DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1979, n. 67, relativa all'adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973, e sua esecuzione.

Numero 448 Anno 1997 GU 29.12.1997 Codice 097G0479

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-04;448

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - GENERALITA'

Art. 2

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Comma 1

Applicabilita'

Comma 2

Le norme del regolamento si applicano ai contenitori utilizzati per il trasporto internazionale per i quali il proprietario chiede l'approvazione conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 1, fatta eccezione per i contenitori progettati e realizzati per il trasporto aereo.


Art. 3

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Comma 1

Norme complementari

Comma 2

Con successivi decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono stabilite le norme tecniche complementari di adeguamento al progresso tecnico e agli aggiornamenti adottati in sede internazionale, come previsti dagli articoli IX e X della Convenzione.


Art. 4

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Comma 1

Pareri tecnici

Comma 2

E' istituita, presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione una commissione mista consultiva avente il compito di rilasciare pareri tecnici in materia di applicazione della Convenzione e del presente regolamento.


Le funzioni di segreteria della commissione sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.


La nomina dei componenti la commissione mista consultiva e' disposta con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.


La commissione stabilisce il proprio regolamento interno, nel quale puo' essere prevista la facolta' di avvalersi di esperti, anche estranei all'amministrazione statale.


Comma 3

Titolo II - APPROVAZIONE DEI CONTENITORI Capo I Approvazione dei contenitori esistenti

Art. 5

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Comma 1

Approvazione per unico esemplare

Comma 2

Ogni contenitore esistente e' sottoposto alla procedura di approvazione prevista dal presente articolo, entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6.


Il proprietario di un contenitore esistente presenta la domanda di approvazione ad uno degli enti tecnici previsti all'articolo 1, comma 1, lettera c.1), del presente regolamento.


La domanda di approvazione deve contenere tutte le informazioni per la compilazione della targa, di cui all'articolo 13.


L'approvazione avviene secondo le procedure previste all'articolo 7 delle Norme relative all'approvazione dei contenitori esistenti (allegato 1 al presente regolamento).


Sono esclusi dalle procedure di cui al presente articolo i contenitori speciali in dotazione alle Forze armate che rispondono a particolari requisiti tecnicooperativi.


Art. 6

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Comma 1

Approvazione dei contenitori esistenti conformi ad un prototipo successivamente omologato

Comma 2

Ogni contenitore e' sottoposto alla procedura di approvazione prevista dal presente articolo entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5.


Il proprietario di un contenitore esistente deve presentare domanda di approvazione ad uno degli enti tecnici previsti.


La domanda contiene tutti i dati che sono riportati sulla targa di approvazione, secondo quanto indicato all'articolo 13 del regolamento. Alla domanda e' allegata la dichiarazione del costruttore attestante che il contenitore e' stato costruito conformemente ad un prototipo sottoposto a prove e risultato rispondente alle condizioni tecniche indicate nell'allegato I al presente regolamento.


La documentazione in base alla quale viene redatta la dichiarazione, di cui al comma 3, deve essere conservata a cura dell'interessato nei propri archivi e messa a disposizione dell'ente tecnico ogni qualvolta questi ne faccia richiesta.


L'ente tecnico, al quale viene rivolta la domanda di approvazione, puo', in base alla documentazione in possesso del proprietario ed allo stato del contenitore, rinunciare alla richiesta dei disegni e delle specifiche di costruzione, nonche' all'effettuazione di alcune prove, con esclusione di quelle relative al sollevamento e alla resistenza del fondo.


Art. 7

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Comma 1

Rilascio del certificato di approvazione

Comma 2

L'ente tecnico, a seguito dell'esito soddisfacente dell'esame della documentazione, di cui agli articoli 5 o 6, rilascia al proprietario un certificato di approvazione, conforme al modello riportato nell'allegato III al presente regolamento.


Qualora il rilascio del certificato di approvazione avvenga da parte di ufficio non appartenente alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, copia di detto certificato e' inviata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente in base alla residenza del proprietario del contenitore.


