Ai fini del presente regolamento si intendono per domande di iscrizione, variazione e cancellazione le dichiarazioni finalizzate ad ottenere l'iscrizione e la cancellazione negli elenchi di cui all'articolo 1 e la variazione dei dati significativi ai fini della classificazione aziendale.
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Definizioni
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Termini e modalita' per la presentazione delle domande
Comma 2
La domanda puo' essere presentata presso qualsiasi sede dell'I.N.P.S., ovvero inviata per posta o tramite fax o per la via telematica eventualmente resa disponibile. La domanda puo' essere presentata inoltre agli sportelli polifunzionali, di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presso le sedi dell'I.N.A.I.L., presso le sedi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso le sedi delle commissioni provinciali per l'artigianato e presso gli uffici della Agenzia delle entrate, quando previsto dalla convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' essere presentata, inoltre, presso gli uffici comunali collegati al servizio di scambio telematico di dati secondo le modalita' disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1994, n. 148.
La domanda puo' essere presentata anche tramite gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nonche' tramite i soggetti eventualmente abilitati dall'I.N.P.S.
La domanda si perfeziona ad ogni effetto con la presentazione o con l'invio agli enti indicati ai commi 2 e 3.
Art. 4
#Comma 1
Modulistica
Comma 2
L'I.N.P.S. predispone moduli mediante i quali gli aventi diritto presentano le domande di iscrizione, variazione e cancellazione, e dichiarano il possesso dei requisiti previsti e le intervenute variazioni o le cessazioni mediante autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'I.N.P.S. assicura la disponibilita' dei moduli presso tutte le proprie sedi, sul proprio sito informatico, nonche' presso tutti gli enti indicati all'articolo 3 e, con gli stessi mezzi, porta a conoscenza degli interessati quali siano le variazioni significative ai fini della determinazione della misura dei contributi che richiedano nuove dichiarazioni.
L'I.N.P.S. rende disponibili i dati per via telematica o, in mancanza, su supporto informatico, ai fini del loro inserimento nell'Anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro agricolo, istituita dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e nell'Anagrafe dei lavoratori agricoli, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituita dall'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
Art. 5
#Comma 1
Iscrizione tramite il registro delle imprese
Comma 2
Qualora l'interessato richieda l'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, l'ufficio del registro delle imprese contestualmente accetta anche la domanda presentata ai sensi dell'articolo 4 e la trasmette, anche telematicamente, all'I.N.P.S. ai fini dell'iscrizione agli elenchi previdenziali.
Art. 6
#Comma 1
Iscrizione negli elenchi
Comma 2
L'I.N.P.S., effettuate le opportune verifiche, dispone anche d'ufficio l'iscrizione, la variazione o la cancellazione dagli elenchi, e ne da' tempestiva comunicazione agli interessati. Sulla base dei dati dichiarati provvede alla classificazione delle aziende ed alle rettifiche che dovessero risultare necessarie, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.
L'I.N.P.S. determina, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento.
La domanda di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'I.N.P.S. non comunichi all'interessato il proprio diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.
Il termine si interrompe una sola volta qualora l'I.N.P.S. richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie.
Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
Art. 7
#Comma 1
Vigilanza
Comma 2
In ogni momento l'I.N.P.S. effettua i controlli ritenuti necessari sia ai fini contributivi, sia ai fini della classificazione delle aziende, tramite il proprio servizio ispettivo, ovvero anche segnalando situazioni di presunta irregolarita' al servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.