REGIO DECRETO

Che stabilisce i pesi e le misure legali nel Regno d'Italia. (090U7088)

Numero 7088 Anno 1890 GU 15.09.1890 Codice 090U7088

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;7088

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Testo vigente

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Preambolo

CAPO I. - Disposizioni generali.

Art. 1

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Comma 1

I pesi e le misure legali nel Regno d'Italia sono unicamente quelli del sistema metrico decimale, le cui unita' sono le seguenti:

Per le misure lineari:

Il metro internazionale;

Per le misure di superficie:

Il metro quadrato;

Per le misure di solidita':

Il metro cubo;

Per i pesi:

Il gramma, millesima parte del chilogramma internazionale;((12))

Per le misure di capacita':

Il litro, volume di mille grammi di acqua pura a quattro gradi del termometro centesimale.


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AGGIORNAMENTO (12)


La L. 13 dicembre 1928, n. 2886 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "All'unita' di peso stabilita all'art. 1 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088, serie 3ª, e' sostituito il chilogramma internazionale".


Art. 2

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Comma 1

Sono anche ammesse le seguenti unita' e denominazioni:

Per le misure agrarie:

L'ara, eguale ad un quadrato di dieci metri di lato;

Per la misura del legno:

Lo stero equivalente al metro cubo;


Art. 3

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Comma 1

I multipli e summultipli di detti pesi e misure seguono la progressione decimale con le denominazioni della tabella A unita alla presente legge.


Art. 4

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Comma 1

I pesi e le misure materiali debbono essere identici a quelli indicati nella tabella A annessa alla presente legge. Possono anche rappresentare il doppio e la meta' di essi.

E' pure permesso l'uso delle seguenti misure: il triplometro, il quarto d'ettolitro ed il quarto di litro.


Art. 5

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Comma 1

Il campione prototipo nazionale per le misure lineari e' il metro di platino e di iridio, assegnato al Regno d'Italia il 26 settembre 1889 dalla Conferenza internazionale dei pesi e delle misure, con la dichiarazione che essa porta il n. 1 e che e' minore del metro internazionale di undici diecimilionesimi, a zero gradi centigradi di temperatura.

Il campione prototipo nazionale per i pesi e' il chilogramma di platino e di iridio, assegnato al Regno d'Italia il 26 settembre 1889 dalla Conferenza internazionale dei pesi e delle misure, con la dichiarazione che porta il n. 5 e che e' maggiore del chilogramma internazionale di due centimilionesimi.

I due prototipi nazionali saranno conservati dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in apposito locale e con le norme e cautele da stabilirsi per decreto Reale.


Art. 6

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Comma 1

Vi saranno uffici di verificazione da ordinarsi con decreto Reale, incaricati di mantenere la costante uniformita' dei pesi e delle misure in uso ed in commercio coi campioni prototipi.


Art. 7

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Comma 1

((Gli uffici metrici hanno sede e circoscrizione corrispondente a quelle provinciali.

Su parere motivato dei Consigli provinciali dell'economia, possono istituirsi, nei Comuni con ragguardevole fabbricazione metrica, uffici metrici succursali permanenti con funzionamento periodico o saltuario limitato normalmente alla verificazione prima.

I Comuni richiedenti debbono porre ad esclusiva e completa disposizione dell'Amministrazione metrica i locali cogli impianti occorrenti, il mobilio ed il personale subalterno dalla stessa riconosciuti necessari))
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Art. 8

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Comma 1

Un campione conforme ai prototipi sara' tenuto in ogni ufficio di verificazione e presso quei municipi i quali ne facciano richiesta e ne corrispondono il prezzo.


Art. 9

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Comma 1

Negli atti pubblici, nei libri e registri di commercio, negli annunzi ed affissi, ogni peso o misura dovra' essere espresso con la sua denominazione, secondo la tabella A, unita alla presente legge.


Art. 10

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Comma 1

Nelle menzioni ed estratti di titoli, e nei certificati, trasporti e volture di catasti o che siano compilati in pesi o misure antichi o diversi, si dovra' aggiungere il ragguaglio di detti pesi e misure con quelli del sistema legale.


