Il testo dell'articolo 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:
"1. Successivamente alla classificazione di tutte le strade statali e non statali, effettuata con le procedure previste all'articolo 2, qualora alcune di esse rientrino nei casi previsti dall'articolo 2, comma 9, del codice, si provvede alla declassificazione delle stesse, intendendosi come tale il passaggio da una all'altra delle classi previste dall'articolo 2, comma 6, del codice.
2. Per le strade statali la declassificazione e' disposta con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'A.N.A.S. o della regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'articolo 2, comma 2. A seguito del decreto di declassificazione, il Presidente della regione, sulla base dei pareri gia' espressi nella procedura di declassificazione, provvede, con decreto, ad una nuova classificazione della strada, secondo le procedure individuate all'articolo 2, commi 4, 5 e 6. La decorrenza di attuazione e' la medesima per entrambi i provvedimenti.
3. Per le strade non statali la declassificazione e' disposta con decreto del Presidente della regione, su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio, secondo le procedure indicate all'articolo 2, commi 4, 5 e 6, in relazione alla classifica della strada. Con il medesimo decreto il Presidente della regione, sulla base dei pareri gia' espressi nella procedura di declassificazione, provvede alla nuova classificazione della strada. Il provvedimento ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso e' pubblicato.
4. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino regionale, e trasmessi entro un mese all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che li registra nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice.
5. I provvedimenti di declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino regionale.
6. Per le strade militari si applicano le procedure di declassificazione previste per le strade statali, mediante emanazione di decreto da parte del Ministro della difesa su proposta del Comando Regione Militare territoriale, previo parere dell'organo tecnico militare competente."
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Art. 5
#Comma 1
La rubrica e il testo dell'articolo 6 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono sostituiti dalla rubrica e dal testo dell'articolo 7 del D.P.R. medesimo.
Art. 8
#Comma 1
Il testo dell'articolo 10 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:
"1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli qualificati mezzi d'opera, di cui all'articolo 10, comma 16, e all'articolo 54, comma 1, lettera n), del codice, sono determinate dalle disposizioni indicate nell'appendice III al presente titolo.
2. Le norme di cui al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli mezzi d'opera.".
Art. 9
#Comma 1
Il testo dell'articolo 11 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:
"1. I trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, devono essere muniti di dispositivi supplementari di segnalazione visiva, ad integrazione di quelli di cui devono essere dotati in base alle disposizioni del presente regolamento.
2. I dispositivi supplementari devono essere a luce lampeggiante gialla o arancione e devono essere di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. o conformi a Direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Il numero e' quello necessario per garantire il rispetto, anche per veicoli a pieno carico, degli angoli di visibilita' di cui all'articolo 266.
3. Tali dispositivi possono essere fissati alla struttura del veicolo oppure essere rimovibili. Essi devono essere accesi anche quando non e' prescritto l'uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ai sensi dell'articolo 152 del codice.
4. I veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, nonche' quelli destinati ad effettuare trasporti eccezionali, devono essere altresi' equipaggiati con la segnalazione luminosa di pericolo, costituita dal funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori di direzione.
5. I complessi destinati al trasporto di carri ferroviari devono essere dotati, fermo restando quanto prescritto in generale sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione:
a) sul veicolo trattore, di due dispositivi supplementari di cui al comma 2, posti su uno stesso piano trasversale ortogonale all'asse longitudinale del veicolo, la cui distanza deve poter essere variata in modo da assumere sempre la massima larghezza del complesso, aumentata di 0,10 m per lato;
b) di dispositivi posteriori di segnalazione visiva posizionati o ripetuti in corrispondenza del limite posteriore del carro ferroviario.
6. Con provvedimento del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. sono determinati i tipi, le modalita' di applicazione, le dimensioni e le caratteristiche tecniche dei pannelli retroriflettenti, nonche' i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, sui quali tali pannelli devono essere applicati.".
Art. 10
#Comma 1
Il testo dell'articolo 12 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:
"1. Gli autoveicoli di cui agli articoli 10, comma 12, e 159, comma 2, del codice, adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli, sono denominati autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale. Le loro caratteristiche costruttive e funzionali sono indicate nell'appendice IV al presente titolo.
2. Non costituisce trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale, quando ciascuno dei veicoli costituenti il complesso, indipendentemente dai valori assunti dallo stesso, rispetti i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 del codice. Non costituisce altresi' trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli non classificati per il soccorso stradale, ma comunque idonei per una massa rimorchiabile non inferiore alla massa complessiva del veicolo trainato, qualora, oltre i singoli veicoli, anche il complesso da loro formato rispetti i limiti predetti.
3. Le caratteristiche indicate al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o correlate all'efficienza del servizio di soccorso o rimozione di veicoli.".
Art. 15
#Comma 1
1. All'articolo 17 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Per le categorie individuate all'articolo 13, comma 2, punto B), l'autorizzazione ha validita' annuale.";
b) Al comma 3 dopo le parole: "Le autorizzazioni" sono aggiunte le seguenti: "di tipo periodico".
Art. 16
#Comma 1
1. Il testo dell'articolo 18 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:
"1. La misura dell'indennizzo dovuto agli enti che rilasciano l'autorizzazione per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'articolo 62 del codice, si calcola con le modalita' di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3 che fanno parte integrante del presente regolamento. Detta misura, a partire dal 1 gennaio 1994, e' adeguata automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale), con arrotondamento alle mille lire inferiori per importi fino a cinquecento lire, ed alle mille lire superiori per importi oltre le cinquecento lire. Per gli indici ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro il 1 dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti.
2. Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta da allegare alla domanda di autorizzazione. Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia proprietario o concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente.
3. Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non controllabili con esazioni di ingresso-uscita, l'indennizzo e' calcolato assumendo come valore "L" (elle) che figura nel calcolo di "I" - giusta tabelle I.1, I.2, I.3, - la meta' della lunghezza del percorso autostradale non controllabile.
4. E' consentita la valutazione convenzionale dell'indennizzo per la maggiore usura, ove dovuto, per i veicoli o i trasporti, di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), qualora, all'atto della domanda di autorizzazione periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente ne' i singoli itinerari richiesti, ne' l'effettivo carico del singolo trasporto.
5. La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione, e' effettuata come segue:
a) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettere a), e) f) e g):
1) fino a 20 t L. 988.000;
2) da oltre 20 t a 33 t L. 1.646.000;
3) da oltre 33 t a 56 t L. 2.798.000.
Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di L. 49.000 per ogni t in piu';
b) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera b), limitatamente al rimorchio:
1) fino a 20 t L. 329.000;
2) da oltre 20 t a 33 t L. 576.000;
3) da oltre 33 t a 56 t L. 988.000;
4) da oltre 56 t a 70 t L. 1.646.000.
Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di L. 49.000 per ogni t in piu';
c) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera c):
1) L. 2.000 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t e L. 13.000 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi, aventi massa massima di 80 t. I richiedenti devono, all'atto della domanda da presentare tramite le Ferrovie dello Stato, ovvero l'amministrazione concessionaria o di gestione, versare a titolo di acconto per ogni trimestre, le somme di L. 180.000 o di L. 1.170.000, rispettivamente per i carri ferroviari a due assi o a quattro assi. Tali somme sono conguagliate, entro il primo mese successivo al trimestre, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. Tale documentazione e' convalidata dalle Ferrovie dello Stato, ovvero dall'amministrazione concessionaria o di gestione. In alternativa, le Ferrovie dello Stato, ovvero l'amministrazione concessionaria o di gestione, nella veste di amministrazione concedente il servizio, provvede a versare direttamente ed in unica soluzione, entro il primo mese successivo al trimestre, gli importi dovuti, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. In tale caso, i richiedenti sono esonerati, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, dal versamento degli acconti come sopra determinati.
6. Gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali di cui al comma 5, lettere a) e b), su domanda del richiedente l'autorizzazione, possono essere versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale; in tal caso, l'autorizzazione ha il valore temporale corrispondente all'entita' della soluzione versata.
7. Gli importi, come determinati nel comma 5, sono versati, nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilita' minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento A.N.A.S. competente per territorio operativo e le ricevute dei relativi versamenti sono allegate alle rispettive domande di autorizzazione. Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che impegnano la rete viaria di piu' regioni, la quota di indennizzo che compete a ciascuna regione e' ripartita in proporzione alla lunghezza dei relativi percorsi indicati nelle rispettive autorizzazioni.
8. Il pagamento dell'indennizzo per i veicoli di cui al comma 5 e' effettuato nella misura di "X"/12 rispetto a quanto dovuto per l'intero anno, in conformita' dei mesi "X" di validita' dell'autorizzazione.
9. Gli importi come definiti al comma 5, a partire dal 1 gennaio del 1993, sono adeguati automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT, di cui al comma 1.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione dei commi 1, 2 e 3 , non si applicano alle autorizzazioni rilasciate dagli enti concessionari di autostrade.".
Art. 17
#Comma 1
1. Il testo dell'articolo 19 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:
"1. Sono poste a carico del richiedente l'autorizzazione le eventuali spese inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilita' del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie e le spese relative alla istruzione della pratica.
2. L'ente che rilascia l'autorizzazione puo' esigere la costituzione di apposita polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, a garanzia degli eventuali danni che possono essere arrecati alla strada e alle relative pertinenze nonche' alle persone o alle cose in dipendenza del transito del veicolo o del trasporto eccezionale autorizzato. Nel caso in cui detta polizza sia richiesta, all'atto del ritiro dell'autorizzazione, il richiedente e' tenuto a esibirne copia.".
Art. 18
#Comma 1
1. Il testo dell'articolo 20 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:
"1. Gli enti proprietari di strade provvedono a mantenere aggiornati i catasti stradali di rispettiva competenza introducendo tutte le informazioni necessarie per il tempestivo rilascio delle autorizzazioni. Compete agli stessi enti istituire e tenere aggiornato un archivio delle autorizzazioni rilasciate.".
Art. 19
#Comma 1
1. All'articolo 22 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' aggiunto il seguente comma:
"4. Il personale militare di cui all'articolo 12, comma 4, del codice, anche in esecuzione dell'articolo 192, commi 5 e 6, dello stesso codice, segnala agli organi di cui all'articolo 12, comma 1, del codice le infrazioni di chiunque non abbia ottemperato alle segnalazioni volte ad assicurare la marcia delle colonne militari.".
Art. 20
#Comma 1
1. All'articolo 23 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 la parola: "lett." e' sostituita dalla seguente: "lettera";
b) Al comma 2 la parola: "lett." e' sostituita dalla seguente: "lettere".
Art. 21
#Comma 1
L'articolo 24 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Art. 12 Cod. Str.)
(Segnale distintivo e norme d'uso. Intimazione dell'alt)
1. Il segnale distintivo, che i soggetti che espletano i servizi di polizia stradale usano quando non sono in uniforme, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del codice, e' conforme al modello stabilito nella figura I.2 e rispondente alle seguenti caratteristiche:
a) disco metallico o di materiale sintetico del diametro di 15 cm, in materiale rifrangente su entrambe le facce, avente la parte centrale di colore rosso di 10 cm di diametro e la rimanente corona circolare di colore bianco di 2,5 cm di larghezza;
b) al centro del disco lo stemma della Repubblica Italiana di colore nero;
c) indicazione dell'amministrazione di appartenenza dell'agente, nella parte superiore della corona circolare in lettere nere alte 1,4 cm; eventuale specificazione della direzione generale, corpo, servizio, ecc. nella parte inferiore della corona circolare, in lettera nere alte 1 cm se disposta su una sola riga, e, se disposta su due righe, in lettere alte 0,5 cm per la riga superiore e 1 cm per quella inferiore;
d) manico di metallo o di materiale sintetico di colore bianco lungo 30 cm, sullo stesso e' inciso un numero o matricola che identifica chi detiene il segnale.
2. Il segnale distintivo e' usato esclusivamente per intimare l'alt agli utenti della strada in movimento e, in situazioni di emergenza, per le segnalazioni manuali dirette a regolare il traffico. L'uso del segnale distintivo fuori dai casi consentiti e' perseguibile anche disciplinarmente dall'amministrazione da cui dipendono i soggetti di cui al comma 1.
3. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice, quando non sono in uniforme, per l'intimazione dell'ALT a coloro che circolano sulle aree soggette alla disciplina del codice della strada esibiscono in modo chiaramente visibile, il segnale distintivo di cui al comma 1 e successivamente, prima di qualsiasi accertamento o contestazione, esibiscono la speciale tessera rilasciata dalla competente amministrazione.
4. Gli organi di polizia stradale in uniforme possono intimare l'ALT, oltre che con il distintivo, anche facendo uso di fischietto o con segnale manuale o luminoso.
5. L'intimazione dell'ALT ad opera di organi di polizia stradale non in uniforme ed a bordo di veicoli di servizio o privati e' eseguita sorpassando il veicolo da fermare ed esibendo dal finestrino il segnale distintivo di cui al comma 1.".
