DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento concernente la disciplina per il reclutamento e la dismissione dall'attivita' agonistica dei militari atleti della Guardia di finanza.

Numero 316 Anno 2002 GU 26.03.2003 Codice 003G0066

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-12-18;316

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Compiti, riconoscimento ed affiliazione dei gruppi sportivi "Fiamme Gialle"

Comma 2

Il Corpo della guardia di finanza affida il mantenimento e la promozione dell'attivita' sportiva agonistica ai gruppi sportivi "Fiamme Gialle" che perseguono l'obiettivo di accrescere il prestigio del Corpo e sviluppare il patrimonio sportivo nazionale.


I gruppi sportivi "Fiamme Gialle" sono, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Comando generale della Guardia di finanza ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), riconosciuti ai fini sportivi ed ottengono l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche.


Art. 2

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Comma 1

Reclutamento

Comma 2

Il reclutamento degli allievi finanzieri da destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti e' disposto, annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze organiche.


Gli aspiranti al reclutamento devono svolgere attivita' agonistica nelle discipline praticate dai gruppi sportivi "Fiamme Gialle" ed essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199
((...)).


Agli aspiranti di cui ai commi 1 e 2, si applica la disciplina di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 2000, n. 155, recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380.


Relativamente al personale dei gruppi sportivi "Fiamme Gialle", con decreto del Comandante generale della Guardia di finanza, sono adottate le direttive tecniche riguardanti le avvertenze ed i criteri diagnostici applicativi relativi alle imperfezioni ed infermita' di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze n. 155 del 2000, ed i criteri per delineare il profilo sanitario.


Art. 3

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Comma 1

Procedure

Comma 2

L'arruolamento degli allievi finanzieri da destinare ai gruppi sportivi "Fiamme Gialle" in qualita' di atleti, avviene mediante una procedura di selezione alla quale gli interessati accedono su domanda.


Nel corso dell'anno sono sempre aperti i termini per la presentazione delle domande di arruolamento. Sono avviati, annualmente, alla procedura selettiva gli aspiranti al reclutamento che abbiano presentato la domanda entro il 30 giugno dell'anno di riferimento. In relazione a particolari necessita', sono, altresi', avviati alla procedura selettiva straordinaria gli aspiranti al reclutamento che abbiano presentato la domanda entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento. A tali date si fa riferimento quale termine per il possesso del requisito dell'eta' previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.


Il numero dei posti disponibili, distinto per il contingente ordinario e il contingente di mare, e' annualmente stabilito con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.


Ciascuna sottocommissione e' presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello e puo' avvalersi, per i lavori di competenza, dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.


Le modalita' per la presentazione delle domande di arruolamento, la composizione delle Commissioni, le modalita' di accertamento dei requisiti, l'individuazione dei titoli da valutare ed i punteggi massimi ad essi attribuibili, nonche' le modalita' di formazione della graduatoria unica di merito, sono stabiliti con determinazioni del Comandante generale della Guardia di finanza, pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Guardia di finanza. Tra i titoli valutabili devono essere compresi i risultati ottenuti dai candidati in occasione di giochi olimpici, campionati mondiali, europei ed italiani, nonche' di altre competizioni di livello almeno nazionale nel periodo di un anno che precede l'avvio della procedura selettiva di cui al comma 2.


Art. 4

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Comma 1

Dismissione dall'attivita' agonistica

Comma 2

I militari in forza ai gruppi sportivi in qualita' di atleti, non piu' in grado di ben figurare in competizioni di alto livello, sono dimessi dall'attivita' agonistica, con provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza, su specifica e motivata proposta dei competenti comandanti di Corpo.


I militari di cui al comma 1, che abbiano conservato i requisiti di idoneita' al servizio, vengono avviati ai servizi di istituto, tenendo conto delle esigenze di servizio, oltre che delle rispettive vocazioni, dei titoli di studio e delle eventuali specializzazioni, previa frequenza di un corso di qualificazione o l'effettuazione di un tirocinio teorico-pratico, funzionale all'espletamento degli incarichi cui sono demandati.


Art. 5

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Comma 1

Invarianza degli oneri

Comma 2

L'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non puo' comportare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.