Il presente regolamento disciplina 1'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), di seguito denominato: «Ente», in conformita' ai principi di carattere generale dettati dall'articolo 43, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Campo di applicazione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
O r g a n i
Comma 2
Gli organi di cui alle lettere a), b), c) e d) durano in carica quattro anni. Gli organi di cui alle lettere a), b) e c) possono essere confermati una sola volta. Allo scadere del quadriennio, i membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni, ancorche' siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.
L'Ente si articola sul territorio nazionale in sedi compartimentali aggregate in aree interregionali. Le sedi compartimentali assicurano il servizio di informazione e di assistenza agli assicurati e alle imprese, concorrono all'attivita' istruttoria delle prestazioni assicurate e al monitoraggio della regolarita' degli adempimenti contributivi delle imprese dello spettacolo e dello sport.
Art. 3
#Comma 1
Presidente
Comma 2
Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, il Presidente e' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 4
#Comma 1
Consiglio di indirizzo e vigilanza
Comma 2
Il consiglio di indirizzo e vigilanza elegge, nella prima seduta, il proprio presidente tra i rappresentanti dei lavoratori e, su proposta del presidente, elegge tra i suoi membri quello delegato a sostituire il presidente stesso in caso di assenza o di impedimento.
Il funzionamento e l'organizzazione interna del consiglio di indirizzo e vigilanza, ivi comprese le modalita' di adozione delle relative deliberazioni, e' disciplinato dal regolamento delle adunanze, deliberato dal consiglio stesso. Per la validita' delle riunioni del consiglio e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del Presidente.
Il consiglio di indirizzo e vigilanza, in coerenza con la natura delle proprie funzioni di programmazione, di indirizzo e di vigilanza, puo' avvalersi della struttura per la pianificazione strategica e la formazione del bilancio.
Art. 5
#Comma 1
Consiglio di amministrazione
Comma 2
Il consiglio di amministrazione, nominato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e' composto dal Presidente dell'Ente, che lo presiede, e da quattro esperti, uno dei quali scelto tra dirigenti di una delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da porre in posizione di fuori ruolo, secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti del consiglio sono scelti tra persone di riconosciuta competenza e professionalita' e di indiscussa moralita' ed indipendenza. I curricula dei componenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione e' incompatibile con quella di componente del consiglio di indirizzo e vigilanza.
Il funzionamento del consiglio di amministrazione, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, e' disciplinato con il regolamento per le adunanze, deliberato dal consiglio stesso. Per la validita' delle sedute del consiglio e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti, prevale il voto del Presidente.
Art. 6
#Comma 1
Collegio dei sindaci
Comma 2
Il collegio dei sindaci e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
I sindaci intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione e del consiglio di indirizzo e vigilanza.
Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 e seguenti del codice civile, nonche' le funzioni previste da disposizioni legislative e regolamentari.
I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Art. 7
#Comma 1
Direttore generale
Comma 2
Il Direttore generale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della legge 12 gennaio 1991, n. 13, e' scelto tra i dirigenti dell'Ente ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'Ente stesso ed e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali su proposta del Consiglio di amministrazione, per un periodo di cinque anni rinnovabile.
Alle sedute del consiglio di amministrazione, il Direttore generale puo' farsi assistere dai dirigenti o dai funzionari responsabili dei vari servizi dell'Istituto, quando ritenga opportuno che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza.
Art. 8
#Comma 1
Regolamento di organizzazione
Comma 2
L'Ente adotta il regolamento di organizzazione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e quello concernente la disciplina della struttura preposta alla valutazione e al controllo strategico, prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
Art. 9
#Comma 1
Abrogazioni
Comma 2
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, e' abrogato.
Per effetto di quanto disposto dall'articolo 43, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono abrogati l'articolo 5 della legge 14 giugno 1973, n. 366, ed il quinto comma dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1981, n. 91.