Art. 22
#Comma 1
Il paragrafo 1 del Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:
"1. Attivita' di tutela delle strade e fasce di rispetto
(Artt. 14 - 18 Codice della Strada)"
Art. 23
#Comma 1
1. L'art. 25 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:
"ART. 25 (Art. 14 Cod. Str.)
(Attivita' di tutela delle strade)
1. Nell'espletamento dei servizi di polizia stradale di competenza, le amministrazioni alle quali appartiene il personale di cui all'articolo 12, comma 3, del codice, provvedono direttamente a svolgere tutte le fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio.
2. Qualora gli enti proprietari di strade non abbiano nella loro struttura amministrativa uffici preposti specificamente a tali servizi, essi provvedono ad inviare, entro cinque giorni dall'accertamento, la segnalazione della violazione agli organi esercenti servizi di polizia stradale, che provvedono a svolgere le ulteriori fasi del procedimento.
3. Qualora la violazione non sia stata contestata all'atto dell'accertamento, l'organo di polizia stradale destinatario della segnalazione di cui al comma 2, provvede alla verbalizzazione ed alla notifica, con indicazione dell'agente che ha effettuato l'accertamento.".
Art. 24
#Comma 1
1. Il testo dell'articolo 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147, e' sostituito dal seguente:
"1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non puo' essere inferiore alla profondita' dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non puo' essere inferiore a 3 m.
2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
a) 60 m per le strade di tipo A;
b) 40 m per le strade di tipo B;
c) 30 m per le strade di tipo C;
d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del codice;
e) 10 m per le "strade vicinali" di tipo F.
3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano gia' esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
a) 30 m per le strade di tipo A;
b) 20 m per le strade di tipo B;
c) 10 m per le strade di tipo C.
4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
a) 5 m per le strade di tipo A, B;
b) 3 m per le strade di tipo C, F.
5. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.
6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non puo' essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.
7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non puo' essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.
8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non puo' essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.";
9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti.
Art. 25
#Comma 1
1. All'articolo 29, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione:
a) Le parole: "articolo 26, commi 4 e 5," sono sostituite dalle seguenti: "articolo 26, commi 7 e 8,".
Art. 26
#Comma 1
1. All'articolo 30 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 5 le parole: "vanno rimossi" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere rimossi o oscurati";
b) Al comma 7 le parole: "In caso di interventi non programmabili e comunque" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di interventi non programmabili o comunque" e le parole: ", l'ente proprietario puo'" sono sostituite dalle seguenti: "o calamita' naturale, l'ente proprietario o i soggetti da esso individuati possono";
c) Al comma 8 le parole: "la sede di strade extraurbane" sono sostituite dalle seguenti: "la sede di autostrade, di strade extraurbane".
Art. 27
#Comma 1
1. All'articolo 32 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2 le parole: "le barriere possono" sono sostituite dalle seguenti: "le barriere sono obbligatorie nelle zone che presentano condizioni di pericolo per le persone al lavoro o per i veicoli in transito. Possono" e le parole: "e in conformita' alle direttive da esso impartite" sono soppresse;
b) Al comma 5 dopo le parole: "essere composta da" e' aggiunta la seguente: "almeno".
Art. 28
#Comma 1
1. All'articolo 34 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole: "di breve durata" sono sostituite dalle seguenti: "di durata non superiore ai due giorni" e la parola: "spaziatura" e' costituita dalla seguente: "frequenza";
b) Al comma 2 le parole: "e per circondare zone di lavoro ed operazioni di manutenzione di lunga durata." sono sostituite dalle seguenti: "o per delimitare zone di lavoro di durata superiore ai due giorni." e le parole: "La frequenza di posa e' di 12 m in rettifilo e di 5 m in curva, salvo distanza diversa nei centri abitati, a seconda delle necessita' locali della segnalazione." sono sostituite dalle seguenti: "La frequenza di posa e' la stessa dei coni.".
Art. 29
#Comma 1
1. All'articolo 35 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Nella rubrica dopo la parola: "integrativi" sono aggiunte le seguenti: "o sostitutivi";
b) Al comma 2 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di strisce longitudinali continue realizzate con materie plastiche, a partire da spessori di strato di 1,5 mm, devono essere eseguite interruzioni che garantiscano il deflusso dell'acqua.";
c) Al comma 3 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "L'obbligo non sussiste se e' previsto il rifacimento della pavimentazione.";
d) Al comma 6 le parole da: "devono essere" a ".Possono" sono sostituite dalla seguente: "possono"; dopo le parole: "adesivo di sicurezza" sono aggiunte le seguenti: "od altri sistemi di ancoraggio"; la parola: "rettifilo" e' sostituita dalla seguente: "rettilineo".
Art. 31
#Comma 1
1. All'articolo 38 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 dopo le parole: "od in movimento" sono aggiunte le seguenti: "se esposti al traffico,";
b) Al comma 2:
A) le parole: "anche se devono compiere lavori manutentori" sono sostituite dalle seguenti: "anche se sono fermi per compiere lavori di manutenzione";
B) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) sulle strade urbane con il preavviso LAVORI (fig. II.383) e, qualora opportuno, con i segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO preceduti dai segnali DIVIETO DI SORPASSO (fig. II.48), STRETTOIA (figg.
II.384, II.385 o II.386), SENSO UNICO ALTERNATO (figg. II.41 e II.45) e LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' (fig. II.50) se il limite e' inferiore a 50 km/h;".
Art. 32
#Comma 1
1. All'articolo 39 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2:
A) dopo le parole: "di un cantiere mobile" sono aggiunte le seguenti: "su strade con almeno due corsie per senso di marcia";
B) alla lettera b) le parole da: "Il segnale di LAVORI" a: "aperta al traffico" sono sostituite dalle seguenti: "In tutte le fasi non operative precedenti o successive al loro impiego, i lampeggiatori del SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE devono essere disattivati ed il segnale stesso deve essere posto in posizione ripiegata";
b) Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il segnale di LAVORI deve essere posto sulle strade intersecanti se il cantiere mobile puo' presentarsi all'improvviso ai veicoli che svoltano. I segnali installati sui veicoli devono essere realizzati con pellicole retroriflettenti di classe 2, di cui all'articolo 79, comma 10. In galleria non sono consentiti cantieri mobili, se essa rimane aperta al traffico, salvo deroghe per situazioni specifiche autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.";
c) E' aggiunto in fine il seguente comma:
"4. Sulle strade di tipo E ed F, nei casi di cantiere mobile costituito dalla attivita' di un veicolo operativo, segnalato come previsto all'articolo 38, comma 1, il segnale LAVORI, in deroga a quanto previsto all'articolo 31, comma 2, puo' essere sostituito con un moviere, munito di bandiera, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, lettera b).".
Art. 33
#Comma 1
1. All'articolo 42, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione:
a) Alla lettera c) dopo le parole: "via cavo o via radio" sono aggiunte le seguenti: "o con altri sistemi che comunque garantiscano l'affidabilita' del collegamento".
Art. 34
#Comma 1
1. All'articolo 44, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione:
a) Le parole: "all'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3".
Art. 37
#Comma 1
1. Il testo dell'articolo 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:
"1. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attivita' a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Puo' essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attivita' ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non puo' essere luminosa, ne' per luce propria, ne' per luce indiretta.
3. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
4. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Puo' essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
5. Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Puo' essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, puo' essere realizzata anche in materiale rigido.
6. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilita' nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che puo' anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
8. Si definisce "impianto di pubblicita' o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicita' o alla propaganda sia di prodotti che di attivita' e non individuabile secondo definizioni precedenti, ne' come insegna di esercizio, ne' come preinsegna, ne' come cartello, ne' come striscione, locandina o stendardo, ne' come segno orizzontale reclamistico, ne' come impianto pubblicitario di servizio. Puo' essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
9. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicita' o propaganda sono indicati per brevita', con il termine "altri mezzi pubblicitari".
10. Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicita', nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale.".
Art. 38
#Comma 1
L'articolo 48 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:
"Art. 48 (Art. 23 Cod. Str.)
(Dimensioni)
"1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 m2 , ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 m2; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attivita' sia superiore a 100 m2 , e' possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m2 , fino al limite di 50 m2 .
I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.
Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.".
Art. 39
#Comma 1
1. All'articolo 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) La rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari)";
b) Al comma 1 dopo le parole: "I cartelli" sono aggiunte le seguenti: ", le insegne di esercizio" e dopo le parole: "essere realizzati" sono aggiunte le seguenti: "nelle loro parti strutturali";
c) I commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela e' adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimita' delle intersezioni. Occorre altresi' evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilita'.
5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.".
Art. 40
#Comma 1
1. All'articolo 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimita' delle strade dove ne e' consentita l'installazione, non possono avere luce ne' intermittente, ne' di intensita' luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.
Particolare cautela e' adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimita' delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, e' vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.";
b) Al comma 3 dopo le parole: "per indicare" e' aggiunta la seguente: "farmacie,".
Art. 41
#Comma 1
Il testo dell'articolo 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:
"1. Lungo o in prossimita' delle strade, fuori e dentro i centri abitati, e' consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.
2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, e' imposto un limite di velocita' non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimita' delle strade dove ne e' consentita l'installazione, e' autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
a) 3 m dal limite della carreggiata;
b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
e) 150 m prima dei segnali di indicazione;
f) 100 m dopo i segnali di indicazione;
g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite
all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice;
h) 250 m prima delle intersezioni;
i) 100 m dopo le intersezioni;
l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie.
Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, gia' esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, e' ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilita' dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimita' delle strade ove ne e' consentita l'installazione, e' comunque vietato nei seguenti punti:
a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
b) in corrispondenza delle intersezioni;
c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, e' imposto un limite di velocita' non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, e' vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso e' autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilita' di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice:
a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.
I comuni hanno la facolta' di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la
visibilita' dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreche' siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.
6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove e' consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.
7. Fuori dai centri abitati puo' essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 m2 , ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.
8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapedonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 m2 , non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempreche' siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapedonali e' disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico - architettonico, sempreche' siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.
9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
10. L'esposizione di striscioni e' ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli.
L'esposizione di locandine e stendardi e' ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi e' limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.
Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.
11. Fuori dai centri abitati e' vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilita' inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilita' ammesso e' fissato dai regolamenti comunali.
12. E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.
13. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, e' ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari e' rispettata una distanza minima di 100 m.
14. Per l'attuazione del comma 4, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8.
15. La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimita' dei luoghi di cui all'articolo 23, comma 3, del codice, e' subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice, al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.".
Art. 44
#Comma 1
1. All'articolo 54, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione:
a) Alla lettera a) dopo le parole: "dei cartelli" sono aggiunte le seguenti: ", delle insegne di esercizio".
Art. 45
#Comma 1
1. All'articolo 55 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, e' ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.";
b) Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.".
Art. 46
#Comma 1
1. All'articolo 56 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 dopo le parole: "dei cartelli" sono aggiunte ogni volta le seguenti: ", delle insegne di esercizio";
b) Al comma 5 le parole: "commi 8 e 9" sono sostituite dalle seguenti: "comma 8" e le parole: "le 48 ore successive" sono sostituite dalle seguenti: "gli otto giorni successivi";
c) Al comma 6 le parole: "48 ore" sono sostituite dalle seguenti: "otto giorni".
Art. 47
#Comma 1
Il testo dell'articolo 57 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:
"1. L'apposizione sui veicoli di pubblicita' non luminosa e' consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato e' consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
2. La pubblicita' non luminosa per conto terzi e' consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:
a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilita' e la percettibilita' degli stessi;
d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
3. La pubblicita' non luminosa per conto terzi e' consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:
a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm;
c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti e' ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
b) che la superficie della parte rifrangente non occupi piu' di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m2 ;
c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, ne' disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
6. All'interno dei veicoli e' proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice.".
Art. 49
#Comma 1
1. Il testo dell'articolo 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:
"1. La pubblicita' fonica fuori dai centri abitati e' consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
2. La pubblicita' fonica entro i centri abitati e' consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.
3. La pubblicita' fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, e' autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.
4. Per la pubblicita' elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicita' elettorale e' autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di piu' comuni, l'autorizzazione e' rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
5. In tutti i casi, la pubblicita' fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.".
Art. 52
#Comma 1
1. All'articolo 63 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 l'ultimo periodo e' soppresso;
b) E' aggiunto il seguente comma:
"2. Le stazioni destinate alle operazioni di esazione del pedaggio si configurano come aree nelle quali sono svolte le attivita' di esazione, di informazione , di vendita dei mezzi di pagamento del pedaggio e di assistenza all'utenza. L'accesso ai servizi deve essere realizzato in modo da non interferire con la circolazione dei veicoli.".
