DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanita'.

Numero 754 Anno 1994 GU 19.01.1995 Codice 095G0020

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;754

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Funzioni e compiti

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".


Art. 2

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Comma 1

Accordi di collaborazione

Comma 2

Il direttore dell'Istituto stipula le convenzioni relative agli accordi previsti dal precedente articolo 1, comma 1, lettera i), indicando il responsabile scientifico dello studio o ricerca, sentita l'apposita commissione del comitato scientifico ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, secondo criteri stabiliti dal comitato amministrativo, sentito il comitato scientifico.


Al termine della convenzione il comitato scientifico valuta i risultati dell'attivita' svolta ed il conseguimento degli obiettivi previsti. I risultati sono di appartenenza sia dell'Istituto, sia della controparte scientifica dell'accordo.


I contributi eventualmente pattuiti sono versati alle entrate dell'Istituto e gestiti ai sensi dell'art. 18 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.


I contributi di cui trattasi sono destinati alla copertura delle spese relative al personale per la ricerca e di quelle necessarie per l'acquisto di beni e servizi, per le missioni e per quant'altro occorre per l'attivita scientifica da effettuarsi e non possono comunque essere utilizzati per compensi ai dipendenti dell'Istituto.


La gestione dei predetti fondi avviene su indicazione del responsabile scientifico, secondo i criteri deliberati dal comitato amministrativo. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".


Art. 3

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Comma 1

Incarichi temporanei di collaborazione

Comma 2

L'Istituto ha facolta' di conferire incarichi o affidare servizi a soggetti idoneamente qualificati, scelti tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, ovvero di cittadinanza straniera, per l'attuazione dei programmi scientifici di cui agli accordi di collaborazione del precedente articolo, nonche' per la realizzazione dei progetti d'interesse nazionale di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e degli altri programmi di ricerca finalizzata, individuati dal comitato scientifico ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera a), del presente regolamento.


Le prestazioni di cui al precedente comma sono espletate senza vincolo di subordinazione e sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare nei confronti degli organi di gestione dell'Istituto. Tali incarichi non comportano osservanza di orari di lavoro, ne' l'inserimento stabile all'interno della struttura operativa connessa al programma scientifico; possono bensi' essere svolti in luoghi diversi dall'Istituto.


Le somme necessarie alla retribuzione degli incarichi di cui al presente articolo sono interamente a carico dei contributi accreditati all'Istituto superiore di sanita' nell'ambito degli accordi di collaborazione di cui al precedente art. 2, ovvero dei fondi di cui all'art. 18 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonche' dei fondi all'uopo stanziati dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.


Gli incarichi ai sensi del presente articolo sono conferiti con provvedimento del direttore dell'Istituto, ai candidati che abbiano presentato domanda entro quindici giorni dall'affissione di apposito avviso da parte del responsabile scientifico nell'albo dell'Istituto e che siano risultati idonei allo svolgimento dell'incarico.


La valutazione di idoneita' basata sul curriculum, sui titoli o su un eventuale colloquio e' operata da apposita commissione giudicatrice, nominata dal direttore dell'Istituto e composta dal direttore dell'Istituto o un suo delegato, in qualita' di presidente, e da due ricercatori; un funzionario amministrativo svolge le funzioni di segretario.


I compensi per gli incarichi suddetti, sono determinati dal responsabile scientifico in relazione alla speciale competenza richiesta, ai risultati da conseguire, ed alle classi retributive, nei limiti dei minimi e dei massimi stabiliti periodicamente con provvedimento del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro.


Gli incarichi, di cui al presente articolo, possono inoltre essere conferiti a titolo di prestazioni occasionali di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile, qualora la particolare natura dell'incarico o l'urgenza lo richiedano.


L'Istituto, altresi', procede - con le modalita' di cui al presente articolo - ad assunzioni con contratto a termine di personale di ricerca, di personale tecnico e di personale amministrativo secondo le disposizioni vigenti. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".


Art. 4

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Comma 1

Borse di studio

Comma 2

L'Istituto superiore di sanita' e' autorizzato ad assegnare borse di studio a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea, diploma universitario o diploma di istruzione secondaria di secondo grado, entro il limite di spesa di 500 milioni.


Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista, mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessano l'attivita' dell'Istituto e siano conformi ai suoi fini istituzionali.