Art. 11

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Comma 1

Ogni convenzione di quantita' che non sia di solo danaro, anche per privata scrittura, dovra' farsi in pesi o misure legali.


Comma 2

CAPO II. - Della verificazione dei pesi e delle misure.

Art. 12

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Comma 1

I pesi e le misure e gli strumenti, usati in commercio per pesare o per misurare, sono sottoposti a due verificazioni, la prima e la periodica; nell'uno e nell'altra il verificatore pone un bollo sopra ogni oggetto da lui verificato.


Art. 13

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Comma 1

Ogni peso o misura nuovo, o ridotte a nuovo, e' sottoposto alla prima verificazione innanzi che sia posto in vendita o in uso di commercio.

((Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, saranno stabiliti i criteri e le modalita' per la effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione degli strumenti metrici mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei princi'pi statistici oppure, secondo i tipi di strumenti e la valenza tecnica ed organizzativa del produttore, dei princi'pi della garanzia della qualita', analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE)).


Art. 14

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Comma 1

I pesi e le misure e gli strumenti per pesare e per misurare di provenienza estera, destinati ad essere posti in uso di commercio, non potranno essere introdotti nel Regno altro che completi, e saranno spediti dagli uffici doganali, a spese del committente, a quell'ufficio di verificazione metrica che sara' indicato dal committente medesimo o da chi per esso, per essere sottoposti alla verificazione della prima.

Saranno poi consegnati al committente o suo incaricato, dietro pagamento dei diritti di verificazione prima, stabiliti dalla tabella B annessa alla presente legge.


Art. 15

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1994, N. 489))


Art. 16

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 MARZO 2000, N. 182))


Art. 17

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 MARZO 2000, N. 182))


Art. 18

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 MARZO 2000, N. 182))


Art. 19

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 MARZO 2000, N. 182))


Art. 20

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Comma 1

((IL DECRETO 28 MARZO 2000, N. 182 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))


Art. 21

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 MARZO 2000, N. 182))


Art. 22

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Comma 1

I misuratori di gas - fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva n. 71/316/CEE - sono soggetti alla verificazione ogni qualvolta siano posti in commercio o riparati o rimossi dal luogo ove agiscono.

I fabbricanti, gli aggiustatori e i fornitori dei misuratori di gas, che non ottemperano alla prescrizioni di cui al comma 1, sono puniti con le sanzioni di cui all'articolo 31.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, sono stabiliti:

a) la validita' temporale dei bolli applicati, a seguito di esito positivo della verificazione di cui al comma 1 o di altra equipollente procedura metrologica CEE;

b) le modalita' per l'identificazione dell'anno a partire dal quale deve essere calcolato il periodo di validita' dei bolli di verificazione, per i misuratori installati dopo la data fissata contestualmente con tali modalita';

c) i criteri e le modalita' per l'applicazione graduale della prescrizione sul limite temporale di validita' dei bolli apposti sui misuratori gia' installati alla data di cui alla lettera b), disponendo uno scaglionamento da effettuare in funzione della data di installazione;

d) i criteri e le modalita' per la effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione dei misuratori di gas, mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei princi'pi della garanzia della qualita', analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE;

((e)ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione dei controlli sugli strumenti prodotti nei paesi appartenenti all'Unione europea e allo Spazio economico europeo e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei paesi di provenienza. Nel caso di prodotti importati da un paese membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la verificazione al momento dell'immissione in commercio prevista dal comma 1 non viene effettuata se i risultati delle prove effettuate nel paese membro dell'Unione o dello Spazio economico europeo siano a disposizione delle autorita' italiane competenti)).


Art. 23

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Comma 1

La verificazione dei misuratori di gas sara' effettuata ne luogo indicato da colui che fabbrica, aggiusta o fornisce tali apparecchi.

I fabbricanti, aggiustatori o fornitori dovranno mettere a disposizione del verificatore un laboratorio provveduto del materiale necessario, da determinarsi con apposito regolamento.


Art. 24

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Comma 2

CAPO III. - Delle contravvenzioni e delle pene.

Art. 25

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Comma 1

Per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti in materia di pesi e misure, i verificatori sono pareggiati agli ufficiali di polizia giudiziaria.


