Il presente regolamento si applica agli impianti di nuova realizzazione, disciplinati al Titolo II dell'allegato A che forma parte integrante del presente regolamento. Sono equiparati a questi ultimi gli impianti esistenti in caso di potenziamento della capacita' complessiva oltre 30 m³.
Gli impianti esistenti, la cui capacita' complessiva resti limitata fino a 30 m³, devono essere adeguati a quanto previsto al Titolo III dell'allegato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Qualora detti impianti siano oggetto di potenziamenti e/o ristrutturazioni, gli adeguamenti di cui al Titolo III dovranno essere realizzati contestualmente ai suddetti lavori di modifica. Le disposizioni di esercizio, di cui al punto 15 dell'allegato A, devono essere rispettate dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che il termine di cui al comma 2 del presente articolo, per l'adeguamento degli impianti esistenti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, la cui capacita' complessiva resti limitata fino a 30 m3, e' differito al 31 dicembre 2009.