Art. 53
#Comma 1
1. All'articolo 65 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1:
A) le parole: ",quando sono realizzati a raso," sono soppresse;
B) alla lettera a) prima della parola: "trasversali" e' inserita la seguente: "attraversamenti";
C) alla lettera b) prima della parola: "longitudinali" e' inserita la seguente: "occupazioni";
D) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) misti se si verificano entrambe le condizioni precedenti.";
b) Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni deve tenere conto della sicurezza e fluidita' della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e dell'occupazione medesimi, nonche' della possibilita' di ampliamento della sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.".
Art. 54
#Comma 1
1. All'articolo 66 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Gli attraversamenti trasversali in sotterraneo sono posizionati in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti, sono realizzati, ove possibile, con sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale.
2. I cunicoli, le gallerie di servizi, i pozzetti e gli impianti sono dimensionati in modo da consentire la possibilita' di effettuare interventi di manutenzione senza che cio' comporti manomissione del corpo stradale o intralcio alla circolazione, secondo le direttive emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Dipartimento delle aree urbane. I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono, comunque, realizzati in modo da consentire la collocazione di piu' servizi in un unico attraversamento. Non e' consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza. L'accesso all'attraversamento avviene mediante pozzetti collocati, di norma, fuori della fascia di pertinenza stradale e, salvo casi di obiettiva impossibilita', a mezzo di manufatti che non insistono sulla carreggiata.";
b) Al comma 4:
A) dopo le parole: "Gli attraversamenti" e' aggiunta la seguente: "trasversali";
B) le parole: "piu' il maggior franco di sicurezza relativo al tipo di impianto" sono soppresse
C) prima dell'ultimo periodo sono inseriti i seguenti: "Per gli attraversamenti con impianti inerenti i servizi di cui all'articolo 28 del codice, detta distanza puo' essere ridotta ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consigliano; sono comunque fatte salve le eventuali diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto e la disciplina dei casi di deroga ivi prevista.";
c) Al comma 5 dopo le parole: "Negli attraversamenti" e' aggiunta la seguente: "trasversali" e dopo le parole: "franco di sicurezza" sono aggiunte le seguenti: "e fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto";
d) I commi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
"6. Le tipologie e le modalita' di esecuzione degli attraversamenti sia in sotterraneo che con strutture sopraelevate sono sottoposte all'approvazione dell'ente proprietario della strada in sede di rilascio della concessione di cui all'articolo 67.
7. Le occupazioni longitudinali in sotterraneo sono, di norma, realizzate nella fase di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata, possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che non vengano adottati sistemi meccanizzati di posa degli impianti e salvo nei tratti attraversanti centri abitati, e sempre che non siano possibili soluzioni alternative. Per la profondita', rispetto al piano stradale, dell'estradosso di manufatti protettivi delle occupazioni longitudinali in sotterraneo che insistono sulla sede stradale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
8. Le occupazioni longitudinali sopraelevate sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale ed i sostegni verticali sono ubicati, fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto, ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno, misurata dal piano di campagna, piu' un franco di sicurezza. Si puo' derogare da tale norma quando le situazioni locali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio. In tale situazione i sostegni verticali sono ubicati, ove possibile, nel rispetto delle distanze e degli eventuali franchi di sicurezza e, in ogni caso, al di fuori della carreggiata.";
e) I commi 9 e 10 sono soppressi.
Art. 56
#Comma 1
1. All'articolo 69 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole: "che non sia ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore." sono sostituite dalle seguenti: "imputabile al concessionario, ferma restando la possibilita' di prorogare detti termini su motivata richiesta del concessionario stesso.";
b) Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nell'ipotesi in cui le prescrizioni ed i lavori suddetti non siano effettuati nei termini e con le modalita' indicati dall'ente proprietario, questo ha facolta', previa fissazione di un termine perentorio entro il quale eseguire detti lavori, di procedere alla esecuzione diretta, comunicando al concessionario, con raccomandata con avviso di ricevimento, la data di inizio dei lavori e, successivamente ai lavori, le spese sostenute, le eventuali penali per il ritardo e gli eventuali danni conseguenti al ritardo medesimo.
Se il concessionario non versa le somme richieste entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, l'ente proprietario richiede all'autorita' competente l'emanazione del decreto ingiuntivo, secondo la legislazione vigente.".
Art. 57
#Comma 1
1. All'articolo 77 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 3 la parola: "predominante" e' sostituita dalla seguente: "predominanti";
b) Al comma 5, le parole: "comma da" sono sostituite dalle seguenti: "commi da" ed all'ultimo periodo, la parola: "piu'" e' soppressa.
Art. 58
#Comma 1
1. All'articolo 79, al comma 12, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Dopo le parole: "nonche' per i segnali" e' aggiunta la seguente: "permanenti";
b) Le parole da "e' facoltativo per i segnali" a "delineatori speciali" sono sostituite dalle seguenti: "e' facoltativo per gli altri segnali. Nel caso di gruppi segnaletici unitari di direzione, ai sensi dell'articolo 128, comma 8, la installazione di nuovi cartelli nel medesimo gruppo non comporta la sostituzione dell'intero gruppo, che puo' permanere fino alla scadenza della sua vita utile.".
Art. 59
#Comma 1
1. All'articolo 80, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Dopo le parole: "i segnali temporanei" sono aggiunte le seguenti: "di prescrizione";
b) E' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel segnale di passo carrabile il disco del divieto di sosta puo' avere diametro minimo di 20 cm".
Art. 60
#Comma 1
1. All'articolo 81, comma 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione:
a) E' aggiunto in fine il seguente periodo: "L'installazione non e' necessaria se il divieto o l'obbligo cessa in corrispondenza di una intersezione.".
Art. 61
#Comma 1
1. All'articolo 82, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione:
a) Dopo le parole "di due segnali" sono aggiunte le seguenti: "del medesimo formato".
Art. 64
#Comma 1
1. All'articolo 87, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione:
a) Le parole da: "mediante il segnale" a: "centri abitati." sono sostituite dalle seguenti: "come prescritto nell'articolo 191.".
Art. 65
#Comma 1
1. All'articolo 88, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione:
a) La parola: "ciclisti" e' sostituita dalla seguente: "velocipedi".
Art. 66
#Comma 1
1. All'articolo 92 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, il comma 2 e' soppresso.
Art. 67
#Comma 1
1. All'articolo 93, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione:
a) Le parole: "i pannelli II.6/n" sono sostituite dalle seguenti: "i pannelli II.6/h".
Art. 68
#Comma 1
1. All'articolo 99, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione:
a) E' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il suo impiego e' obbligatorio sulle strade extraurbane.".
Art. 70
#Comma 1
1. All'articolo 110, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione:
a) Le parole da: "o dell'impresa" a: "sulla strada" sono soppresse.
Art. 73
#Comma 1
1. All'articolo 118 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, alle lettere b) e c), le parole: "degli autoveicoli" sono sostituite, ogni volta, dalle seguenti: "dei veicoli";
b) Al comma 2 le parole: "di intersezione" sono soppresse.
Art. 74
#Comma 1
1. All'articolo 119 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Nella rubrica la parola: "prescrizione" e' sostituita dalla seguente: "divieto";
b) Al comma 1 le parole: "di una prescrizione" sono sostituite dalle seguenti: "di un divieto".
Art. 75
#Comma 1
1. All'articolo 120 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1:
A) alla lettera a) le parole: "alle ore 22" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore 20";
B) alla lettera b) dopo le parole: "arresto volontario del veicolo." e' aggiunto il seguente periodo: "Il segnale non deve essere corredato dal pannello integrativo modello II.6/m poiche' la rimozione coatta puo' comunque essere eseguita a norma dell'articolo 159, comma 1, lettera c), del codice.";
C) alla lettera e) dopo le parole: "della quale vige" sono aggiunte le seguenti: ", in permanenza,"; le parole: "di 40 x 60" sono sostituite dalle seguenti: "di 45 x 25" e le parole: "60 x 90" sono sostituite dalle seguenti: "60 x 40"; sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della autorizzazione. Di norma, il segnale e' installato in posizione parallela all'asse della strada e puo' essere applicato su porte o cancelli.";
b) Al comma 2 dopo la parola: "Eccezioni" e' aggiunta la seguente: "permanenti";
c) Al comma 3 le parole: "ovvero a veicoli appartenenti o in servizio per conto dello stesso ente proprietario della strada," sono soppresse.
Art. 76
#Comma 1
1. All'articolo 122, comma 9, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Alla lettera a) le parole: "(area pedonale urbana)" sono sostituite dalle seguenti: "da impiegare solo quando non risulta evidente la destinazione al transito pedonale";
b) Alle lettere b) e c) le parole: "delle biciclette" sono sostituite, ogni volta, dalle seguenti: "dei velocipedi".
Art. 77
#Comma 1
1. All'articolo 124, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione:
a) Alla lettera b) le parole: "al precedente punto" sono sostituite dalle seguenti: "alla precedente lettera".
Art. 78
#Comma 1
1. All'articolo 125 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 5 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Nessun segnale puo' contenere iscrizioni in piu' di due lingue.";
b) Al comma 6:
A) le parole: "e propri" sono soppresse;
B) alla lettera c) la parola "geografici" e' soppressa;
C) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Per i nomi propri diversi da quelli sopra specificati l'iniziale, di norma, e' maiuscola. Sono consentite deroghe nelle zone bilingue.".
Art. 79
#Comma 1
1. All'articolo 126, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) E' aggiunto in fine il seguente periodo: "Sulle autostrade e sulle altre strade dotate di corsia di emergenza, il segnale di cui all'articolo 130, o uno dei segnali di cui al comma 2, deve essere posizionato a 500 m dal punto in cui inizia la manovra di svolta con l'indicazione della distanza su pannello integrativo modello II.1.".
Art. 80
#Comma 1
1. All'articolo 127 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 8 le parole tra parentesi: "a II.235" sono sostituite dalle seguenti: "a II.245";
b) Al comma 9 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Entro le corsie possono essere rappresentati, in formato ridotto, eventuali segnali di pericolo o di prescrizione riferiti alla singola corsia.".
Art. 81
#Comma 1
1. All'articolo 128 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole: "nella tabella II.13" sono sostituite dalle seguenti: "nelle tabelle II.13/a e II.13/b";
b) Al comma 2 le parole: "nella tabella II.14" sono sostituite dalle seguenti: "nelle tabelle II.14/a e II.14/b"; e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Per indicare la direzione diritto il segnale e' rettangolare con il simbolo di freccia come indicato nella figura II.254; la lunghezza del cartello non deve essere maggiore di quella fissata nelle tabelle II.14/a e II.14/b per i vari formati.";
c) Al comma 5 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "L'obbligo di riportare la distanza in chilometri non sussiste per i segnali di direzione all'interno dei centri abitati che indicano destinazioni interne al centro abitato stesso.".
Art. 82
#Comma 1
1. All'articolo 131 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 3 le parole: "al tipo a) del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1, lettera a)";
b) Al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Eventuali altre prescrizioni valide per l'intero centro abitato possono essere rese note con il corrispondente segnale installato in abbinamento a quello di INIZIO CENTRO ABITATO.";
c) Al comma 6 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso in cui non sia necessario indicare le localita' successive, specie se facenti parte dello stesso territorio comunale, il segnale e' impiegato da solo.";
d) Al comma 9 le parole: "vigili urbani" sono sostituite dalle seguenti: "polizia municipale, ecc.".
Art. 84
#Comma 1
1. All'articolo 135 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 dopo le parole: "di 120 x 120 cm" sono aggiunte le seguenti: "per il tipo quadrato," e dopo le parole: "di fondo verde" sono aggiunte le seguenti ", salvo le specifiche eccezioni";
b) Al comma 3 dopo le parole: "ai due lati della carreggiata," sono aggiunte le seguenti: "in corrispondenza dell'attraversamento," e le parole: "urbane primarie" sono sostituite dalle seguenti: "urbane di scorrimento";
c) Al comma 10 nell'ultimo periodo la parola: "medesimo" e' soppressa;
d) Al comma 12 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Particolari regole di circolazione vigenti sulla strada o nella zona devono essere rese note con pannello integrativo di formato quadrato (tab. II.9).";
e) Al comma 14 le parole tra parentesi sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "(fig. II.322/a)" e "(fig. II.322/b)" e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Con lo stesso segnale sono indicate le zone di particolare rilevanza urbanistica di cui all'articolo 7, comma 8, del codice. Il segnale ZONA A VELOCITA' LIMITATA (fig. II.323/a) indica l'inizio di un'area nella quale non e' consentito superare la velocita' indicata nel cartello. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA A VELOCITA' LIMITATA (fig.
II.323/b).";
f) Al comma 17 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il segnale SOS di cui al comma 5 non deve essere installato nel caso di impiego del segnale di figura II.329.".
Art. 85
#Comma 1
1. All'articolo 136 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 6 la parola: "urbane" e' sostituita dalle seguenti: "entro il centro abitato";
b) Al comma 11 l'ultimo periodo e' soppresso;
c) Al comma 15 le parole: "modello II.3" sono sostituite dalle seguenti: "modello II.6";
d) Al comma 21 le parole: "90 x 60" sono sostituite dalle seguenti: "60 x 90" ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: "E' installato a cura e spese del comune in cui ha sede il posto o organo di polizia.".
