DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 360/2001 - Regolamento recante modifiche agli articoli 239 e 240 e all'appendice X al titolo III del...

Regolamento recante modifiche agli articoli 239 e 240 e all'appendice X al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

Numero 360 Anno 2001 GU 03.10.2001 Codice 001G0418

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-05;360

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 80, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni; Visti gli articoli 239 e 240 e l'appendice X al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001; Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Modifiche all'articolo 239 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 1. All'articolo 239 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: "a) essere iscritte nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente tutte le attivita' previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122;"; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative devono avere: a) superficie di officina non inferiore 120 m2; b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m; c) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m."; c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Le imprese devono essere altresi' permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo."; d) la lettera b) del comma 4 e' sostituita dalla seguente: "b) deve essere iscritta nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente almeno una delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Qualora eserciti piu' di una delle predette attivita', puo' partecipare a raggruppamenti individuati nell'ambito di un consorzio esclusivamente per il numero di attivita' effettivamente svolte strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le attivita' previste dall'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 122 del 1992, senza cioe' determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso;"; e) nel comma 4, le parole: "ed essere dotata delle attrezzature e strumentazioni tra quelle indicate nell'appendice X al presente titolo nonche' di quelle indicate nelle tabelle approvate col decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 26 settembre 1996, n. 507, necessarie per la propria attivita' di sezione." sono soppresse; f) dopo la lettera d) del comma 4, e' aggiunta la seguente lettera e): "e) deve essere permanentemente dotata delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo."; g) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Le imprese, anche se aderenti a consorzi, titolari di concessione concernente esclusivamente il servizio di revisione dei motocicli e dei ciclomotori a due ruote, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere la disponibilita' di un locale adibito ad officina con superficie non inferiore a 80 metri quadrati, larghezza non inferiore a 4 metri, ingresso con larghezza ed altezza non inferiori, rispettivamente, a 2 e 2,5 metri. Esse devono altresi' essere permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1-ter dell'appendice X al presente titolo.".

Art. 2

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Comma 2

a) la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria;";
b) dopo la lettera g) del comma 1, è aggiunta la seguente:
"h) aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri.";
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il responsabile tecnico deve inoltre svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui è stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio che effettui il servizio di revisione ed è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilità. In caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile tecnico, quest'ultimo può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l'anno, dai soggetti e con i criteri stabiliti dal Dipartimento dei trasporti terrestri.".

Art. 3

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Comma 2

1. All'appendice X al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificata con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2000, n. 329, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera e) dell'articolo 1-bis è aggiunta la seguente lettera:
"f) analizzatore dei gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore ad accensione comandata a due e quattro tempi. Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti del CO, CO2, HC e O2.";
b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
"1-ter. Le imprese o i consorzi abilitati alle revisioni dei veicoli a due ruote devono possedere le seguenti attrezzature e strumentazioni:
a) banco prova freni: apparecchiatura che consente di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei ciclomotori e motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere:
1) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000 N;
2) sistema di misurazione elettronico;
3) stampante dei dati misurati;
4) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N;
5) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N;
b) analizzatore dei gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore di accensione comandata a due e quattro tempi. Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti del CO, CO2, HC e O2;
c) fonometro: strumento di tipo omologato capace di determinare il rumore di diversi livelli, spettri e forme d'onda provenienti da una sorgente sonora;
d) provafari: apparecchiatura di tipo omologato per il controllo e la determinazione dell'orientamento e della intensità luminosa dei proiettori dei ciclomotori e dei motoveicoli sottoposti a revisione;
e) ponte sollevatore: attrezzatura che permette di sollevare il ciclomotore o motoveicolo, a due ruote, ad un'altezza tale che consenta di verificare le strutture e gli organi di trasmissione dello stesso. Devono altresì essere assicurati:
1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm intorno al ponte;
2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto del movimento discendente del ponte;
3) dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa perdita di pressione nel sistema idraulico;
4) un dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico;
f) contagiri: apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri del motore del ciclomotore o motoveicolo senza procedere a smontaggi delle parti meccaniche dello stesso.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 giugno 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Nesi, Ministro dei lavori pubblici
Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2001
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 220

Note

Nota all'art. 2, comma 1:
- Per il testo vigente dell'art. 240 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 si veda nelle note alle premesse.
Nota all'art. 3, comma 1:
- Per il testo vigente dell'appendice X al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2000, n. 329, recante: "Regolamento recante modifiche all'appendice X al titolo III ed all'art. 241 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni) in materia di attrezzature per le prove di revisione dei veicoli a motore a due ruote, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2000, n. 266, e come ulteriormente modificato dal presente regolamento si veda nelle note alle premesse.