Art. 26

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Comma 1

In tutto il tempo che stanno aperti al pubblico i negozi, magazzini, officine ed altri luoghi di vendita, i verificatori avranno libero accesso in essi, sia per procedere alla formazione dei ruoli, sia per verificare se gli utenti abbiano adempito agli obblighi imposti loro da questa legge e dai relativi regolamenti.

Quando i luoghi siano chiusi si procedera', per accertare le contravvenzioni, con le forme ordinate dalle leggi per le visite domiciliari.


Art. 27

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Comma 1

I pesi, le misure e gli strumenti per pesare e per misurare, e i misuratori del gas e i manometri campioni non sottoposti alla verificazione nei termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti, o messi in uso quantunque siano difettosi in modo da non poter essere aggiustati, o falsi, o dei quali l'uso sia vietato, saranno sequestrati.


Art. 28

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Comma 1

I pesi e le misure e gli istrumenti per pesare e misurare e i misuratori del gas e i manometri campioni sequestrati dovranno, dopo la sentenza, essere restituiti ai contravventori soltanto nel caso che il sequestro abbia avuto luogo pel solo difetto dei bolli di verificazione.

Pero' il contravventore per ottenere la restituzione dovra' farli bollare e pagare le ammende e le spese, oltre ai diritti di verificazione, entro due mesi dal giorno della condanna, spirato il qual termine i detti strumenti s'intenderanno confiscati a vantaggio dell'erario dello Stato.


Art. 29

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Comma 1

Le contravvenzioni agli articoli 9, 10 e 11 della presente legge saranno verificate negli atti dei notai e degli altri ufficiali pubblici dagli ispettori ed agenti verificatori delle contravvenzioni nelle materie del notariato, di registro, bollo, ipoteche e simili e daranno luogo agli stessi procedimenti.


Art. 30

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Comma 1

La prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni di cui all'articolo precedente, non cominciera' a decorrere che dal giorno in cui saranno state verificate o denunziate.


Art. 31

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Comma 1

((E' punito:

1° con l'ammenda da lire 5000 a lire 20.000, chiunque ponga in vendita o introduca in commercio pesi, misure e strumenti per pesare e misurare mancanti di bollo di prima verificazione;

2° con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000:

a) chiunque non adempia all'obbligo della verificazione periodica prescritto dall'art. 16;

b) chiunque non sottoponga alla rilegalizzazione gli strumenti per pesare e misurare rimessi a nuovo, sia ordinari che automatici;

c) chiunque ometta di domandare l'iscrizione sullo stato degli utenti ai termini dell'art. 19, comma terzo;

3° con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000 chiunque contravvenga alle disposizioni delle leggi sui pesi e sulle misure e dei relativi regolamenti nelle quali non sia prevista una pena speciale;

4° con l'ammenda di lire 4000 il notaio od altro pubblico ufficiale che contravvenga alle disposizioni degli articoli 9, 10 e 11, e con l'ammenda di lire 2000 ogni privato che incorra nella stessa contravvenzione.

L'ammenda e' dovuta per ogni atto pubblico o privata scrittura formati in contravvenzione alle disposizioni anzidette. Per i libri di commercio e' inflitta una sola ammenda per le violazioni accertate in occasione della presentazione in giudizio. Le ammende cui fossero condannate le amministrazioni saranno dovute ad esse in rimborso dall'ufficiale a cui la contravvenzione e' imputabile))
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AGGIORNAMENTO (1)


Il Regio Decreto 24 ottobre 1896, n. 464 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera i)) che e' concessa amnistia per le contravvenzioni alle leggi relative ai pesi ed alle misure, prevedute dal testo unico approvato col R. decreto 23 agosto 1890 n. 7088.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il Regio Decreto 11 giugno 1899, n. 207 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera f)) che "Sono condonate le pene inflitte:[...] f) per le contravvenzioni alle leggi relative ai pesi ed alle misure, prevedute dal testo unico approvato col Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088".


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AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 366 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera h)) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto:[...] h) contravvenzioni prevedute nel testo unico delle leggi relative ai pesi ed alle misure ed al saggio e marchio dei metalli preziosi, approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª) e nei relativi Regolamenti, approvati con i Regi decreti 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3ª), e 24 marzo 1892, n. 200".


