All'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare sono ammessi i laureati in scienze e tecnologie alimentari, nonche' quelli in scienze delle preparazioni alimentari.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare sono nominate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e sono composte dal presidente e da quattro membri.
Il presidente viene scelto tra i professori universitari ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e a riposo di discipline afferenti alla scienza e alla tecnologia alimentare.
Fino a quando nessun libero professionista abbia maturato almeno dieci anni di iscrizione all'albo, i Consigli degli ordini possono designare quali membri delle terne di cui alla lettera c) del comma 2, tecnologi alimentari iscritti all'albo da meno di dieci anni, ai quali non sia mai stata comminata alcuna sanzione disciplinare.
Fino alla costituzione dei Consigli degli ordini le terne dovranno essere designate dal Consiglio universitario nazionale.
Art. 3
#Comma 1
Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare consistono in due prove scritte e una prova orale.
La prima prova scritta sara' svolta dal candidato scegliendo uno tra i tre temi proposti dalla commissione riguardanti l'analisi dei prodotti alimentari, la valutazione della loro sicurezza, dell'igiene, della conformita' alle norme, della qualita' nutrizionale e sensoriale.
La seconda prova scritta sara' svolta dai candidati scegliendo uno tra i tre temi proposti dalla commissione riguardanti gli aspetti tecnici, economici, i controlli e le norme relative ai processi tecnologici e biotecnologici per la conservazione e la trasformazione degli alimenti.
Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta sara' concesso ai candidati un tempo di sette ore.
La prova orale consiste in un colloquio relativo alle stesse materie oggetto degli esami scritti, nonche' nella discussione degli elaborati redatti dal candidato. Essa avra' una durata non inferiore a 30 minuti. Durante tale prova i candidati dovranno dimostrare anche di conoscere la disciplina di cui alla legge 18 gennaio 1994, n. 59, relativa all'ordinamento della professione di tecnologo alimentare e particolarmente l'articolo 2 concernente l'attivita' professionale.
Art. 4
#Comma 1
Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare hanno luogo ogni anno in due sessioni indette con ordinanza del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il quale, con l'ordinanza medesima, indica le sedi, citta' sedi di universita' o istituti di istruzione universitaria con corsi di laurea in scienze e tecnologie alimentari, dopo aver sentito il Consiglio universitario nazionale in relazione alle attrezzature ed alle organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento degli esami.
Ai candidati e' data facolta' di sostenere gli esami di Stato in una qualsiasi delle sedi indicate nell'ordinanza.
Il giorno in cui hanno inizio gli esami e' stabilito per tutte le sedi e per ciascuna sessione con la stessa ordinanza ministeriale.
Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non puo' conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo versati.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna delle prove scritte.
Al termine della prova orale la commissione assegna il voto di merito. La prova si considera superata quando la sua valutazione e' non inferiore a sei decimi.
A conclusione dei lavori la commissione riassume i risultati degli esami ed assegga a ciascun candidato il voto complessivo.
Art. 5
#Comma 1
La tassa di ammissione agli esami e' stabilita nella misura determinata dalla normativa vigente in materia di tassa di ammissione agli esami di Stato.
Il contributo da versare all'economato dell'universita' presso cui il candidato intende sostenere gli esami viene stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Art. 6
#Comma 1
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del vigente regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, e successive modificazioni.