Le borse di studio vengono conferite mediante pubblico concorso e hanno durata annuale, le stesse sono rinnovate per non piu' di un biennio.


La commissione esaminatrice, nominata con decreto del direttore e' composta dal direttore dell'Istituto, o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da due direttori di laboratorio, da due professori universitari, designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; un funzionario amministrativo svolge le funzioni di segretario.


Le borse di studio sono conferite con provvedimento del direttore dell'Istituto.


I requisiti e le modalita' di fruizione sono individuati con provvedimento del Ministro della sanita'.


L'attivita' svolta durante il periodo di aspettativa per motivi di studio e ricerca, di cui all'art. 51 della legge 7 agosto 1973, n.
519
, costituisce titolo di particolare rilevanza ai fini della valutazione, nell'ambito dei concorsi per l'accesso ai profili di dirigente di ricerca e tecnologo dell'Istituto superiore di sanita', relativamente ai settori attinenti a tali attivita', qualora essa sia giudicata eccellente dal comitato scientifico. Il comitato scientifico determina i criteri di valutazione di detta attivita', secondo i correnti parametri in uso presso la comunita' scientifica internazionale. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".


Art. 5

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Comma 1

Organi collegiali ed individuali

Comma 2

Il consiglio dei direttori di laboratorio ed il consiglio di laboratorio, continuano ad esercitare le funzioni di cui agli articoli 10 ed 11 della legge 7 agosto 1973, n. 519, con l'esclusione, per il consiglio dei direttori di laboratorio, di quelle di cui all'art. 10, comma 3, n. 4, della citata legge n. 519 del 1973. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".


Art. 6

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Comma 1

Comitato amministrativo: composizione e funzioni

Comma 2

E', altresi', componente di diritto del comitato il direttore dell'Istituto superiore di sanita'. Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un dirigente amministrativo dell'Istituto superiore di sanita'.


Il comitato si riunisce in adunanza ordinaria una volta al mese ed e' convocato in via straordinaria dal Ministro della sanita' o dal Sottosegretario di Stato da lui delegato quando ne ravvisi l'opportunita' o su richiesta della maggioranza dei componenti.


Le sedute del comitato sono valide se e' presente la maggioranza dei componenti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei partecipanti alla seduta. Le delibere di cui al seguente comma 7, lettere a), b) e c), sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.


I componenti del comitato decadono automaticamente dalla carica dopo tre assenze consecutive senza giustificato motivo.


Il compenso per i componenti del comitato e' fissato con decreto del Ministro della sanita' assunto di concerto con il Ministro del tesoro.


L'ordine del giorno va comunicato, salvo i casi di urgenza, ai componenti del comitato, almeno sette giorni prima della seduta.
L'ordine del giorno e le deliberazioni sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'Istituto. L'accesso ai relativi documenti e' regolato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".


Art. 7

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Comma 1

Comitato scientifico: composizione e funzioni

Comma 2

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dirigente amministrativo dell'Istituto.


Il presidente del comitato invita alle riunioni esperti dell'Istituto, o esperti esterni anche con cittadinanza straniera, particolarmente competenti nelle materie in esame.


Il compenso per i componenti esterni del comitato scientifico e' fissato con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro.


Il comitato si riunisce almeno 6 volte all'anno e puo' articolare i propri lavori anche per commissioni, nominate dal presidente, sentito il comitato stesso. Esse operano nelle materie e con le modalita' individuate con il provvedimento di nomina. Per le modalita' di funzionamento si applica il precedente art. 6, comma 4.


Il parere previsto dall'art. 2, comma 1, in materia di accordi di collaborazione, viene reso da apposita commissione, costituita ai sensi del comma 6 del presente articolo. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".


Art. 8

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Comma 1

Direttore dell'Istituto

Comma 2

L'ufficio di direttore dell'Istituto e' conferito, ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad una personalita' scientifica, con esperienza nei settori di competenza dell'Istituto stesso.


L'incarico ha durata quinquennale e puo' essere rinnovato una sola volta con l'osservanza della stessa procedura, tenuto conto dei risultati raggiunti, avuto riguardo a quanto esposto nella dichiarazione programmatica di cui al seguente comma 4, lettera b).


Il trattamento economico del direttore dell'Istituto e' determinato con decreto del Ministro della sanita' in conformita' a quanto previsto dall'art. 17, comma 14, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e con riferimento ai contratti del comparto ricerca.


