DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento di semplificazione delle procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali.

Numero 439 Anno 2001 GU 19.12.2001 Codice 001G0499

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;439

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente regolamento disciplina le procedure per l'accertamento della composizione e dell'innocuita' dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754.
L'accertamento della composizione e dell'innocuita' implicano, rispettivamente, la verifica della qualita' e della sicurezza d'impiego del prodotto farmaceutico, quest'ultima valutata in rapporto all'efficacia dello stesso, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento.


Art. 2

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Comma 1

Definizione

Comma 2

La sperimentazione clinica di fase I comprende un insieme di studi sul soggetto volontario sano o ammalato, che riguarda la determinazione del profilo di tollerabilita' e quello farmacocinetico/metabolico di un farmaco. Nei soggetti ammalati, questi studi possono includere la valutazione di indici di efficacia nel caso di farmaci per i quali l'attesa di un effetto terapeutico giustifica la somministrazione di sostanze che presentano rischi non accettabili nei volontari sani.


Tali studi possono essere eseguiti sull'uomo volontario malato nel caso di prodotti farmaceutici per i quali l'attesa di un effetto terapeutico giustifica la somministrazione di sostanze ad elevata tossicita' o che presentano rischi non accettabili nei volontari.


Prima di procedere all'avvio della sperimentazione clinica di un medicinale di nuova istituzione, cosi' come definito all'articolo 3, i richiedenti sono tenuti ad acquisire il parere favorevole dell'Istituto superiore di sanita', ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754.


Art. 4

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Comma 1

Domanda relativa all'accertamento della qualita', efficacia e sicurezza del prodotto

Comma 2

Con decreto del Presidente dell'Istituto superiore di sanita' e' individuata la documentazione di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), da allegare alla domanda. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Copia della domanda, priva di allegati, deve essere trasmessa dal richiedente al Ministero della sanita', direzione generale per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.


L'Istituto superiore di sanita' comunica al richiedente, entro cinque giorni dal ricevimento della domanda, la data di avvenuta acquisizione della documentazione ed il numero di protocollo attribuito alla pratica.


Art. 5

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Comma 1

Accertamenti istruttori

Comma 2

Il parere sull'ammissibilita' indica, se del caso, i limiti e le condizioni cui e' subordinata la sperimentazione di fase I; esso e' comunicato entro sessanta giorni dalla data di cui all'articolo 4, comma 4, al Ministero della sanita' ed al richiedente.


Per la sperimentazione di fase I realizzata direttamente su pazienti oncologici, portatori di AIDS o di altre malattie per le quali i farmaci non possono essere utilizzati in soggetti volontari sani, il parere sull'ammissibilita' si riferisce esclusivamente all'avvio della sperimentazione del farmaco; in tal caso le modalita' dell'esecuzione del protocollo sono rimesse alle valutazioni del Comitato etico in cui opera lo sperimentatore coordinatore. Ai fini dell'accertamento della qualita' efficacia e sicurezza del prodotto farmaceutico, il termine procedimentale di cui al comma 2, e' ridotto a trenta giorni per la comunicazione dell'esito dell'attivita' istruttoria. Il Comitato etico potra' iniziare la propria attivita' istruttoria sullo stesso protocollo anche in attesa del parere definitivo sull'ammissibilita' da parte dell'Istituto superiore di sanita'.


Il termine di sessanta giorni e' sospeso quando l'Istituto superiore di sanita' invita il richiedente a regolarizzare la domanda, ad integrare la documentazione o a partecipare ad una audizione.


La domanda decade se il richiedente non risponde entro il termine di un anno dalla data di ricevimento delle richieste dell'Istituto di cui al comma 4.


Art. 6

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Comma 1

Modifiche delle modalita' di sperimentazione

Comma 2

Qualora nel corso degli studi previsti dal piano clinico di fase I approvato, si ravvisi, sulla base dei risultati ottenuti, la necessita' di modificare i limiti e le condizioni di cui all'articolo 5, comma 2, il richiedente trasmette all'Istituto superiore di sanita' la relativa documentazione. L'Istituto superiore di sanita', comunica al richiedente e al Ministero della sanita' le proprie determinazioni entro trenta giorni.


Art. 7

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Comma 1

Commissione per l'accertamento dei requisiti dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione

Comma 2

Per l'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 5 e' istituita, presso l'Istituto superiore di sanita', la Commissione per la valutazione dell'ammissibilita' alla sperimentazione di fase I.


La Commissione, nominata dal Ministro della sanita', e' composta dal presidente dell'Istituto, dal direttore della direzione generale per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanita', nonche' da sei esperti nelle materie di cui all'articolo 4, comma 1; tre di tali esperti sono scelti tra personalita' del mondo scientifico estranee al Ministero della sanita' e all'Istituto. Il presidente dell'Istituto superiore di sanita' ed il direttore della direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della sanita' possono nominare un delegato.


Il Ministro della sanita' approva con decreto un elenco di ulteriori esperti che la Commissione consulta in casi specifici.


L'incarico dei Componenti di cui al comma 2 e degli esperti di cui al comma 3 e' triennale e puo' essere rinnovato piu' volte per gli appartenenti all'Istituto superiore di sanita' e per due volte per gli esterni.


Art. 8

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Comma 1

Lavori della Commissione per l'accertamento dei requisiti dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione

Comma 2

La Commissione e' presieduta dal presidente dell'Istituto superiore di sanita' o dal suo delegato e si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta al mese.


La Commissione si avvale di ulteriori esperti, scelti dall'elenco di cui all'articolo 7, comma 3.


Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno cinque componenti della Commissione, incluso il presidente o il suo delegato. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.


Ai componenti della Commissione di cui all'articolo 7, comma 2, e agli esperti di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un gettone di presenza il cui ammontare, a carico dell'Istituto superiore di sanita', e' stabilito con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Gli esperti, se estranei all'amministrazione dello Stato, sono equiparati, ai fini dell'eventuale trattamento di missione, ai dipendenti con qualifica di dirigente di prima fascia dell'amministrazione dello Stato.


Art. 9

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Comma 1

Medicinali di particolare importanza e riduzione di termini procedimentali

Comma 2

Ai fini dell'accertamento della qualita', efficacia e sicurezza del prodotto farmaceutico, i termini procedimentali di cui agli articoli 5, commi 2, 4 e 5, sono ridotti rispettivamente a trenta giorni per la comunicazione dell'esito dell'istruttoria ed a quindici giorni per le modifiche dell'autorizzazione.


La richiesta di riconoscimento di appartenenza ad una delle categorie citate nel comma 1 deve essere prodotta contestualmente alla domanda di cui all'articolo 4 e l'accettazione di detta richiesta e' notificata all'interessato contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 4, comma 4.


Art. 10

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Comma 1

Rapporto sui risultati

Comma 2

Entro sei mesi dopo il completamento degli studi autorizzati il richiedente trasmette, per informazione, un rapporto completo sui risultati all'Istituto superiore di sanita' e al Ministero della sanita', direzione della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza, oltre che al Comitato etico.


Art. 11

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Comma 1

Centri accreditati

Comma 2

Le ricerche cliniche di fase I sul volontario sano potranno essere eseguite solo da parte dei centri accreditati presenti in un elenco redatto dalla direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della sanita'. Il Ministero della sanita' pubblichera' i requisiti minimi necessari perche' possa essere svolta una sperimentazione in fase I su soggetti malati di cui all'articolo 5, comma 3.


Art. 12

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Comma 1

Entrata in vigore