DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 129/2002 - Regolamento recante ulteriore modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli ascensori.

Regolamento recante ulteriore modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli ascensori.

Numero 129 Anno 2002 GU 04.07.2002 Codice 002G0161

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-07;129

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

Comma 2

Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 369, e' sostituito dal seguente:
"3. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sprovvisti della certificazione CE di conformita' ovvero della licenza di esercizio, di cui all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonche' gli impianti di cui al comma 1, sono legittimamente messi in servizio se, entro il 30 settembre 2002, il proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l'esito positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento:
a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
b) da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9;
c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualita' certificato, ai sensi del presente regolamento;
d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.".