Il presente regolamento disciplina la verificazione metrica delle misure di capacita' montate su veicoli, di seguito denominate: "cisterne", destinate alla misurazione di carburanti ed altri liquidi a pressione atmosferica, con viscosita' non superiore a 17 millipascal per secondo alla temperatura di misurazione.
Le cisterne e i loro scomparti sono tarati con valori di capacita' nominale multipli di cento litri.
Per le cisterne montate su installazioni mobili, destinate al controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 gennaio 1967, n. 33.