In caso di assenza o impedimento le funzioni di direttore dell'Istituto sono esercitate dal direttore di laboratorio dallo stesso delegato o, in assenza di delega, da colui che vanta la maggiore anzianita' di servizio nella funzione.


Dal direttore dell'Istituto dipende la segreteria tecnica della Farmacopea ufficiale, le cui attribuzioni possono essere affidate ad un direttore di laboratorio. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".


Art. 9

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Comma 1

Organizzazione dell'Istituto

Comma 2

L'Istituto e' articolato in dipartimenti, laboratori, servizi generali e servizi tecnici.


I laboratori si articolano in reparti; i servizi tecnici si articolano in unita' funzionali.


I dipartimenti svolgono funzioni di coordinamento di laboratori o servizi al fine del miglior utilizzo delle risorse finalizzate a specifici programmi o alla razionalizzazione dell'attivita' scientifica dell'ente.


La direzione dei dipartimenti e' affidata ad un direttore di laboratorio, nominato ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera i), del presente regolamento. Col provvedimento di nomina sono, altresi', individuati i compiti allo stesso affidati, comunque finalizzati alla realizzazione del coordinamento di cui al comma 3 e la durata nelle relative funzioni.


Il consiglio di laboratorio di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1973, n. 519, si riunisce altresi' mensilmente con la partecipazione di tutti i laureati tecnici per l'esame dello svolgimento dell'attivita' scientifica.


L'articolazione e l'organizzazione interna dell'Istituto sono disciplinate dall'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".


Art. 10

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Comma 1

Esercizio finanziario e bilanci annuale e triennale di previsione

Comma 2

L'Istituto provvede all'autonoma gestione delle spese. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, in termini di competenza e di cassa, predisposto dal direttore dell'Istituto entro il 10 aprile di ogni anno ed adottato con deliberazione del comitato amministrativo, da inviare al Ministro della sanita' entro il 30 aprile, per essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 15 giorni dalla sua deliberazione.


Il bilancio di previsione e' accompagnato da una relazione che illustra i programmi di attivita' da realizzare nell'esercizio ed e' corredato altresi' dei dati sulla consistenza numerica del personale in servizio. Unitamente al bilancio di previsione e' allegato un bilancio pluriennale correlato al piano triennale di attivita'.


Il comitato amministrativo, su proposta del direttore dell'Istituto, delibera il bilancio triennale contestualmente al bilancio annuale di previsione, idoneo a costituire il quadro delle risorse finanziarie impiegabili nel triennio e a consentire di valutare i flussi delle spese e la loro produttivita' e proficuita' nel rispetto del contenimento dei costi a carico del bilancio dello Stato.


L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.


Il servizio di tesoreria dell'Istituto e' espletato a mezzo contabilita' speciale aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma.


Alla contabilita' speciale affluiscono tutte le entrate dell'Istituto e alla medesima vengono imputati tutti i pagamenti da farsi per conto di essa.


Le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale.


Sono vietate gestioni fuori bilancio ad eccezione di quelle previste dalla legge 23 dicembre 1993, n. 559.


Le maggiori entrate e le economie di spesa risultanti alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono utilizzate negli esercizi successivi.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".


Art. 11

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Comma 1

Gestione finanziaria

Comma 2

Gli impegni di spesa sono assunti dai dirigenti amministrativi secondo la rispettiva competenza sulla base delle assegnazioni disposte dal direttore dell'Istituto ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.


La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del creditore, e' effettuata dal competente ufficio previa verifica della relativa documentazione.


La liquidazione delle forniture dei beni, lavori e servizi, viene operata sulla base del buono di ordinazione vistato dal consegnatario, della richiesta di pagamento o del prospetto di liquidazione e dei documenti attestanti la regolare esecuzione delle relative prestazioni o dei verbali di collaudo.


Gli ordinativi sono firmati dal direttore dell'Istituto stesso o dai dirigenti responsabili secondo le rispettive competenze.


I titoli di spesa sono inviati direttamente alla sezione di tesoreria tramite l'ufficio centrale di ragioneria.


Per i pagamenti all'estero si applicano le vigenti disposizioni normative.