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AGGIORNAMENTO (4)


Il Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 187 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera i)) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto:[...] i) contravvenzioni prevedute nel testo unico delle leggi relative ai pesi ed alle misure, approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), nella legge sul saggio e marchio dei metalli preziosi del 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª), e nei relativi Regolamenti approvati con i RR. decreti 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3ª), e 24 marzo 1892, n. 200".


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AGGIORNAMENTO (5)


Il Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 467 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera i)) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto:[...]i) contravvenzioni prevedute nel testo unico delle leggi relative ai pesi ed alle misure, approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), nella legge sul saggio e marchio dei metalli preziosi del 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª), e nei relativi Regolamenti approvati coi RR. decreti 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3), e 24 marzo 1892, n. 200".


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AGGIORNAMENTO (6)


Il Regio Decreto 16 settembre 1904, n. 491 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera h)) che e' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le contravvenzioni prevedute nel testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con R. decreto del 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª) commesse fino alla data del presente decreto "purche' i contravventori alle leggi sui pesi e sulle misure e relativi regolamenti dimostrino entro due mesi da oggi di avere ottemperato agli obblighi ivi prescritti".


Art. 32

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Comma 1

Se i pesi e le misure saranno riconosciuti difettosi per lungo uso o per altra causa non avvertibile dagli utenti, non sara' inflitta pena alcuna ma sara' ordinato che siano aggiustati a spese dell'utente prima di ricevere il bollo di verificazione.

Sono considerati come semplicemente difettosi i pesi e le misure la cui differenza non giunge al doppio delle tolleranze prescritte dai regolamenti per la fabbricazione.

Sono considerati come falsi i pesi e le misure le cui differenze furono dall'utente conosciute e non riparate, o volontariamente procurate per causa di lucro.


Art. 33

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Comma 1

Prima che il giudice competente pronunci definitivamente intorno ad una contravvenzione alle disposizioni sui pesi e sulle misure che sono soggetti soltanto a pena pecuniaria, il contravventore, con dimanda da lui sottoscritta e che sara' riguardata come irrevocabile, puo' chiedere che l'applicazione della pena pecuniaria, nei limiti del massimo e del minimo prescritti dalla presente legge sia fatta dal Prefetto o dal Sotto Prefetto, i quali decideranno la somma che dovra' essere pagata. Il pagamento di questa somma e delle spese giudiziali che fossero gia' occorse fara' cessare gli effetti dell'ordine penale.


Art. 34

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Comma 1

La presente legge andra' in vigore il 1° gennaio


Resteranno allora abrogate tutte le disposizioni contrarie alla medesima.


Art. 35

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Comma 1

Saranno stabilite con regolamento da approvarsi con decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, le norme ed i modi con cui potranno a richiesta, essere verificati, nel laboratorio centrale metrico, i densimetri, i termometri ed altri strumenti di misura, ed i diritti da pagarsi per simili verificazioni.


Art. 36

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Comma 1

A decorrere dal 1° gennaio 1891, e per un biennio, saranno ammessi alla verificazione prima facoltativa i barili, le botti e gli altri vasi chiusi di legno aventi capacita' diverse da quelle contemplate nella tabella annessa alla presente legge, purche' tale capacita' sia impressa esternamente su uno dei fondi in litri e frazione decimale di litro.

I detti recipienti gia' muniti del bollo di prima verificazione potranno a richiesta, essere verificati per un periodo di tempo non maggiore di dieci anni, a decorrere dal 1° gennaio 1891; dopo la quale epoca, questi come gli altri non presentati alla verificazione e i nuovi potranno essere usati come recipienti, ma non come misure.

Tanto per la verificazione prima quanto per quella periodica sara' pagato un diritto in conformita' della presente tabella:

Capacita' sino a 50 litri, L. 1.

Capacita' maggiore di 50 litri sino a 100, L. 1,50.

Per ogni mezzo ettolitro in piu' di 100 litri, L. 0,25.


Art. 37

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Comma 1

Con regolamento da approvarsi per Decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, sara' provveduto all'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Brescia, addi' 23 agosto 1890.

UMBERTO.

F. Seismit-Doda.
L. Miceli.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.