Comma 3

Titolo II - APPROVAZIONE DEI CONTENITORI Capo II Approvazione dei contenitori nuovi

Art. 8

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Comma 1

Approvazione in unico esemplare

Comma 2

Ai fini dell'approvazione in unico esemplare di un contenitore il costruttore, od il proprietario, presenta la domanda di approvazione ad uno degli enti tecnici previsti dal presente regolamento.


Art. 9

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Comma 1

Rilascio del certificato a seguito di approvazione in unico esemplare

Comma 2

L'ente tecnico, a seguito dell'esito favorevole delle visite e prove effettuate ai sensi dell'allegato II del presente regolamento, ovvero delle prove previste dalle norme internazionali dell'I.S.O. (International Organization for Standardization) applicabili, rilascia al richiedente il certificato di approvazione con cui lo autorizza a fissare la targa di approvazione sul contenitore.


Qualora il rilascio del certificato di approvazione avvenga da parte di ufficio non appartenente alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, copia di detto certificato e' inviata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente in base alla residenza del proprietario del contenitore.


Art. 10

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Comma 1

Approvazione per tipo di costruzione

Comma 2

Il proprietario o il costruttore che agisce per conto del proprietario, presenta domanda di approvazione del tipo di costruzione ad uno degli enti tecnici previsti dal presente regolamento.


La domanda di approvazione contiene tutte le informazioni e documenti, di cui all'articolo 5 dell'allegato I al presente regolamento.


Art. 11

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Comma 1

Rilascio del certificato a seguito di approvazione per tipo di costruzione

Comma 2

L'ente tecnico, dopo aver effettuato con esito favorevole le prove del prototipo previste dall'allegato II al presente regolamento, ovvero le prove previste dalle norme internazionali dell'I.S.O. ed aver esaminato un adeguato numero di contenitori, rilascia al costruttore un certificato di approvazione, conforme al modello riportato nell'allegato III al presente regolamento, con cui lo autorizza a fissare le targhe di approvazione sui relativi contenitori. Se un prototipo non supera le prove prescritte, il costruttore o il proprietario, puo' richiedere la ripetizione delle prove stesse, su un numero di contenitori ritenuto necessario dall'ente tecnico, per assicurarsi della idoneita' della serie prodotta.


Il rilascio del certificato di approvazione per tipo di costruzione e' subordinato all'accertamento, da parte dell'ente tecnico, che il costruttore adotti un sistema per il controllo della produzione, tale da garantire che i contenitori della serie siano conformi al prototipo approvato.


L'ente tecnico puo' estendere l'approvazione a contenitori che costituiscano una versione modificata di un tipo di costruzione gia' approvato, a domanda del costruttore o del proprietario.
L'approvazione della versione di un tipo, gia' approvato, puo' essere effettuata da parte del solo ente tecnico, che ha concesso l'approvazione originaria, a seguito della verifica della documentazione allegata alla domanda e con l'effettuazione di quelle prove, previste dal presente regolamento, che ritiene necessario effettuare in base all'esame delle modifiche attuate.


Il costruttore, prima di iniziare la produzione di una nuova serie di contenitori conformi ad un tipo di costruzione in precedenza approvato, ne informa l'ente tecnico.


Qualora il rilascio del certificato di approvazione avvenga da parte di ufficio non appartenente alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, copia di detto certificato e' inviata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente in base alla residenza del proprietario del contenitore.


Comma 3

Titolo II - APPROVAZIONE DEI CONTENITORI Capo III Targa di approvazione ai fini della sicurezza

Art. 13

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Comma 1

Indicazioni da riportare sulla targa

Comma 2

La targa e' conforme a quanto prescritto all'allegato IV al presente regolamento. Per quanto riguarda l'Italia, alla riga 1 della targa stessa, deve essere riportata la sigla I preceduta e seguita da un asterisco, quindi dalla sigla dell'ente tecnico che ha proceduto all'approvazione, seguita da un asterisco, ed infine dal numero dell'approvazione, con un asterisco finale. Il numero di approvazione e' lo stesso per tutti i contenitori di un tipo di costruzione, facenti parte di una singola domanda di approvazione, presentata dal costruttore o dal proprietario.