L'ufficio centrale di ragioneria, istituito presso l'Istituto superiore di sanita' dall'art. 8 della legge 20 giugno 1952, n. 724, esercita il controllo amministrativo-contabile sui provvedimenti di impegno e gli ordinativi di pagamento emessi dall'Istituto stesso.


Con provvedimento del direttore dell'Istituto sono nominati il consegnatario ed il cassiere.


La gestione finanziaria e' sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.


Il conto consuntivo della gestione delle entrate e delle spese e' trasmesso al Ministro della sanita' entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Detto conto e' costituito dal conto finanziario, dalla situazione patrimoniale e dalla relazione sui risultati della gestione predisposta dal direttore dell'Istituto. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".


Art. 12

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Comma 1

Acquisto di beni e servizi

Comma 2

I laboratori e i servizi dell'Istituto superiore di sanita' entro il 31 gennaio di ciascun esercizio finanziario provvedono alla ricognizione del proprio fabbisogno di beni e servizi occorrenti per l'espletamento dell'attivita' istituzionale. Al relativo coordinamento, sulla base di scale di priorita', prefissate dal direttore, in relazione alle risorse di bilancio, provvede apposita commissione nominata con provvedimento del direttore.


E' vietato qualsiasi artificioso frazionamento di spesa relativa al medesimo oggetto.


La destinazione esclusiva alla ricerca scientifica dei beni e' dichiarata dal direttore dell'Istituto, anche in relazione all'applicazione delle aliquote di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.


L'Istituto superiore di sanita' provvede, altresi, direttamente alle forniture d'ufficio, valutando autonomamente la indispensabilita' della spesa e la congruita' del prezzo.


Con successivo decreto del Ministro della sanita', ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con le modalita' di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, e' emanato apposito capitolato d'oneri generale disciplinante le forniture ed i servizi di cui al comma 1 del presente articolo. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".


Art. 13

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Comma 1

Attivita' contrattuale

Comma 2

L'attivita' contrattuale dell'Istituto e' soggetta preliminarmente a parere vincolante, sulla convenienza giuridico-amministrativa ed economica, di apposita commissione, nominata con decreto del Ministro della sanita', che si esprime su progetti di contratto passivi eccedenti la somma di L. 150.000.000 e che importino spesa fino a L. 300.000.000 per le procedure negoziate e fino a L. 600.000.000 per le procedure aperte, nonche' sui progetti di contratti attivi di importo superiore a L. 75.000.000.


La commissione di cui al precedente comma, di durata triennale, e' composta da un magistrato di Consiglio di Stato, presidente, da due direttori di laboratorio e dal dirigente generale-direttore amministrativo dell'Istituto e da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato, indicato dal ragioniere generale.


Per limiti di spesa superiori a L. 600.000.000 per le procedure aperte e L. 300.000.000 per quelle negoziate, l'attivita' contrattuale e' soggetta al parere obbligatorio del Consiglio di Stato, che si esprime sul relativo progetto di contratto.


Il parere del Consiglio di Stato deve essere richiesto sugli atti di transazione di importo superiore a lire 150.000.000, nonche', quando sul contratto si sia espresso il Consiglio di Stato, sugli atti relativi ad inapplicabilita' di clausole penali o sospensioni di lavori o prolungamento di termini per cause non previste dal contratto quando la durata della sospensione del lavori o il prolungamento dei termini siano indeterminati ovvero vi corrisponda una penalita' eccedente L. 80.000.000.


La commissione di cui al comma 1 esprime, altresi, parere sui progetti di contratto da sottoporre al Consiglio di Stato, dopo aver proceduto all'analisi dei costi e alla valutazione della rispondenza degli oggetti dei predetti contratti alle esigenze dei laboratori e servizi richiedenti.


Fermo restando quanto precede, l'Istituto superiore di sanita' provvede direttamente alla vendita dei beni non piu' utilizzabili o dichiarati obsoleti da apposita commissione, istituita presso l'Istituto.


I contratti anche con ditte estere sono stipulati da un dirigente amministrativo in forma pubblica o privata, secondo le vigenti disposizioni di legge o mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.
(Il comma 8 non e' stato ammesso al visto della Corte dei conti). ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".


Art. 14

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Comma 1

Servizi a pagamento

Comma 2

L'Istituto rende a pagamento servizi inerenti alle proprie funzioni. I predetti servizi e le relative tariffe sono determinati con provvedimento del Ministro della sanita', le tariffe devono essere non inferiori ai costi complessivi della prestazione, cosi' come disposto dall'art. 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267.