Art. 86
#Comma 1
1. All'articolo 137 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 3 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "In caso di strisce longitudinali continue realizzate con materie plastiche, a partire da spessori di strato di 1,5 mm, il deflusso dell'acqua deve essere garantito mediante interruzioni delle stesse.";
b) Al comma 4 la parola: "scivolosita'" e' sostituita dalla seguente: "antiscivolosita'";
c) Al comma 8 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Le superfici dalle quali e' stata rimossa la segnaletica non devono scostarsi sostanzialmente, per quanto riguarda la loro rugosita', tonalita' cromatica e caratteristiche di riflessione, dalla superficie stradale circostante. Il deflusso dell'acqua superficiale non deve essere ulteriormente ostacolato.".
Art. 88
#Comma 1
1. All'articolo 139, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione:
a) Alla lettera a) le parole: "a due corsie" sono sostituite dalle seguenti: "con una corsia per senso".
Art. 89
#Comma 1
1. All'articolo 141 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. La larghezza minima delle strisce di margine e' di 25 cm per le autostrade e le strade extraurbane principali, ad eccezione delle rampe, di 15 cm per le rampe delle autostrade e delle strade extraurbane principali, per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbane di quartiere e di 12 cm per le strade locali.";
b) Al comma 5 le parole: "elementi di rilievo" sono sostituite dalle seguenti: "elementi in rilievo"; il periodo da: "In tal caso" a "5 mm" e' sostituito dal seguente: "In tale caso lo spessore della striscia, compresi gli elementi in rilievo, puo' raggiungere 6 mm.".
Art. 90
#Comma 1
1. All'articolo 144, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione:
a) Sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "In particolare: base 60 ed altezza 70 cm su strade di tipo C e D; base 50 e altezza 60 cm su strade di tipo E; base 40 e altezza 50 su strade di tipo F. La distanza tra due triangoli e' pari a circa la meta' della base.".
Art. 91
#Comma 1
1. All'articolo 146 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "In caso di attraversamento ciclabile contiguo a quello pedonale e' sufficiente evidenziare con la striscia discontinua solo la parte non adiacente l'attraversamento pedonale.";
b) Al comma 3 la parola: "ciclisti" e' sostituita dalla seguente: "velocipedi".
Art. 92
#Comma 1
1. All'articolo 148 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 10 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il tracciamento e' a carico dell'ente proprietario della strada.";
b) Al comma 12 la parola: "approvazione" e' sostituita dalla seguente: "autorizzazione".
Art. 93
#Comma 1
1. All'articolo 149, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione:
a) Le parole: "entro il quale" sono sostituite dalle seguenti: "oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, indicanti l'inizio, la fine o la suddivisione degli stalli entro i quali".
Art. 94
#Comma 1
1. All'articolo 152 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 3 dopo le parole: "del marciapiede" sono aggiunte le seguenti: "o della parete che delimita la strada";
b) Dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
"4. Nei centri abitati, ove le caratteristiche ambientali lo richiedano, per i segnali a validita' diurna e in zone con illuminazione pubblica efficiente, la segnaletica orizzontale puo' essere realizzata anche con materiale lapideo.";
c) Il preesistente comma 4 diventa comma 5.
Art. 95
#Comma 1
1. All'articolo 153 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 3 e' soppresso;
b) Il preesistente comma 4 diventa comma 3 e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "La spaziatura di posa dei dispositivi deve essere di 15 m in rettilineo e di 5 m in curva.";
c) Il preesistente comma 5 diventa comma 4 e dopo la parola: "caratteristiche" e' aggiunta la seguente: "dimensionali,".
Art. 96
#Comma 1
1. All'articolo 154 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole: "di poco sporgenti" sono sostituite dalle seguenti: "sporgenti al massimo 3 cm";
b) Al comma 2 la parola: "realizzati" e' sostituita dalla seguente: "realizzate" e le parole: "e durata" sono sostituite dalle seguenti: ", durata e antiscivolosita'".
Art. 97
#Comma 1
1. All'articolo 159 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione:
a) E' aggiunto in fine il seguente comma:
"5. Se la manovra di svolta a destra e' consentita con continuita', la lanterna semaforica veicolare normale puo' essere integrata con una luce verde direzionale posizionata in basso, a destra della luce verde veicolare.".
Art. 98
#Comma 1
1. All'articolo 160, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione:
a) Dopo le parole: "angolo retto", sono aggiunte le seguenti: "o prossimo a 90 gradi,".
Art. 99
#Comma 1
1. All'articolo 163, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione:
a) Le parole: "i ciclisti" sono sostituite dalle seguenti: "i conducenti dei velocipedi".
Art. 101
#Comma 1
1. All'articolo 166, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Le parole: "con o senza barriere" sono soppresse ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: "La lanterna di cui al comma 1, lettera a), con luce rossa fissa e' usata nei passaggi a livello con barriere.".
Art. 102
#Comma 1
1. All'articolo 169 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) La rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Funzionamento degli impianti semaforici)";
b) Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. L'impianto semaforico deve essere dotato di dispositivi che non consentano la contemporaneita' di segnali in contrasto fra loro e che, in caso di blocco o di guasti, rendano automatico il passaggio dell'impianto a luci gialle lampeggianti.".
Art. 104
#Comma 1
1. All'articolo 174, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) dopo le parole: "di colore giallo" sono aggiunte le seguenti: "in gallerie a senso unico"; dopo le parole: "a doppia faccia" sono aggiunte le seguenti: ", rossa in destra e bianca in sinistra";
b) alla lettera d) e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il segnale e' posto in opera a cura e spese dell'ente proprietario della strada che non prosegue.".
Art. 105
#Comma 1
1. All'articolo 176, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: "dipintura con vernice bianca" sono sostituite dalle seguenti: "strisce di colore bianco (fig. II.446)";
b) alla lettera b) la parola: "palline" e' sostituita dalla seguente: "paline".
Art. 106
#Comma 1
1. All'articolo 178 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le corsie riservate, in cui e' permesso il transito solo a determinate categorie di veicoli, possono essere delimitate, fisicamente, dalle strisce di corsia di cui all'articolo 140, commi 6 e 7, oppure con elementi in rilievo tali da realizzare una cordolatura longitudinale. In tal caso, gli elementi in rilievo sostituiscono la striscia gialla.";
b) Al comma 4 le parole: "tra 3 e 10 cm" sono sostituite dalle seguenti: "tra 5 e 15 cm".
Art. 107
#Comma 1
1. All'articolo 179 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Su tutte le strade, per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o piu' corsie nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di rallentamento della velocita' costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione.";
b) Al comma 4 dopo le parole: "di velocita' inferiore" sono aggiunte le seguenti: "o uguali";
c) Al comma 6, lettera c) le parole: "a 1200 cm" sono sostituite dalle seguenti: "a 120 cm";
d) Il primo periodo del comma 7 e' sostituito dai seguenti: "Il presegnalamento e' costituito dal segnale di cui alla figura II.2 di formato preferibilmente ridotto, posto almeno 20 m prima. Ad esso e' abbinato il segnale di cui alla figura II.50 di formato ridotto, con un valore compreso tra 50 e 20, salvo che sulla strada non sia gia' imposto un limite massimo di velocita' di pari entita'";
e) Al comma 9 dopo le parole: "di velocita'" e' aggiunta la seguente: "prefabbricati"; e dopo le parole: "e la sicurezza stradale" la parola "e" e' soppressa e sono inserite le seguenti: ". Tutti i tipi di rallentatori sono".
Art. 109
#Comma 1
1. All'articolo 184, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione:
a) E' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel periodo di tempo intercorrente tra l'insorgere dell'avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello e l'apposizione delle protezioni suindicate, l'esercente la ferrovia provvede a disciplinare la circolazione dei treni, in relazione alla sicurezza dei passaggi a livello".
Art. 110
#Comma 1
1. All'articolo 191, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione:
a) Le parole: ", come prescritto nell'articolo 87, comma 6," sono soppresse.
Art. 111
#Comma 1
1. All'articolo 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell'articolo 405.";
b) Al comma 2 prima della parola: "regolamento" e' inserita la seguente: "presente";
c) Al comma 3 prima della parola: "regolamento" e' inserita la seguente: "presente"; e la parola: "Ministro" e' sostituita dalla seguente: "Ministero";
d) Il comma 4 e' costituito dal seguente:
"Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il Ministero dei lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto. Con provvedimento espresso e' comunicata al richiedente la eventuale reiezione dell'istanza.";
e) Al comma 6 e' aggiunto di seguito il seguente periodo: "Puo' essere disposta, inoltre, la revoca del decreto di omologazione o di approvazione del prototipo.".
Art. 112
#Comma 1
1. All'articolo 193 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 dopo le parole: "segnali stradali" e' aggiunta la seguente: "verticali";
b) Al comma 2:
A) alla lettera e) le parole: "rilasciata dal Comune" sono sostituite dalle seguenti: "rilasciato dal comune";
B) alla lettera l), dopo le parole: "all'articolo 194" sono aggiunte le seguenti: ", comma 2";
c) Al comma 3 le parole: "per un biennio" sono sostituite dalle seguenti: "per un triennio" e la parola: "biennale" e' sostituita dalla seguente: "triennale".
Art. 113
#Comma 1
1. All'articolo 194 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole: "e disporre" sono sostituite dalle seguenti: "ed essere in possesso";
b) Al comma 2 le parole: "essere dotate" sono sostituite dalle seguenti: "avere la proprieta' o la disponibilita'".
Art. 114
#Comma 1
1. All'articolo 195 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2:
A) alla lettera d) le parole: "dalla norma UNI-EN 29003 - ISO 9003;" sono sostituite dalle seguenti: "da apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.";
B) la lettera e) e' soppressa;
b) E' aggiunto in fine il seguente comma:
"3. Il rispetto del sistema di qualita' di cui al comma 2, lettera d), deve essere dimostrato entro il primo triennio di validita' dell'autorizzazione e deve essere mantenuto nel corso dell'attivita' dell'impresa.".
Art. 115
#Comma 1
1. All'articolo 196 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1,
A) alla lettera c) la cifra: "1,350" e' sostituita dalla seguente "1,35";
B) alla lettera g) le parole: "10 Km/h" sono sostituite dalle seguenti: "6 Km/h";
b) Al comma 3 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
Art. 116
#Comma 1
1. All'articolo 198 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2 dopo le parole: "Il controllo sul ciclomotore" sono inserite le seguenti: ", salvo il caso in cui sia munito di motore elettrico," e le parole: "e limitatore di velocita'" sono soppresse; dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
b) Al comma 3 dopo le parole: "possono essere variate" sono inserite le seguenti: "o integrate" e dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
Art. 117
#Comma 1
1. All'articolo 199 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 3 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
b) Al comma 4 dopo le parole: "possono essere variate" sono inserite le seguenti: "o integrate" e dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
Art. 118
#Comma 1
Il testo dell'articolo 201 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:
"1. Costituiscono un'unica unita', ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera h), del codice, ed ai fini dell'applicazione dell'articolo 164, comma 2, del codice, gli autotreni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio per il trasporto specifico di imbarcazioni o di velivoli.
2. Costituiscono, altresi', un'unica unita' gli autotreni attrezzati per il trasporto di elementi indivisibili autoportanti poggianti contemporaneamente su due dispositivi a ralla, ancorati rispettivamente sulla motrice e sul rimorchio, a loro volta collegati o meno tramite timone. Detti elementi devono essere in grado di reagire alle sollecitazioni trasversali e longitudinali conseguenti al trasporto stesso.
3. Il trasporto di elementi indivisibili autoportanti puo' inoltre essere effettuato mediante complessi di veicoli costituiti da un trattore per semirimorchio, un semirimorchio ed un rimorchio, quando il semirimorchio ed il rimorchio siano muniti di dispositivi a ralla sui quali appoggi il carico indivisibile, oppure ancora tramite complessi di veicoli costituiti da un trattore stradale e due rimorchi, quando i due rimorchi siano muniti di dispositivi a ralla sui quali appoggino gli elementi indivisibili.
4. I complessi previsti al comma 2, possono essere realizzati entro i limiti previsti dagli articoli 61 e 62 del codice. I complessi indicati al comma 3 possono essere realizzati solo ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del codice, e pertanto solo se determinano il superamento dei limiti fissati dai predetti articoli 61 e 62.
Qualora si verifichi eccedenza rispetto all'articolo 62 del codice, ciascuno dei veicoli costituenti il complesso deve rispondere alle norme fissate per la categoria di appartenenza dall'appendice I al titolo I.
5. La realizzazione dei complessi di cui al comma 4 deve avvenire nel rispetto delle specifiche tecniche determinate al riguardo dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..".