Nel caso di trasferimento di proprieta' di un contenitore non si procede alla sostituzione della targa.


Comma 3

Titolo III - ISPEZIONI PERIODICHE DEI CONTENITORI

Art. 14

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Comma 1

Obblighi del proprietario del contenitore

Comma 2

Il proprietario del contenitore approvato provvede all'esecuzione delle ispezioni periodiche al contenitore nei tempi dovuti, all'accertamento del buono stato del contenitore ed all'esecuzione delle eventuali riparazioni necessarie per ripristinare il contenitore in condizioni di sicurezza.


Gli obblighi, di cui al comma 1, sono del locatario o depositario, qualora, nei rispettivi contratti, abbiano assunto la responsabilita' del proprietario per quanto riguarda il mantenimento del contenitore in condizioni di sicurezza.


Art. 15

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Comma 1

Ispezioni

Comma 2

Il contenitore approvato e' sottoposto ad ispezioni periodiche ad intervalli non maggiori di trenta mesi, fatta eccezione per i contenitori nuovi, per i quali l'intervallo di tempo tra la data di costruzione e la data della prima ispezione non puo' superare i cinque anni.


Oltre alle ispezioni suddette, e' cura del proprietario sottoporre il contenitore ad ispezioni ogni qualvolta esse appaiono necessarie, nonche' dopo le riparazioni di notevole entita' o che comunque interessano le strutture portanti.


Art. 16

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Comma 1

Esecuzione delle ispezioni

Comma 2

((1. Le ispezioni sono eseguite da personale abilitato dell'Ente tecnico))


Ogni eventuale deficienza riscontrata deve essere riparata a cura del responsabile, ai sensi dell'articolo 14, prima di rimettere il contenitore in esercizio. Le ispezioni e le eventuali riparazioni eseguite devono essere documentate secondo quanto indicato all'articolo 19.


Il responsabile, dopo la completa esecuzione dell'ispezione, deve marcare sulla targa, o sul contenitore in zona vicino alla targa, la data (mese ed anno) entro la quale il contenitore deve essere sottoposto ad ispezione successiva. La marcatura deve essere fatta con mezzi tali (adesivi o altri) da assicurare la sua leggibilita' per almeno trenta mesi, e comunque fino alla data della successiva ispezione.


Art. 17

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Comma 1

Oggetto dell'ispezione

Comma 2

Particolare cura deve essere posta nell'individuare danni relativi agli elementi portanti della struttura, quali sensibili deformazioni, lesioni, presenza di saldature aggiuntive.


Le ispezioni sono condotte applicando criteri di accettabilita' che risultano conformi alla buona pratica, allo scopo di poter valutare, per ciascun difetto riscontrato, i limiti oltre i quali e' necessario intervenire con riparazioni.


Art. 18

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Comma 1

Criteri di ispezione diversi

Comma 2

Con domanda rivolta ad uno degli enti tecnici previsti, il proprietario ha facolta' di proporre criteri diversi da quelli riportati al precedente articolo 17, motivandone le ragioni in rapporto allo specifico tipo di contenitore, ovvero alle particolari condizioni operative di utilizzo del contenitore stesso.


L'ente tecnico, dopo l'esame della documentazione e udito il parere della commissione mista consultiva, di cui all'articolo 4, notifica l'approvazione o la mancata approvazione del criterio proposto.


Art. 19

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Comma 1

Documentazione relativa alle ispezioni e riparazioni

Comma 2

Tutte le ispezioni sono documentate da rapporti di visita che sono conservati, almeno fino alla data della successiva ispezione, in una sede del proprietario in Italia e restano disponibili per l'esame da parte dell'ente tecnico, qualora questi ne faccia richiesta.