Le tariffe delle analisi di revisione gia' determinate ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571, sono assoggettate alla disciplina di cui al comma precedente.


I servizi di cui trattasi sono resi solo a seguito del pagamento delle somme secondo la tariffa da parte degli interessati, senza farsi luogo a rimborso alcuno; a modifica di quanto disposto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1980, n. 327. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".


Art. 15

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Comma 1

Servizi e spese in economia

Comma 2

Possono essere eseguiti servizi e disposte spese in economia entro il limite massimo di L. 150.000.000.


Le provviste in economia per l'acquisizione di beni e servizi per cui non sia possibile, per ragioni di efficienza e di economicita' dell'azione amministrativa, provvedere altrimenti, sono eseguite mediante affidamento ad imprese o persone di nota capacita' ed idoneita'.


Le provviste in economia di importo superiore a L. 5.000.000 debbono essere corredate da una relazione tecnica redatta dal laboratorio o servizio richiedente. Le provviste di importo superiore a L. 10.000.000 debbono, altresi', essere fatte previa richiesta di preventivi ad almeno tre ditte del settore salvo che la specialita' della provvista renda necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta.


Ogni lavoro ed ogni acquisto eseguito in economia deve essere dichiarato regolarmente eseguito dal richiedente con certificato controfirmato dal direttore del laboratorio o servizio. Quando la spesa supera L. 50.000.000 i lavori e gli acquisti devono essere collaudati da una commissione di tre componenti.


Dall'entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1975, n. 520, concernente i servizi e le spese dell'Istituto superiore di sanita' da farsi in economia. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".


Art. 16

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Comma 1

C a s s i e r e

Comma 2

1. Ove occorra, si provvede in contanti, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, al pagamento delle spese casuali, dei sussidi urgenti, delle spese contrattuali, degli anticipi di viaggio, delle minute spese di funzionamento dell'Istituto, nonche' di quelle altre spese il cui pagamento si renda necessario ed urgente.
2. Per il pagamento delle spese di cui al comma precedente si provvede mediante ordinativi a favore del cassiere con l'obbligo della resa del conto giudiziale.
3. Per speciali esigenze individuate con provvedimento direttoriale, il cassiere riceve il versamento di somme liquide, vaglia postali e vaglia cambiari della Banca d'Italia intestati all'Istituto, emettendo apposite quietanze in triplice copia numerate in ordine continuativo, per ogni esercizio finanziario. Le somme introitate devono essere versate entro tre giorni alla contabilita' speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".


Art. 17

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Comma 1

Consegnatario dei beni mobili

Comma 2

I beni mobili, esclusi gli oggetti di facile consumo, sono dati in consegna - previa sottoscrizione di apposita scheda in duplice esemplare - a dipendenti che ne sono responsabili per debito di vigilanza. Analogamente si procede per le variazioni del responsabile della custodia.


L'inventario dei beni e' curato dal consegnatario che emette i buoni di carico e di scarico in triplice esemplare, ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.


Non sono iscritti negli inventari, ma annotati in apposito registro di carico e scarico, gli oggetti che per loro intrinseca natura sono destinati al consumo, sono parti di ricambio di altri beni, ovvero si deteriorano con l'uso, e quelli di modico valore.


Il consegnatario restituisce copia del buono di ordinazione all'ufficio amministrativo, vistata e numerata in ordine progressivo, all'atto della consegna del bene.


La cancellazione dagli inventari avviene per i beni mobili dichiarati fuori uso per perdita, ovvero per cessione e vendita. Essa e' disposta con provvedimento del direttore dell'Istituto, sentita apposita commissione.


Il consegnatario opera l'iscrizione dei beni predetti negli inventari o nel registro di facile consumo e deve tenere apposito registro di carico e scarico sulla base della copia del buono di acquisto emesso dall'ufficio amministrativo, della bolla di consegna del fornitore o trasportatore e della copia del certificato di collaudo o regolare esecuzione. Lo scarico e' operato sulla base del provvedimento di cancellazione. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".