Art. 119
#Comma 1
1. All'articolo 202, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione:
a) Le parole: "Il Ministro dei trasporti puo'" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le caratteristiche riguardanti le particolari attrezzature necessarie per il carico, lo scarico e l'eventuale compattazione delle materie trasportate con veicoli mezzi d'opera. Puo' altresi'".
Art. 120
#Comma 1
1. All'articolo 203 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1:
A) dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti lettere:
"m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
n) furgoni blindati per trasporto valori;";
B) conseguentemente la preesistente lettera "m)" e' sostituita dalla seguente: "o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..".
b) Al comma 2:
A) dopo la lettera cc) sono aggiunte le seguenti lettere:
"dd) autoveicoli per uso abitazione;
ee) autoveicoli per uso ufficio;
ff) autoveicoli per uso officina;
gg) autoveicoli per uso negozio;
hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;".
B) conseguentemente la preesistente lettera "dd)" e' sostituita dalla seguente: "ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..".
Art. 123
#Comma 1
1. All'articolo 209, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione:
a) Le parole: "sospensione elastica" sono sostituite dalle seguenti: "idonee sospensioni".
Art. 125
#Comma 1
1. All'articolo 214 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1) dopo le parole: "Ai veicoli d'epoca," sono aggiunte le seguenti: "iscritti nell'apposito elenco previsto nell'art. 60, comma 2, del codice,";
b) E' aggiunto infine il seguente comma:
"5. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione nell'apposito elenco, istituito presso il Centro storico della Direzione generale della M.C.T.C., sono stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.".
Art. 126
#Comma 1
1. All'articolo 215 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 4 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
b) Al comma 5 le parole: "alla lettera F, punto b)" sono sostituite dalle seguenti: "al punto F, lettera b)" e le parole: "e sulla visibilita'" sono sostituite dalle seguenti: "sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di visibilita' del conducente.";
c) Al comma 6 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
d) Al comma 8 la parola: "riguardante" e' sostituita dalla seguente: "per" e le parole: "dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.".
Art. 127
#Comma 1
1. All'articolo 217 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 dopo le parole: "o complesso di veicoli", sono inserite le seguenti: "compreso il relativo carico," e dopo le parole: "di inscrizione del complesso entro la" sono aggiunte le seguenti: "zona racchiusa dalla";
b) Dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma:
"2. Ai veicoli impiegati per il trasferimento di carrozzerie prive di carico utile, riconosciute idonee per il trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), che soddisfano le condizioni del comma 1, si applica, nei soli confronti delle predette carrozzerie, il limite per la larghezza massima prevista all'articolo 61, comma 4, del codice.";
c) Il preesistente comma 2 diventa comma 3 e la parola: "emanate" e' sostituita dalla seguente: "approvate"; dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
d) Il preesistente comma 3 diventa comma 4 e dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
Art. 128
#Comma 1
1. All'articolo 219 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
b) Al comma 3:
A) le parole: "appendice IV" sono sostituite dalle seguenti: "appendice III";
B) le parole: "dei punti e) ed f)" sono sostituite dalle seguenti: "delle lettere b), e) ed f)";
C) dopo le parole: "altre prescrizioni" sono aggiunte le seguenti: "riguardanti i veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali, ivi comprese quelle";
D) dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
Art. 131
#Comma 1
1. La rubrica e il testo dell'articolo 225 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono sostituiti dai seguenti:
"(Caratteristiche costruttive delle attrezzature per il trasporto
dei bambini sui velocipedi)
1. L'attrezzatura idonea, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del codice, al trasporto su un velocipede di un bambino fino ad otto anni di eta', e' costituita da un apposito seggiolino composto da: sedile con schienale, braccioli, sistema di fissaggio al velocipede e sistema di sicurezza del bambino. I braccioli possono essere omessi nel caso di seggiolini destinati esclusivamente al fissaggio in posizione posteriore al conducente, per il trasporto di bambini di eta' superiore ai quattro anni.
2. Il seggiolino e' realizzato e predisposto per l'installazione in modo che, anche durante il trasporto del bambino, non siano superati i limiti dimensionali fissati per i velocipedi dall'articolo 50 del codice, non sia ostacolata la visuale del conducente e non siano limitate la possibilita' e la liberta' di manovra da parte dello stesso.
3. Il sistema di sicurezza del bambino e' costituito da bretelle o cintura di contenimento e da una struttura di protezione dei piedi del bambino. Tale struttura di protezione puo' far parte del seggiolino od essere elemento separato dallo stesso, nel qual caso e' montata direttamente sul velocipede; in ogni caso deve essere idonea ad impedire il contatto dei piedi con le parti in movimento.
4. Il sistema di fissaggio previsto deve garantire l'ancoraggio del seggiolino al velocipede impedendone, in ogni caso, lo sganciamento accidentale. Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione anteriore, tra il manubrio ed il conducente, e che sono idonei al trasporto di bambini la cui massa non e' superiore a 15 Kg, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio, sia al piantone, sia al manubrio. In quest'ultimo caso, l'interasse tra gli agganci al manubrio non e' superiore a 10 cm. Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione posteriore, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio sia ad un accessorio portapacchi. In tal caso, nelle istruzioni per il montaggio ed indicazioni d'uso del seggiolino di cui al comma 5, e' evidenziata chiaramente la portata minima del portapacchi, necessaria per garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza.
5. Ciascun seggiolino e' munito di istruzioni illustrate per il montaggio e di indicazioni per l'uso atte a garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza. Unitamente a tali indicazioni sono riportati gli articoli 68, comma 5, e 182, comma 5, del codice, nonche' gli articoli 225 e 377, comma 5. Alle suddette istruzioni ed indicazioni e' allegata una dichiarazione che attesti la rispondenza del seggiolino alle caratteristiche fissate dal presente articolo.
Tale dichiarazione e' sottoscritta, sotto la propria responsabilita', dal produttore oppure da chi provvede alla commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte della Comunita' europea, da chi lo abbia importato nell'esercizio della propria attivita' commerciale.
6. Sul seggiolino sono impressi in modo visibile, anche dopo il montaggio dello stesso, l'anno di produzione ed il nome del produttore, ovvero di chi provvede alla sua commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte della Comunita' europea, da chi lo abbia importato nell'esercizio della propria attivita' commerciale.
7. Sono consentiti i rimorchi per velocipedi purche' la lunghezza del velocipede, compreso il rimorchio, non superi 3 m. La larghezza massima totale del rimorchio non deve essere superiore a 75 cm e l'altezza massima, compreso il carico, non deve essere superiore a 1 m. La massa trasportabile non deve essere superiore a 50 Kg. Per la circolazione notturna il rimorchio e' equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale previsti per i velocipedi all'articolo 224.".
Art. 133
#Comma 1
1. All'articolo 227 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole: "Ministro dei trasporti con propri decreti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.";
b) Al comma 2:
A) le parole: "i decreti" sono sostituite dalle seguenti: "i provvedimenti emanati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.";
B) le parole: "I medesimi decreti" sono sostituite dalle seguenti: "I medesimi provvedimenti";
C) le parole: "alla lettera E" sono sostituite dalle seguenti: "al punto E";
D) le parole: "di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro della sanita'";
c) Al comma 3 le parole: "Ministro dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C." e le parole: "altri Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "altri Ministeri".
Art. 134
#Comma 1
1. Il testo dell'articolo 229 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:
"1. Il contachilometri installato sugli autoveicoli deve fornire almeno l'indicazione relativa alla distanza chilometrica totale percorsa, a partire dalla prima messa in circolazione degli stessi autoveicoli o dal riazzeramento automatico di tale indicazione. Esso deve altresi' essere privo di dispositivi di azzeramento manuale e non deve essere manomesso. E' consentita l'installazione di un contachilometri parziale azzerabile.
2. Le indicazioni del dispositivo devono cadere nel campo di visibilita' diretta del conducente ed essere ad almeno cinque cifre, ciascuna variabile progressivamente da zero a nove.".
Art. 135
#Comma 1
1. All'articolo 230 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole: "lettera d)", sono soppresse e la parola: "devono" e' sostituita ogni volta dalla seguente: "possono";
b) AL comma 3 le parole: "deve essere utilizzato" sono sostituite dalle seguenti: "puo' essere utilizzato solo";
c) Ai commi 5 e 8 le parole: "100 m" sono sostituite dalle seguenti: "50 m";
d) Al comma 9 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
e) Il comma 12 e' soppresso.
Art. 136
#Comma 1
1. All'articolo 231, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) La lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) le facce interne del dispositivo sono utilizzate per riportare gli estremi di approvazione e le istruzioni per l'uso del dispositivo stesso;";
b) Alla lettera d) le parole: "al punto c)" sono sostituite dalle seguenti: "alla lettera c)".
Art. 137
#Comma 1
1. All'articolo 233, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione:
a) Dopo le parole: "della provincia" sono aggiunte le seguenti: "di appartenenza dell'ufficio stesso";
Art. 138
#Comma 1
1. All'articolo 235 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole: "deve essere redatto su modello approvato dal Ministero dei trasporti e" sono soppresse;
b) Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Se i certificati di origine sono privi, in tutto o in parte, dei dati tecnici del veicolo, questi ultimi devono risultare da altra idonea documentazione.".
Art. 141
#Comma 1
1. All'articolo 240 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il primo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: "I requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, sono i seguenti:";
b) Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il responsabile tecnico deve inoltre essere dipendente dell'impresa o del consorzio che ha chiesto la concessione e deve svolgere la propria attivita' in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui e' stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non puo' operare presso piu' di una sede operativa di impresa o presso piu' di un consorzio che effettui il servizio di revisione.".
Art. 142
#Comma 1
1. All'articolo 241 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Nella rubrica dopo le parole: "delle imprese" sono aggiunte le seguenti: " e dei consorzi" e la parola: "abilitate" e' sostituita dalla seguente: "abilitati";
b) al comma 1 dopo le parole: "Le imprese" sono aggiunte le seguenti: "ed i consorzi"; dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; la parola: "dotate" e' sostituita dalla seguente: "dotati";
c) Al comma 2 le parole: "ai punti" sono sostituite, ogni volta, dalle seguenti: "alle lettere";
d) Al comma 3 dopo le parole: "Ministero dei Trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
Art. 144
#Comma 1
1. All'articolo 243, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione:
a) Le parole: "alla lettera F" sono sostituite dalle seguenti: "al punto F".
Art. 145
#Comma 1
1. All'articolo 244 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Nella rubrica le parole: "Locazione senza conducente e servizio" sono sostituite dalla seguente: "Servizio";
b) Il comma 1 e' soppresso e il preesistente comma 2 diventa comma 1.
Art. 147
#Comma 1
1. All'articolo 247 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Nella rubrica le parole: "tra gli" sono sostituite dalla seguente: "degli";
b) Sono aggiunti in fine i seguenti commi:
3. L'ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la carta di circolazione per i trasferimenti di residenza comunicati alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, trasmettendo per posta, alla nuova residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce la carta di circolazione un tagliando di convalida da apporre sulla carta di circolazione medesima. A tal fine i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla stessa Direzione generale, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1 dicembre 1986, n. 870 per l'aggiornamento della carta di circolazione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non e' proprietario o locatario o usufruttuario di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.
4. Nei casi non previsti nel comma 3, all'aggiornamento della carta di circolazione provvedono gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., che provvedono, altresi', al rinnovo della carta di circolazione nei casi di smarrimento, di sottrazione o di distruzione della carta medesima o delle targhe di cui agli articoli 95 e 102 del codice.".
Art. 148
#Comma 1
1. All'articolo 249 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, il comma 3 e' soppresso.
Art. 149
#Comma 1
1. All'articolo 250 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 5 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
b) E' aggiunto in fine il seguente comma:
"7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo', in caso di particolari esigenze, stabilire caratteristiche diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3.".
Art. 151
#Comma 1
1. All'articolo 255, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Alla lettera a) dopo le parole: Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione" e all'ultimo periodo, le parole: "Ministro dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.".
Art. 153
#Comma 1
1. All'articolo 258, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Dopo le parole: "d'immatricolazione" e' aggiunta la seguente: "ripetitrici", e le parole: "Le dimensioni" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati anteriormente al 1 ottobre 1993, le dimensioni e la collocazione";
b) La lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) targhe ripetitrici per veicoli trainati da autoveicoli, esclusi quelli con targhe EE:
1) formato A: 486 mm x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III.4/l);
2) formato B: 336 mm x 202 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione e' destinato esclusivamente ai veicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig. III.4/m)";
c) Alla lettera d) le parole tra parentesi sono sostituite dalla seguenti: "(fig. III.4/d, III.4/h, III.4/i, III.4/o, III.4/s, III.4/t, III.4/u);
d) Alla lettera e) le parole: "e relative targhe ripetitrici" sono sostituite dalle seguenti: "; targhe ripetitrici delle macchine agricole semoventi e delle macchine operatrici semoventi", le parole: "targhe prova dei motoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "targhe prova dei ciclomotori e dei motoveicoli" e le parole tra parentesi sono sostituite dalle seguenti: "(fig. III.4/e, III.4/f, III.4/g, III.4/n, III.4/p, III.4/q, III.4/r, III.4/v).
