DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 58/2003 - Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati, montate su autoveicoli, per il trasporto e per la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica ai sensi della legge n. 340 del 20

Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati, montate su autoveicoli, per il trasporto e per la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica ai sensi della legge n. 340 del 20

Numero 58 Anno 2003 GU 07.04.2003 Codice 003G0079

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-04;58

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente regolamento disciplina la verificazione metrica delle misure di capacita' montate su veicoli, di seguito denominate: "cisterne", destinate alla misurazione di carburanti ed altri liquidi a pressione atmosferica, con viscosita' non superiore a 17 millipascal per secondo alla temperatura di misurazione.


Le cisterne e i loro scomparti sono tarati con valori di capacita' nominale multipli di cento litri.


Per le cisterne montate su installazioni mobili, destinate al controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 gennaio 1967, n. 33.


Art. 2

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Comma 1

Semplificazione procedimentale

Comma 2

Le cisterne conformi alle prescrizioni metrologiche e tecniche di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono sottoposte direttamente alla verificazione metrica prima, senza preventivo provvedimento di ammissione.


Art. 3

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Comma 1

Variazione di prescrizioni tecniche

Comma 2

A fini di revisione ed aggiornamento, in relazione all'evoluzione delle normative europee ed internazionali e delle tecniche di fabbricazione, i valori di capacita' nominale di cui all'articolo 1, nonche' i requisiti, le modalita' operative delle verificazioni e le prescrizioni metrologiche o tecniche di cui all'allegato A del presente decreto, sono rideterminati con decreto del Ministero delle attivita' produttive, sentito il comitato centrale metrico.


Art. 4

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Comma 1

Verificazioni metriche

Art. 5

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Comma 1

Mutuo riconoscimento

Comma 2

Per le cisterne conformi alle prescrizioni recate dal presente regolamento, legalmente prodotte e commercializzate nei Paesi membri dell'Unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE), la verificazione metrica prima non viene effettuata se i risultati della verificazione eseguita nel Paese membro della UE o dello SEE siano a disposizione delle autorita' italiane competenti e garantiscano un livello di tutela dell'obiettivo perseguito equivalente a quello previsto dalle vigenti disposizioni interne.


Art. 6

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Comma 1

Abrogazioni