Art. 18

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Comma 1

Servizi sociali per il personale

Comma 2

Sono attivati, anche mediante convenzione e nel rispetto dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, presso l'Istituto superiore di sanita', un servizio di mensa per i dipendenti, nonche' un nido ed un asilo per l'alimentazione e l'assistenza dei figli, di eta' rispettivamente non superiore ai tre anni e ai sei mesi, dei dipendenti dell'Istituto medesimo.


L'onere per l'allestimento ed il funzionamento dei servizi sociali citati e' deliberato ogni anno dal comitato amministrativo dell'Istituto che provvede a determinare il contributo - pari al costo dei servizi - da porre a carico dei dipendenti.


La gestione della mensa e' affidata ad imprese o istituzioni idonee mediante contratti di durata biennale. Il comitato amministrativo delibera annualmente in ordine al regolamento di accesso alla stessa, all'ammontare dei contributi a carico del personale, alla istituzione di una commissione mensa avente il compito di vigilare e garantire un adeguato livello qualitativo del servizio.


In attesa che venga affidato il contratto per la gestione della mensa si ricorre ai buoni pasto. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".


Art. 19

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Comma 1

Attivita' formative, di perfezionamento e aggiornamento professionale del personale del Servizio sanitario nazionale

Comma 2

La programmazione annuale dei corsi di formazione per gli operatori del Servizio sanitario nazionale e' deliberata dal comitato amministrativo dell'Istituto, sentito il comitato scientifico, su proposta del direttore dell'Istituto.


A tal fine nei piani di attivita' dell'Istituto, viene previsto annualmente il numero e la tipologia dei corsi da effettuare per ogni anno, i discenti cui sono rivolti, nonche' la durata dei corsi stessi.


I corsi di formazione richiesti da altri organismi pubblici e privati sono, di volta in volta, approvati dal comitato amministrativo, su proposta del direttore dell'Istituto; la proposta stessa deve contenere, secondo l'impegno professionale e strumentale richiesto, anche il relativo costo a carico dei richiedenti. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".


Art. 20

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Comma 1

(Non ammesso al visto della Corte dei Conti) ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".


Art. 21

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Comma 1

(Non ammesso al visto della Corte dei Conti) ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".


Art. 22

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Comma 1

Organi collegiali

Comma 2

Fino all'insediamento degli organi previsti dal presente regolamento restano in carica e continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite gli organi previsti dal previgente ordinamento.


La nomina dei componenti dei suddetti organi collegiali deve intervenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".


Art. 23

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Comma 1

Relazione sull'attuazione del regolamento

Comma 2

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il direttore dell'Istituto, con relazione al Ministro della sanita', sentiti il comitato amministrativo ed il comitato scientifico, riferisce sull'applicazione del regolamento, formulando eventuali proposte di modifica volte a migliorare la funzionalita' dell'Istituto. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".


Art. 24

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Comma 1

Dotazioni organiche

Comma 2

Le dotazioni organiche dell'Istituto superiore di sanita', in applicazione dell'art. 5, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono costituite dai posti previsti in conseguenza delle operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni ed alle procedure previste dall'art. 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio l991, n. 171, di cui al decreto interministeriale 27 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1993. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".


Art. 25

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Comma 1

Rinvio alle norme di contabilita' dello Stato

Comma 2

Per le materie non disciplinate dal presente regolamento si applicano le norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".


Art. 26

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Comma 1

Disposizioni normative dell'Istituto superiore di sanita'

Comma 2

A norma di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, l'Istituto superiore di sanita' resta disciplinato dalle seguenti disposizioni:
articoli 2, 3, 10 (ad eccezione del comma 3, n. 4, abrogato), 11, 15, 17, 18, 24, 25, 35, 36, 50, 51, 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente: "Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita'";
art. 8 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, concernente l'ospitalita' presso l'Istituto superiore di sanita';
art. 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva;
decreto del Ministro della sanita' 21 novembre 1987, n. 528, concernente la riformulazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanita';
decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1990, n. 157, concernente la modifica al regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanita';
decreto del Ministro della sanita' 27 novembre 1990, n. 454, concernente modifiche al regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanita', approvato con decreto del Ministro della sanita' 21 novembre 1987, n. 528;
decreto del Ministro della sanita' 31 gennaio 1992, n. 286, concernente modifiche al regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanita', approvato con decreto del Ministro della sanita' 21 novembre 1987, n. 528;
decreto del Ministro della sanita' 11 gennaio 1993, efficacia. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".