DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento sui criteri per l'individuazione dei soggetti professionali esterni da invitare alle procedure di selezione per realizzare comunicazioni istituzionali a carattere pubblicitario.

Numero 403 Anno 2001 GU 16.11.2001 Codice 001G0462

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;403

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Oggetto e ambito di applicazione

Comma 2

Il presente regolamento, a norma dell'articolo 15 della legge, definisce le modalita' di scelta dei soggetti professionali esterni ai quali sono affidate le iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario da parte di amministrazioni dello Stato. Il regolamento stesso stabilisce, in particolare, i criteri per l'individuazione dei soggetti professionali invitati alle procedure di selezione e per la determinazione del corrispettivo dei servizi resi dai predetti soggetti per le iniziative medesime.


L'affidamento delle iniziative di cui al comma 1, di importo inferiore a 130.000 diritti speciali di prelievo (DSP) con procedura negoziata, e' effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5.


Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, le procedure di affidamento delle iniziative di cui al comma 1 sono disciplinate dalle disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi ed in particolare dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, qualunque sia l'importo dell'iniziativa.


Art. 4

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Comma 1

Capacita' tecnica e finanziaria

Comma 2

La capacita' tecnica-finanziaria dei concorrenti, per gli appalti di importo superiore alla soglia di cui all'articolo 2, comma 2, e' dimostrata sulla base degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, nonche' dall'allegazione all'offerta delle principali campagne pubblicitarie, dall'esperienza dei soggetti responsabili della prestazione dei servizi in detti settori e dal numero e dalla qualificazione professionale del personale specializzato che, a carattere continuativo, presti la propria opera presso l'impresa.


Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per gli appalti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 2, comma 2, la capacita' finanziaria e' dimostrata dal fatturato dell'anno precedente la pubblicazione del bando di gara relativo ai settori di cui al comma 1, dall'esistenza di adeguati requisiti di affidabilita' presso il sistema bancario nonche', per le societa' di capitale, dal capitale sociale.


Nelle procedure ristrette o negoziate il bando di gara indica i requisiti minimi di capacita' tecnica o finanziaria. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la mandataria deve possedere almeno il 60 per cento del fatturato complessivo mentre la restante percentuale deve essere posseduta dalla o dalle mandanti.


Art. 5

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Comma 1

Affidamento delle iniziative di importo inferiore a 130.000 DSP

Comma 2

Le iniziative di cui all'articolo 2, di importo inferiore a 130.000 DSP, possono essere affidate, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, mediante la procedura negoziata di cui al presente articolo.


La procedura di selezione di cui al comma 1 e' resa pubblica con avviso su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. L'avviso e' reso altresi' pubblico con inserzione nel sito informatico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


Quando il numero delle domande di partecipazione e' superiore a quindici, la selezione dei concorrenti da invitare e' effettuata sulla base dei requisiti contenuti nell'avviso di cui al comma 3, lettera e).


Art. 6

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Comma 1

Criteri di aggiudicazione

Comma 2

Sono escluse le offerte economiche incoerenti con i criteri di remunerazione di cui all'articolo 7.


Art. 7

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Comma 1

Remunerazione dei servizi prestati

Comma 2

Le percentuali di cui al comma 1 sono soggette a revisione biennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.


Art. 8

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Comma 1

Commissione giudicatrice

Comma 2

La valutazione dei requisiti di ammissione alle selezioni di cui all'articolo 2 e delle offerte presentate dai concorrenti e' effettuata da una commissione giudicatrice, nominata dalla amministrazione che indice la selezione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio.


La commissione e' composta da non piu' di cinque membri, dotati di adeguata competenza tecnica e professionalita' nel campo della comunicazione istituzionale, di cui almeno uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


Non puo' far parte della commissione chi abbia un qualsiasi interesse personale o professionale con uno dei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nella procedura di gara. Costituisce in ogni caso causa di incompatibilita' l'aver intrattenuto, nel triennio precedente, rapporti professionali con le imprese operanti nel settore.