferici dell'Amministrazione autonoma.


Il direttore per i giochi assolve le funzioni di segretario della Commissione per la trasparenza dei giochi e della Consulta tecnica nazionale dei giochi, avvalendosi, a tale fine, delle risorse interne all'Amministrazione autonoma.


Art. 5

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Comma 1

Direzione per le accise

Comma 2

La direzione per le accise, relativamente alle materie di competenza, assicura altresi' la direzione funzionale degli uffici periferici dell'Amministrazione autonoma.


Art. 6

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Comma 1

Direzione per l'organizzazione e la gestione delle risorse

Comma 2

La direzione per l'organizzazione e la gestione delle risorse assicura la direzione gerarchica degli uffici periferici dell'Amministrazione autonoma.


Art. 7

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Comma 1

Datazioni organiche

Art. 8

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Comma 1

Abrogazioni e disposizioni finali

Comma 2

A decorrere dalla data del decreto del Ministro di definizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale dell'Amministrazione autonoma, seguendo il criterio di accorpare le funzioni omogenee e di eliminare le duplicazioni, cessa di avere effetto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma del 19 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2000.


Sono abrogate le disposizioni che prevedono organismi o commissioni, comunque denominati, che esercitano, relativamente alle attribuzioni del Ministero, i compiti degli organismi di cui all'articolo 2, comma 4. Tali organismi o commissioni, in ogni caso, sono soppressi a decorrere dalla data di operativita' degli organismi di cui al medesimo articolo 2, comma 4.


Le risorse finanziarie utilizzate per gli organismi e le commissioni soppressi, ai sensi del comma 3, sono destinate al funzionamento degli organismi di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) i cui oneri non possono complessivamente superare l'entita' delle risorse finanziarie gia' utilizzate per gli organismi e le commissioni soppressi.


Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.