Art. 154
#Comma 1
1. All'articolo 259, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione:
a) Alla lettera b) dopo le parole: "macchine operatrici" e' aggiunta la seguente: "trainate".
Art. 155
#Comma 1
1. All'articolo 260, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 e' inserita la seguente lettera:
"c) colore azzurro: lettere EE di tutte targhe previste dall'articolo 134, comma 1, del codice";
b) Al comma 5 le parole: "a partire dal 1 luglio 1993" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 1 ottobre 1993" e dopo la parola: "M.C.T.C." sono aggiunte le seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 1996".
Art. 156
#Comma 1
1. All'articolo 261 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
b) Il comma 2 e' soppresso
Art. 157
#Comma 1
1. L'articolo 263 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:
"Art. 263 (Art. 100 Cod. Str.)
(Proventi della maggiorazione del costo di produzione delle
targhe e dei contrassegni per ciclomotore)
1. I proventi delle maggiorazioni di cui all'articolo 101, comma 1, del codice, destinati alla Direzione generale della M.C.T.C. per le finalita' di cui all'articolo 208, comma 2, del codice, vengono utilizzati:
a) nella misura non inferiore al 95% per studi di carattere tecnico, per pubblicazioni tecniche, per corsi di aggiornamento professionale, per ricerche sperimentali, ivi comprese le ricerche sui singoli dispositivi e componenti del veicolo, anche nei riflessi verso l'ambiente nonche' in relazione al conducente ed alle persone trasportate, e per l'acquisto delle relative apparecchiature ed informatizzazione delle procedure relative alle ricerche stesse;
b) in misura non eccedente il 5% per compensi al personale effettivamente addetto alle ricerche suddette, anche in relazione alla eventuale articolazione in turni delle relative sperimentazioni.".
Art. 158
#Comma 1
1. All'articolo 265 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole: "fluorescente e" sono soppresse e le parole: "Ministro dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.";
b) Al comma 2 le parole: "Ministro dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.".
Art. 159
#Comma 1
1. All'articolo 266, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione:
a) Le parole: "di tipo approvato dal Ministero dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "o arancione di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o conformi a direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU, recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione,".
Art. 160
#Comma 1
Il testo dell'articolo 268 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:
"1. La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 104, comma 8, del codice, per la circolazione di macchine agricole eccezionali deve essere presentata all'ente competente per la localita' di inizio del viaggio e deve essere corredata dalla fotocopia della carta di circolazione ovvero del certificato di idoneita' tecnica del veicolo; per le modalita' di presentazione della suddetta fotocopia si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 13. La domanda deve riportare oltre ai dati identificativi del richiedente, l'indicazione dei comuni nel cui ambito territoriale avviene la circolazione del veicolo stesso e deve essere sottoscritta dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell'impresa agricola per conto della quale il veicolo e' utilizzato. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative alla autorizzazione alla circolazione, di cui all'articolo 104, comma 8, del codice. In tal caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero itinerario per il quale e' richiesta, previo nulla osta degli altri enti interessati.
2. L'ente competente, entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione al transito prescrivendone condizioni e cautele. Qualora per il rilascio dell'autorizzazione debba essere acquisito il nulla osta da parte di altri enti, gli stessi rispondono entro dieci giorni dalla richiesta del medesimo. Il tempo che intercorre tra tale richiesta ed il rilascio del nulla osta, costituisce interruzione del termine previsto per l'ente presso il quale e' stata presentata la domanda di autorizzazione.
3. I titolari dell'autorizzazione accertano direttamente, sotto la propria responsabilita', la percorribilita' di tutto l'itinerario da parte del veicolo nonche' l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo il percorso da essi prescelto.
4. Per le macchine agricole eccezionali, che eccedono la larghezza di 3,20 m, nell'autorizzazione e' prescritta la scorta tecnica. Detta scorta puo' essere realizzata con autoveicoli di cui dispone l'impresa agricola. Detti autoveicoli precedono il mezzo a distanza non inferiore a 75 m e non superiore a 150 m e sono equipaggiati con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.. Il conducente segnala con drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli utenti della strada.
5. Il conducente della macchina agricola eccezionale deve avere con se' l'autorizzazione da esibire, a richiesta, a gli organi preposti alla vigilanza stradale.
6. Le macchine agricole che eccedono i limiti di massa fissati dall'articolo 104 del codice, sono tenute al pagamento di un indennizzo per la maggior usura della strada, in relazione al loro transito. La misura dell'indennizzo e' valutata in maniera convenzionale ed i relativi importi corrispondono a quelli individuati all'articolo 18, comma 5, lettere a) e b), rispettivamente per le macchine agricole atte al carico e per le macchine agricole non atte al carico.
7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il trasporto di macchine agricole eccezionali effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno due assi, idonea portata e specifica attrezzatura; la domanda di autorizzazione e' accompagnata anche dallo schema grafico longitudinale e trasversale del veicolo, ove sono evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso.".
Art. 161
#Comma 1
1. All'articolo 275 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2, lettera b) la misura: "2,94 kW/t" e' sostituita dalla seguente: "2,9kW/t";
b) Al comma 5 dopo le parole: "del piano di carico" sono aggiunte le seguenti: ", qualora amovibile".
Art. 162
#Comma 1
1. All'articolo 280 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole da: "Per i trattori agricoli" a: "valgono" sono sostituite dalle seguenti: "La determinazione del livello sonoro all'orecchio del conducente ed i relativi limiti ammissibili, in occasione dell'approvazione o dell'omologazione dei trattori agricoli a ruote, e' effettuata secondo";
b) Al comma 2 le parole da: "Per le macchine" a: "valgono" sono sostituite dalle seguenti: "La determinazione del livello sonoro ed i relativi limiti ammissibili, per tutte le macchine agricole semoventi a ruote, e' effettuata secondo";
c) Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Nei casi diversi da quelli sopra indicati, nonche' per le macchine agricole in circolazione, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le prescrizioni relativamente al livello sonoro emesso, sulla base dei limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro della sanita'.".
Art. 164
#Comma 1
1. All'articolo 283, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "emanate" e' sostituita dalla seguente: "approvate";
b) dopo le parole "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
Art. 165
#Comma 1
1. All'articolo 291, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione:
a) Prima della parola: "regolamento" e' inserita la seguente: "presente".
Art. 166
#Comma 1
1. All'articolo 294 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente periodo:
"Nel caso di reimmatricolazione, il predetto ufficio provvede alla trascrizione dei dati di proprieta' sulla carta di circolazione della macchina agricola interessata.";
b) Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. La dichiarazione attestante che il richiedente l'immatricolazione di una macchina agricola e' titolare di azienda agricola o di impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole di cui all'articolo 110, comma 2, del codice, e' rilasciata dal competente assessorato delle regioni, ovvero delle province autonome di Trento e Bolzano. Nel caso di enti o consorzi pubblici, la dichiarazione di titolarita' e' rilasciata dagli stessi interessati ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e deve assicurare l'esclusivo uso della macchina che si intende immatricolare, volto a lavorazioni agricole o forestali o di manutenzione di parchi e giardini pubblici. In ambedue i casi, la dichiarazione di assunzione di responsabilita', prevista dall'articolo 110, comma 3 del codice, puo' essere omessa quando dalla documentazione presentata gia' risulti la proprieta' della macchina agricola da parte di colui che ne richiede il trasferimento di proprieta'.".
Art. 168
#Comma 1
1. All'articolo 299, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Le parole: "agli autoveicoli della categoria N" sono sostituite dalle seguenti: "ai veicoli della categoria N od O" e infine la parola: "autoveicoli" e' sostituita dalla seguente: "veicoli".
Art. 169
#Comma 1
1. All'articolo 303 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) La rubrica e' sostituita dalla seguente: "Masse massime e ripartizioni delle stesse sugli assi";
b) E' preposto il seguente comma, che diventa comma 1:
"1. La massa trasmessa sull'asse direttivo non deve in ogni caso essere inferiore al valore del 20% della massa massima della macchina ridotto, rispettivamente, al 15% per le macchine con velocita' inferiore a 15 km/h ed al 13% per le macchine semicingolate. Nel caso di piu' assi direttivi, tale valore viene fissato dalla Direzione generale della M.C.T.C. in relazione alla particolare destinazione della macchina stessa.";
c) Il preesistente comma 1 diventa comma 2;
d) Al preesistente comma 2, che diventa comma 3, le parole: "Le masse sopra indicate" sono sostituite dalle seguenti: "Le masse indicate al comma 2".
Art. 170
#Comma 1
1. All'articolo 305, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
b) Dopo le parole: "macchine operatrici" sono aggiunte le seguenti: "a ruote o cingolate";
c) Le parole: "diverse da" sono sostituite dalle seguenti: "a integrazione o modificazione di".
Art. 174
#Comma 1
1. All'articolo 310 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, alla lettera KD dopo la parola: "autotreni," inserire la seguente: "autoarticolati,";
b) Al comma 2 le parole: "cui abilita il certificato KB" sono sostituite dalle seguenti: "cui abilitano i certificati di tipo KB e KE." e le parole da: "; il certificato di abilitazione" a: "di tipo KB." sono soppresse.
Art. 176
#Comma 1
1. All'articolo 315 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Nella rubrica la parola: "ADR" e' sostituita dalle seguenti: "relativo alle merci pericolose";
b) Al comma 1 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
Art. 177
#Comma 1
1. All'articolo 317, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione:
a) Le parole: "inquadrato in uno dei profili professionali di cui alla" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto specificato nella".
Art. 178
#Comma 1
1. All'articolo 318, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione" e le parole da: "per autoveicoli di categoria D" a: "comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "di guida per autoveicoli e dall'eventuale certificato di abilitazione professionale, secondo quanto prescritto dall'articolo 118, commi 1 e 2".
Art. 179
#Comma 1
1. All'articolo 319 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole: "quei determinati tipi" sono sostituite dalle seguenti: "i tipi" e le parole: ", come specificato all'art. 320" sono soppresse;
b) Il comma 2 e' soppresso e i commi successivi sono conseguentemente rinumerati;
c) Al preesistente comma 6, rinumerato comma 5, le parole da: "di locali" a: "norme sanitarie" sono sostituite dalle seguenti: "di gabinetti medici dotati delle attrezzature necessarie allo scopo.".
Art. 180
#Comma 1
1. All'articolo 321, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione:
a) La parola : "normale" e' soppressa.
Art. 181
#Comma 1
1. All'articolo 322 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 8 le parole: ", purche' sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi" sono soppresse;
b) I commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
"9. Il virus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari e' considerato, in sede di esame, come visus naturale.
10. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate.".
Art. 182
#Comma 1
1. L'articolo 324 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:
Art. 324 (Art. 119 Cod. Str.)
(Valutazione psicodiagnostica e test psicoattitudinali)
1. Per il conseguimento, la conferma di validita' o per la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E e per le patenti speciali delle categorie C e D, sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione.
2. Nel caso sia richiesta, ai sensi dell'articolo 119, comma 9, del codice, una valutazione psicodiagnostica, devono essere effettuate, oltre alle prove di cui al comma 1, anche altre prove di attenzione, di percezione e, su specifica indicazione del medico o della commissione medica richiedente, prove di valutazione della personalita'. In ogni caso gli psicologi che procedono alle valutazioni previste dal presente articolo devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'articolo 119, comma 9, del codice, di una specifica formazione nel settore della sicurezza stradale.".
Art. 184
#Comma 1
1. All'articolo 326 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Nella rubrica le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D";
b) Al comma 1 dopo le parole: "patente di guida" e' soppressa la seguente: "normale";
c) Al comma 2 le parole: "della categoria C" sono sostituite dalle seguenti: "delle categorie C e D";
d) Al comma 3 le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D".
Art. 185
#Comma 1
1. All'articolo 327 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Nella rubrica le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D";
b) Al comma 1 le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D".
Art. 186
#Comma 1
1. All'articolo 328 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Nella rubrica le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D";
b) Al comma 1 le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D".
Art. 187
#Comma 1
1. All'articolo 329 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) La rubrica e' sostituita dalla seguente: "Patenti speciali delle categorie C e D";
b) Al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "La patente speciale di categoria D abilita alla guida di autoveicoli aventi un numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non superiore a 16.".
