((E' punito:
1° con l'ammenda da lire 5000 a lire 20.000, chiunque ponga in vendita o introduca in commercio pesi, misure e strumenti per pesare e misurare mancanti di bollo di prima verificazione;
2° con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000:
a) chiunque non adempia all'obbligo della verificazione periodica prescritto dall'art. 16;
b) chiunque non sottoponga alla rilegalizzazione gli strumenti per pesare e misurare rimessi a nuovo, sia ordinari che automatici;
c) chiunque ometta di domandare l'iscrizione sullo stato degli utenti ai termini dell'art. 19, comma terzo;
3° con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000 chiunque contravvenga alle disposizioni delle leggi sui pesi e sulle misure e dei relativi regolamenti nelle quali non sia prevista una pena speciale;
4° con l'ammenda di lire 4000 il notaio od altro pubblico ufficiale che contravvenga alle disposizioni degli articoli 9, 10 e 11, e con l'ammenda di lire 2000 ogni privato che incorra nella stessa contravvenzione.
L'ammenda e' dovuta per ogni atto pubblico o privata scrittura formati in contravvenzione alle disposizioni anzidette. Per i libri di commercio e' inflitta una sola ammenda per le violazioni accertate in occasione della presentazione in giudizio. Le ammende cui fossero condannate le amministrazioni saranno dovute ad esse in rimborso dall'ufficiale a cui la contravvenzione e' imputabile)).
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AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio Decreto 24 ottobre 1896, n. 464 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera i)) che e' concessa amnistia per le contravvenzioni alle leggi relative ai pesi ed alle misure, prevedute dal testo unico approvato col R. decreto 23 agosto 1890 n. 7088.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 11 giugno 1899, n. 207 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera f)) che "Sono condonate le pene inflitte:[...] f) per le contravvenzioni alle leggi relative ai pesi ed alle misure, prevedute dal testo unico approvato col Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 366 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera h)) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto:[...] h) contravvenzioni prevedute nel testo unico delle leggi relative ai pesi ed alle misure ed al saggio e marchio dei metalli preziosi, approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª) e nei relativi Regolamenti, approvati con i Regi decreti 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3ª), e 24 marzo 1892, n. 200".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 187 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera i)) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto:[...] i) contravvenzioni prevedute nel testo unico delle leggi relative ai pesi ed alle misure, approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), nella legge sul saggio e marchio dei metalli preziosi del 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª), e nei relativi Regolamenti approvati con i RR. decreti 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3ª), e 24 marzo 1892, n. 200".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 467 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera i)) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto:[...]i) contravvenzioni prevedute nel testo unico delle leggi relative ai pesi ed alle misure, approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), nella legge sul saggio e marchio dei metalli preziosi del 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª), e nei relativi Regolamenti approvati coi RR. decreti 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3), e 24 marzo 1892, n. 200".
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AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio Decreto 16 settembre 1904, n. 491 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera h)) che e' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le contravvenzioni prevedute nel testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con R. decreto del 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª) commesse fino alla data del presente decreto "purche' i contravventori alle leggi sui pesi e sulle misure e relativi regolamenti dimostrino entro due mesi da oggi di avere ottemperato agli obblighi ivi prescritti".