Nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 1, sono definiti gli adempimenti tecnici dell'Ufficio italiano cambi in ordine alle regolazioni di pagamenti ed incassi e alle relative modalita' temporali, nonche' le modalita' di comunicazione e rendicontazione delle operazioni effettuate e le condizioni di espletamento del servizio.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi, adotta misure tecniche ed organizzative per il coordinamento delle modalita' operative delle operazioni di pagamento ed incasso da parte delle amministrazioni dello Stato, con particolare riferimento ai vincoli di destinazione degli incassi.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, adotta misure in ordine al coordinamento tecnico delle modalita' operative delle operazioni di pagamento da parte delle amministrazioni dello Stato che adottano cambi di riferimento fissi nonche' agli adempimenti tecnici e modalita' gestionali correlati alla specificita' delle operazioni di pagamento all'estero dell'Amministrazione degli affari esteri.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono definite le modalita' operative per l'informatizzazione delle procedure di collegamento tra le amministrazioni dello Stato, la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi ai fini dell'effettuazione e registrazione delle operazioni di pagamento e incasso di cui al presente regolamento, nel quadro generale delle connessioni tra sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni. Con il medesimo decreto sono inoltre definite le modalita' tecniche ed operative per l'informatizzazione delle procedure di collegamento tra il competente Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze e l'Ufficio italiano cambi per il monitoraggio e per la realizzazione degli adempimenti previsti dall'articolo 4.
Restano ferme le vigenti disposizioni sui versamenti a titolo di entrate fiscali nonche' sui conti correnti valuta tesoro costituiti presso rappresentanze diplomatiche e consolari.
Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni sulla rendicontazione dei pagamenti e degli incassi dello Stato, ai sensi degli articoli 604 e 607 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come sostituiti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, anche ai fini della formazione del rendiconto generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.