Art. 188
#Comma 1
1. All'articolo 330 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
b) Al comma 3 le parole: "Un altro membro effettivo ed uno supplente sono ricompresi fra gli psicologi di cui all'articolo 119, comma 9, del codice". sono soppresse;
c) Al comma 10 le parole: "lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera c),";
d) Il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11. Il giudizio di non idoneita' formulato dalla commissione medica locale deve essere comunicato all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nel cui territorio di competenza opera la commissione stessa.".
e) Al comma 15 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
f) Al comma 16 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
g) Al comma 17 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
Art. 189
#Comma 1
1. All'articolo 331 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) quello di cui al modello IV.4 (comunicazione all'ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. in caso di conferma di validita' della patente di guida) dai medici indicati dall'articolo 119, comma 2, del codice;";
b) Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I certificati devono essere compilati, in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli, o dei tipi di veicoli, della categoria di patente richiesta e, se necessario, possono essere integrati da fogli aggiuntivi. In caso di conferma di validita' della patente l'esito della visita medica deve essere comunicato al competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. in forma cartacea o in via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C.. Se la comunicazione avviene su supporto cartaceo essa deve essere fatta su modello IV.4 e deve essere inviata al suddetto ufficio che, dopo averla archiviata elettronicamente, la rinvia alle strutture sanitarie che hanno rilasciato il certificato per la verifica di autenticita' e la successiva archiviazione.".
Art. 190
#Comma 1
1. All'articolo 332 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Fermo restando il citato quadro di riferimento, possono continuare ad effettuare esami i dipendenti che abbiano conseguito l'abilitazione entro il 31 dicembre 1993.";
b) Al comma 2 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
c) Al comma 3 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
Art. 191
#Comma 1
1. All'articolo 333 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Alla rubrica sono aggiunte all'inizio le seguenti parole: "Esami con veicoli muniti di doppi comandi.";
b) Il testo dell'articolo e' sostituito dal seguente:
"1. Con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. sono individuati i veicoli che, allestiti in modo particolare per essere condotti da mutilati e minorati fisici, sono esclusi, per l'effettuazione degli esami di guida, dall'obbligo dei doppi comandi, di cui all'articolo 121, comma 9, del codice.
2. A seguito del superamento dell'esame di guida, il funzionario esaminatore rilascia la patente dopo aver apposto la data dell'esame, la data di scadenza della patente e la propria firma negli spazi a cio' destinati. La patente di guida e' preventivamente firmata dal direttore dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. o da un suo delegato a convalida della regolarita' della procedura seguita fino all'effettuazione dell'esame di guida.".
Art. 192
#Comma 1
1. All'articolo 335 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 10, lettera a), le parole: "A, B, C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D";
b) Al comma 15 le parole: "emanate del" sono sostituite dalle seguenti: "emanate dal";
c) Il comma 16 e' sostituito dal seguente:
"16. I veicoli classificati ad uso autoscuola possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami, nonche' per ogni incombenza connessa all'attivita'.".
Art. 193
#Comma 1
1. Il testo dell'articolo 337 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:
"1. L'attivita' di consulenza degli enti pubblici non economici e' disciplinata dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, cosi' come modificata e integrata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11. Essa e' svolta dagli appositi uffici dipendenti, individuati tramite elenco da comunicare alle competenti province ed agli uffici periferici della Direzione generale della M.C.T.C., entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale elenco deve essere aggiornato ad ogni variazione che venga apportata allo stesso.".
Art. 194
#Comma 1
1. All'articolo 338 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole da: ", comma 4" a: "dall'inoltro della domanda." sono sostituite dalle seguenti: "del codice, rilascia il duplicato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda stessa.";
b) I commi 2 e 3 sono soppressi.
Art. 195
#Comma 1
1. All'articolo 340 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2:
A) dopo le parole: "targa EE," sono aggiunte le seguenti: "salvo quanto diversamente disposto dalle normative comunitarie relativamente alle lettere a) e b),";
B) alla lettera c) dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
b) Al comma 3 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
Art. 196
#Comma 1
1. All'articolo 344 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole da: "deve" a: "prescritto" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere apposti in modo ben visibile, i contrassegni in materiale retroriflettente, riportanti in cifre i limiti di velocita' prescritti";
b) Al comma 2 le parole: "Il contrassegno" sono sostituite dalle seguenti: "Ogni contrassegno";
c) Al comma 3 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte, ogni volta, le seguenti: "e della navigazione".
Art. 197
#Comma 1
1. All'articolo 345, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione:
a) Il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "In sede di approvazione e' disposto che per gli accertamenti della velocita', qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione e' compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocita', apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.".
Art. 198
#Comma 1
1. All'articolo 352, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione:
a) La parola: "anticipata" e' sostituita dalla seguente: "posticipata".
Art. 199
#Comma 1
1. All'articolo 354 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1
A) la parola: "autorimessa" e' sostituita dalla seguente: "rimessa";
B) alla lettera g) le parole da: "con decreto" a: "Gazzetta Ufficiale della repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "con il disciplinare di cui al comma 2.";
b) Al comma 2 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
Art. 201
#Comma 1
1. All'articolo 357 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole: "dall'articolo 54" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 162, comma 1," e le parole: ", a termine dell'articolo 162, comma 1, del codice" sono soppresse;
b) Al comma 2 le parole: "e dell'articolo 162, comma 1, del codice" sono soppresse.
Art. 202
#Comma 1
1. All'articolo 358 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 dopo le parole: "del codice" sono aggiunte le seguenti: ", che fa parte dell'equipaggiamento dei veicoli, ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del codice,";
b) Al comma 4 le parole: "negli altri Stati della Comunita' Economica Europea" sono soppresse.
Art. 204
#Comma 1
1. All'articolo 361, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione:
a) La parola: "approvazione" e' sostituita dalla seguente: "omologazione".
Art. 205
#Comma 1
1. All'articolo 364, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Le parole: "commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 4" e le parole: "dell'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 2 e 4".
Art. 206
#Comma 1
1. L'articolo 365 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:
Art. 365 (Art. 168 Cod. Str.)
(Definizioni)
1. Le definizioni di imballaggi, grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), recipienti, cisterne e veicoli cisterna, contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose sono quelle riportate negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR) di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni.".
Art. 207
#Comma 1
1. Il testo dell'articolo 369 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:
"1. Le ditte interessate dalle prescrizioni emanate con i decreti di cui all'articolo 168 del codice sono soggette ai controlli, stabiliti con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., per verificare l'ottemperanza, ai fini della sicurezza, delle prescrizioni stesse.
2. I controlli hanno luogo con le stesse modalita' previste dall'articolo 80, comma 10, del codice, e dall'art. 239.".
Art. 210
#Comma 1
Il paragrafo 7 del titolo V del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:
"§- VEICOLI SENZA CRONOTACHIGRAFO E CON
CRONOTACHIGRAFO - POSSESSO DEI DOCUMENTI DI GUIDA"
(Artt. 178 - 180 Codice della Strada)
Art. 211
#Comma 1
1. L'articolo 375 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:
Art. 375 (Artt. 178 e 179 Cod. Str.)
(Documenti di viaggio e cronotachigrafo)
1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio sono disciplinate dal Regolamento n. 3820/85 del Consiglio delle Comunita' Europee del 20 dicembre 1985 e successive modificazioni.
2. L'avvenuta regolarizzazione del cronotachigrafo, nelle ipotesi previste dall'articolo 179, comma 7, del codice, e' soggetta alla verifica da parte dell'Ufficio Metrico Provinciale, o di una officina da questi autorizzata, ai sensi della legge 13 novembre 1978, n. 727.
3. L'Ufficio o l'officina di cui al comma 2 rilasciano certificazione dell'avvenuta regolarizzazione e dell'esito positivo della verifica.
La certificazione e' fatta pervenire, a cura del titolare della licenza, all'organo che ha proceduto alla contestazione della violazione.".
Art. 212
#Comma 1
1. L'articolo 376 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:
"Art. 376 (Art. 180 Cod. Str.)
(Presentazione di informazioni e documenti a comandi
o uffici di Polizia)
1. Quando, in ottemperanza all'invito dell'autorita', sono presentati i documenti o fornite le informazioni richieste a norma dell'articolo 180, comma 8, del codice, entro il termine stabilito, il comando o l'ufficio di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del codice, presso il quale i documenti o le informazioni sono resi, ne prende atto redigendo apposito verbale e, se diverso dal comando o ufficio che ha formulato l'invito, ne da' comunicazione, senza ritardo, a quest'ultimo.
2. Copia del verbale di cui al comma 1 e' consegnata alla persona che ha fornito le informazioni o ha esibito i documenti.
3. Il verbale di cui al comma 1 e' conforme al modello seguente:
COMANDO ..................
OGGETTO: Verbale di violazione all'art. 180 C.d.S. contestato
dall'Ufficio o Comando di ..........................
L'anno ............ il giorno ....... del mese di .......... alle
ore ...... nell'Ufficio o Comando ............. si e' presentato il
Sig. ............................... nato
a .................. il ................ residente a ...........
via ................. il quale ha esibito:
1. La patente di guida cat. .... n. .............. rilasciata dalla
prefettura di ............ il ............ validita' rinnovata fino
al ................ vidimata per l'anno in corso.
Eventuali prescrizioni o annotazioni: .............................
2. La carta di circolazione e/o certificato di proprieta' del
veicolo targato ............. tipo .................. intestato a
..................... rilasciato/a il ...........................
Revisione: ................... annotazioni: ......................
3. Il certificato di assicurazione del veicolo targato ............
tipo .......... dell'impresa di assicurazione .................. n.
polizza ................ validita' dalle ore ........ del .......
alle ore ................. del .................... premio pagato
il .........................
4. Altri documenti: ...............................................
..................................................................
I dati sono rilevati dal ..........................................
===================================================================
============ All'Ufficio o Comando *
li' ....................
di ..................... prot. .............
Si trasmette per quanto di competenza il presente verbale ai sensi
dell'art. 376 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.
* Da inviare all'Ufficio o Comando che ha contestato la violazione.".
Art. 213
#Comma 1
1. All'articolo 377 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 la parola: "dovranno" e' sostituita dalla seguente: "devono";
b) Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Il trasporto di bambini fino ad otto anni di eta' e' effettuato unicamente con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5, del codice, in maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilita' e la liberta' di manovra da parte dello stesso. Le attrezzature suddette sono rispondenti alle caratteristiche indicate all'articolo 225 e sono installate:
a) tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il trasporto di bambini fino a 15 kg di massa;
b) posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque massa, fino ad otto anni di eta'.
Prima del montaggio della attrezzatura e' necessario procedere ad una verifica della solidita' e stabilita' delle parti del velocipede interessate al montaggio stesso.".
Art. 214
#Comma 1
Il testo dell'art 378 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:
"1. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, e' obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 m2 , nonche' nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan.
2. Gli impianti igienico-sanitari sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) l'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, il proprietario o gestore delle aree di cui al comma 1, deve inoltrare al comune competente per territorio apposita domanda per la costruzione degli impianti igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica;
b) l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali. Gli impianti di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica e dei campeggi, devono essere di capacita' adeguata per ricevere e depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte negli impianti interni delle autocaravan, nelle quantita' prevedibili in relazione al numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a quello dei possibili transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora non risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una soluzione depurativa autonoma, e' necessario prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento ad idoneo impianto di trattamento, secondo la disciplina in materia di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 915/82 e successive modificazioni;
c) per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi nazionali o regionali o aree naturali protette deve essere acquisita l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio naturalistico;
d) l'area dove e' installato l'impianto igienico-sanitario, e' dimensionata in modo da poter consentire agevolmente lo scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli ed e' provvista di rampe di accesso e di uscita nel caso di installazione esterna ad aree di servizio o di sosta;
e) la legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impianto.
3. La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario puo' essere affidata in concessione ad impresa specializzata o al soggetto gestore dell'area naturale protetta nel cui comprensorio ricade l'impianto.
4. Il concessionario e' tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la copertura di qualsiasi ragionevole danno civile ed ambientale che possa essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono.
5. Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa disciplina regionale.
6. I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito.
Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284.
7. Ogni area dove e' realizzato un impianto igienico-sanitario e' indicata, a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale (fig. II.377). Il simbolo dello stesso segnale in formato ridotto (fig. II.179) puo' essere impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione.".
Art. 215
#Comma 1
1. All'articolo 379 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 4 le parole da: "e puo' misurare" a: "isopropilico" sono soppresse;
b) Al comma 5 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
c) Al comma 8 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
d) Al comma 9 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
Art. 216
#Comma 1
1. All'articolo 380, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione:
a) Il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
"In caso di esito negativo il prefetto ne da' immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della M.C.T.C. per il tramite del collegamento informatico integrato gia' esistente tra i sistemi informatici della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'Amministrazione degli Affari generali e del Personale del Ministero dell'interno, affinche' i suddetti uffici provinciali della M.C.T.C. procedano alla revoca della patente ai sensi dell'articolo 130, comma 1, lettera a), del codice.".
Art. 218
#Comma 1
1. All'articolo 384, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e' apportata la seguente modificazione:
a) Alla lettera e) le parole: "in tempo utile e nei modi regolamentari" sono sostituite dalle seguenti: "in tempo utile o nei modi regolamentari".
Art. 220
#Comma 1
1. All'articolo 391, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e' apportata la seguente modificazione:
a) La parola: "terra'" e' sostituita dalla seguente: "tiene".