Comma 3

Titolo IV - CONTROLLI

Art. 21

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Comma 1

Provvedimenti per contenitore con targa di approvazione incompleta o senza targa

Comma 2

Il contenitore e' fermato ed il suo utilizzo non e' permesso sino al momento in cui il proprietario non ha provveduto all'apposizione su di esso della targa secondo le modalita' previste dal presente regolamento. Qualora pero' il proprietario dimostri che il contenitore e' stato approvato in conformita' alla Convenzione, le autorita' addette al controllo possono permettere che il contenitore proceda fino a destinazione per lo scarico. Il suo utilizzo non e' comunque ulteriormente permesso sino alla sua regolarizzazione.


Art. 22

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Comma 1

Provvedimenti per contenitore con la data di ispezione scaduta

Comma 2

Il contenitore e' fermato sino a che il proprietario non ha provveduto all'esecuzione della visita; tuttavia le autorita' addette al controllo, qualora il contenitore sia in buone condizioni, possono permettere che il contenitore proceda fino a destinazione per lo scarico.


Il riutilizzo del contenitore non e' comunque ulteriormente permesso fino all'esecuzione, con esito positivo, dell'ispezione dovuta.


Art. 23

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Comma 1

Provvedimenti per un contenitore trovato difettoso

Comma 2

Quando un contenitore e' trovato dalle autorita' addette al controllo, in condizioni tali da poter creare un rischio per la sicurezza, e' fermato.


Tuttativa, le autorita' addette al controllo ne possono permettere il trasporto alle condizioni di sicurezza che ritengono piu' idonee al fine di consentirne la riparazione, o destinarlo allo scarico o trasportarlo fino ad un luogo in cui puo' essere ripristinato.


Il riutilizzo del contenitore non e' comunque ulteriormente permesso sino al suo ripristino in condizioni di sicurezza.


Art. 24

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Comma 1

Procedure relative al fermo dei contenitori

Comma 2

Ogni ordine di fermo e' immediatamente notificato per iscritto al responsabile della spedizione o della ricezione e possibilmente, al proprietario del contenitore. La notifica deve riportare l'identificazione del contenitore e le condizioni che ne hanno decretato il fermo.


L'ordine di fermo rimane valido fino a quando non sono cessate le cause che hanno provocato il fermo stesso e ne e' data opportuna comunicazione alle autorita' addette al controllo che hanno emesso l'ordine di fermo.


Se un contenitore approvato e' soggetto a fermo a causa di un difetto che si puo' ritenere esistente all'atto della sua approvazione, le autorita' addette al controllo ne informeranno, inoltre, l'Amministrazione; nel caso in cui il contenitore fermato risulti approvato da una Amministrazione estera, quest'ultima e' debitamente informata secondo quanto previsto all'articolo VI, comma 2, della Convenzione.


Il proprietario di un contenitore sottoposto a fermo emesso dalle autorita' addette al controllo, puo' proporre ricorso all'Amministrazione, che puo' confermare o revocare l'ordine di fermo, riservandosi la facolta' di richiedere una ispezione eseguita da uno degli enti tecnici previsti dal regolamento.


Comma 3

Titolo V - TARIFFE PER LE OPERAZIONI

Art. 25

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Comma 1

Tariffe

Comma 2

I diritti dovuti dagli interessati per le prestazioni ed i servizi richiesti alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e le relative imposte di bollo inerenti alle domande ed ai documenti da presentare sono regolati in conformita' all'articolo 405 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dall'articolo 227 con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610.


Per le operazioni di cui al comma 1, che, a richiesta degli interessati, vengono effettuate presso la loro sede, sono altresi' a carico degli stessi le spese per indennita' di missione da corrispondere al personale operatore dell'Amministrazione dello Stato, in applicazione della legge 1 dicembre 1986, n. 870.


Per le operazioni per le quali viene richiesto l'intervento del Registro italiano navale o delle Ferrovie dello Stato, Societa' di trasporti e servizi per azioni, valgono le tariffe per gli stessi in vigore.