Art. 221
#Comma 1
1. All'articolo 393 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) La rubrica e' sostituita dalla seguente: "Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali ed alle Forze dell'Ordine.";
b) E' aggiunto in fine il seguente comma:
"3. Limitatamente alle quote dei proventi da destinarsi a finalita' di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, la ripartizione dei fondi e' determinata annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'entita' dell'ammontare delle violazioni accertate dagli Organismi o dei Corpi anzidetti.".
Art. 223
#Comma 1
1. All'articolo 396 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole: "commi 1 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1";
b) Sono aggiunti i seguenti commi:
"3. Il fermo amministrativo del ciclomotore si esegue con il ricovero temporaneo del veicolo nel luogo indicato dal conducente o, qualora il conducente si trovi nella impossibilita' di indicarlo, presso l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero in un deposito autorizzato. Il conducente e' autorizzato, nella prima ipotesi, con annotazione sul verbale di contestazione, a raggiungere il luogo di custodia dallo stesso indicato, salvo che ricorrano motivi ostativi di sicurezza stradale.
4. La restituzione del ciclomotore e' effettuata attraverso la riconsegna del certificato di idoneita' tecnica del veicolo all'avente titolo, da parte dell'organo di polizia che ha accertato la violazione, nei propri uffici. Nell'ipotesi di custodia presso un deposito autorizzato si applicano le disposizioni del comma 2.".
Art. 224
#Comma 1
1. All'articolo 397 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole da: ", il quale e' tenuto" a: "Gli enti proprietari" sono sostituite dalle seguenti: ". Tali luoghi devono essere attrezzati in modo che i veicoli in essi depositati siano sicuri e siano affidati ad un responsabile che assume la figura di custode. Gli enti proprietari di strade";
b) Al comma 2 le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2" ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, e' consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta.";
c) Al comma 4 le parole: "(modello V.2)" sono soppresse.
Art. 225
#Comma 1
1. All'articolo 399 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il riferimento tra parentesi agli articoli del codice della strada e la rubrica sono modificati come segue: "(Artt. 216 e 217 Cod. Str.) (Ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida - Sospensione della carta di circolazione)";
b) Al comma 2, nello schema di annotazione, le parole: "il certificato di circolazione n." sono sostituite dalle seguenti: "il certificato di idoneita' tecnica n." e le parole: "il certificato di proprieta' del veicolo .... per violazione all'articolo ..... del codice della strada." sono soppresse.
Art. 226
#Comma 1
1. All'articolo 402 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole da: "ai punti" a: "del codice", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 47, lettere e), f), g), h), i), l), m) n), del codice,";
b) Al comma 4 le parole: "il colore," sono soppresse;
c) Il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Le sezioni di cui ai commi 2 e 5 sono popolate automaticamente utilizzando i dati gia' disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e sono continuamente aggiornate dagli uffici centrali e periferici della stessa Direzione generale della M.C.T.C.. Le sezioni di cui ai commi 3 e 4 sono popolate automaticamente utilizzando i dati gia' disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e nel sistema informatico A.C.I.-P.R.A. e sono continuamente aggiornate dagli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. a mezzo di procedure informatiche interattive o differite, dal sistema informatico A.C.I.-P.R.A. e dai comuni a mezzo di trasferimento di dati su supporto magnetico o per via telematica, nonche' dai notai a mezzo di trasferimento di dati per via telematica ovvero su supporto magnetico o cartaceo utilizzando, in quest'ultimo caso, modulari conformi a quelli prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C.. La sezione di cui al comma 6 e' gradualmente popolata ed in seguito continuamente aggiornata con i dati trasmessi, per via telematica o su supporto magnetico, dall'autorita' di polizia che ha rilevato l'incidente. Il trasferimento dei dati necessari al popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 3, 4 e 6 e' eseguito dal sistema informatico. A.C.I.-P.R.A., dalle autorita' di polizia, dalle compagnie di assicurazione, dai comuni e dai notai, secondo i tracciati record che sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti le amministrazioni e gli enti interessati, nel termine di un mese decorrente rispettivamente dalla data di presentazione della formalita', dalla data dell'incidente, dalla data di presentazione di denuncia di incidente o dalla data di comunicazione della variazione anagrafica ovvero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione dell'atto di trasferimento di proprieta' degli autoveicoli, motoveicoli o rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facolta' di acquisto.";
d) Al comma 11 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte, ogni volta, le seguenti: "e della navigazione".
Art. 227
#Comma 1
1. All'articolo 405 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 la parola: "dovranno" e' sostituita dalla seguente: "devono";
b) Sono aggiunti i seguenti commi:
"4. Le voci 2, 4 e 6 di cui alla tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni sono aggiornate come segue:
2) - Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai veicoli, ai componenti e alle entita' tecniche degli stessi, ai contenitori e casse mobili. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti agli imballaggi, ai grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GIR), ai recipienti, alle cisterne, ai contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai conducenti.
4) - Visite e prove speciali di veicoli, costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dalla Direzione generale della M.C.T.C.. Visite e prove speciali di componenti, di entita' tecniche, di contenitori e casse mobili. Visite e prove di imballaggi, di grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti e di cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Visite e prove per modifica delle caratteristiche o dell'elenco delle merci pericolose ammesse al trasporto con imballaggi, grandi imballaggi, recipienti, cisterne, contenitori e casse mobili e accertamenti periodici e straordinari sugli stessi.
Visite e prove per il rilascio o il rinnovo del certificato di conformita' ADR ai veicoli.
6) - Omologazione di componenti, di entita' tecniche, di contenitori e di casse mobili. Omologazioni od approvazioni per serie di imballaggi, grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti, di cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR.".
5. Gli importi di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 1 dicembre 1986, n. 870 sono gestiti dall'organismo di cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio 1967, n. 14.".
Art. 228
#Comma 1
1. All'articolo 406, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione:
a) Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente regolamento, sono applicate nella versione integrata o modificata in vigore al momento dell'applicazione delle direttive medesime e sono recepite con le modalita' ed i tempi di cui all'articolo 229 del codice.".
Art. 229
#Comma 1
Al titolo I del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apposte le seguenti appendici:
"APPENDICI AL TITOLO I
Appendice I - Art. 9 Caratteristiche costruttive e
funzionali dei veicoli e dei
trasporti, eccezionali per massa
Appendice II - Art. 9 Caratteristiche costruttive e
funzionali dei veicoli e dei
trasporti, eccezionali per sole
dimensioni
Appendice III - Art. 10 Caratteristiche costruttive e
funzionali dei veicoli mezzi d'opera
Appendice IV - Art. 12 Caratteristiche costruttive e
funzionali degli autoveicoli ad uso
speciale per il soccorso stradale
APPENDICE I - ART. 9
(Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per massa)
1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall'articolo 62 del codice, sono le seguenti:
a) Per i veicoli a motore non atti al traino:
a.1) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati dall'articolo 61 del codice;
a.2) valore minimo della massa complessiva: 35 t;
a.3) velocita' massima calcolata per costruzione: 70 km/h;
a.4) eventuali dispositivi limitatori di velocita', purche' riconosciuti ammissibili dalla Direzione generale della M.C.T.C., devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocita' massima calcolata;
a.5) sono ammessi dispositivi di sollevamento degli assi, da utilizzare per brevi tratti stradali ed in condizione di scarsa aderenza degli stessi, secondo le norme emanate al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.;
a.6) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N3 di appartenenza.
b) Per i veicoli a motore atti al traino:
b.1) massa rimorchiabile compresa tra 3 e 6 volte la massa complessiva massima del veicolo a motore e comunque non superiore ad 8 volte la sua massa aderente;
b.2) massa aderente non inferiore al 65% della massa complessiva massima. Massa minima sull'asse direttivo non inferiore al 20% della massa complessiva per i veicoli a due o a tre assi. Nel caso di due assi direttivi il valore della massa gravante su ciascuno di essi deve essere non inferiore al 17,5% della massa complessiva;
b.3) velocita' massima calcolata per costruzione in servizio di traino: 40 km/h, con l'eccezione di cui al successivo punto b.4);
b.4) trasmissioni: e' ammesso l'attrezzaggio con trasmissioni che consentano di raggiungere una velocita' massima calcolata non superiore a 70 km/h nei casi sotto indicati e se il conseguimento di tale velocita' e' reso possibile da elementi costruttivi:
b.4.1) quando viaggiano isolati;
b.4.2) quando effettuano servizio di traino entro i limiti di dimensioni e massa ammessi dagli articoli 61 e 62 del codice e soddisfano le condizioni di cui al comma 5 dell'appendice III al titolo III;
b.4.3) quando agganciano un rimorchio riconosciuto per una massa complessiva massima di 42,6 t e formano una combinazione della massa massima i 72 t nel rispetto del rapporto di traino 1,45. In questo caso i veicoli della combinazione devono rispettare, oltre a tutte le norme tecniche specifiche per i veicoli eccezionali e per trasporti eccezionali, anche l'iscrizione nella fascia d'ingombro. Non si effettua la prova di cui al comma 5, lettera b), dell'appendice III al titolo III o della verifica prevista allo stesso comma, lettera c), del valore minimo della potenza specifica se la potenza del propulsore del veicolo trattore e' non inferiore a 259 kW. La massa complessiva di 42,6 t, nel caso di semirimorchi, e' riferita alla massa gravante sugli assi a terra del semirimorchio;
b.5) eventuali dispositivi limitatori di velocita', purche' riconosciuti ammissibili dalla Direzione generale della M.C.T.C., devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocita' massima calcolata;
b.6) sono ammessi dispositivi di sollevamento degli assi, da utilizzare per brevi tratti stradali ed in condizione di scarsa aderenza degli stessi, secondo le norme emanate al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.;
b.7) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N3 di appartenenza.
c) Per i veicoli rimorchiati:
c.1) valore della massa minima complessiva del rimorchio: 29 t; per i semirimorchi tale massa e' riferita a quella gravante sugli assi a terra;
c.2) velocita' di base ai fini del dimensionamento e dell'equipaggiamento, tenuto anche conto della pressione di gonfiaggio dei pneumatici, che in ogni caso non puo' superare i 10 bar:
c.2.1) 80 km/h se di massa complessiva da 29 a 42,6 t;
c.2.2) 40 km/h se di massa complessiva superiore a 42,6 t e sino a 80 t;
c.2.3) 25 km/h se di massa complessiva superiore a 80 t. Per i veicoli rimorchiati eccezionali e per trasporti eccezionali, abbinabili a trattori classificati mezzi d'opera, la velocita' di base deve comunque essere non inferiore a 80 km/h;
c.3) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati dall'articolo 61 del codice;
c.4) timoni e veicoli rimorchiati telescopici: si applicano le norme previste ai punti b.2) e b.3) dell'appendice II al titolo I;
c.5) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria 04 di appartenenza.
d) Prove:
d.1) i valori delle masse eccezionali dichiarate dal costruttore possono essere ammessi a condizione che lo spunto in salita e la tenuta del freno di stazionamento risultino verificati sulle seguenti pendenze:
d.1.1) 18% per il veicolo isolato di cui alla lettera a);
d.1.2) 16% per lo spunto in salita e 18% per la tenuta del freno di stazionamento per il veicolo isolato di cui alla lettera b);
d.1.3) 8% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino di 1,45;
d.1.4) 4,5% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino uguale o superiore a 3;
d.2) per i singoli dispositivi e per le prove di prestazione, si fa riferimento alla normativa in vigore, in quanto applicabile. Per i veicoli di cui alla lettera b), ai fini della determinazione della massa rimorchiabile, dovra' altresi' verificarsi che la potenza minima del propulsore installato sul veicolo a motore, riferita al valore massimo in tonnellate della combinazione che puo' formare con il veicolo rimorchiato, non risulti comunque inferiore a:
d.2.1) 1,76 kW/t per combinazioni della massa complessiva sino a 100 t con l'eccezione di cui al punto b.4);
d.2.2) 1,17 kW/t per combinazioni della massa complessiva di oltre 150 t.
Per valori della massa complessiva della combinazione compresi tra 100 e 150 t, la potenza minima del propulsore deve essere quella risultante per interpolazione lineare tra 1,76 e 1,17 kW/t. Le potenze specifiche sopra indicate sono ridotte rispettivamente a 1,47 kW/t e 1,03 kW/t, oppure al valore interpolato tra 1,47 e 1,03, per la combinazione la cui massa complessiva sia compresa tra 100 e 150 t, per i veicoli trattori ad aderenza totale ed equipaggiati con rallentatori idraulici od elettrici idonei a superare la prova di cui al successivo punto d.3.3);
d.3) la verifica dei dispositivi di frenatura sara' attuata in conformita' delle disposizioni di cui agli allegati I, II - con esclusione del punto 1.1.4.2. dell'allegato II e della relativa appendice - III, IV, V, VI, VII e, per i soli veicoli suscettibili di superare la velocita' dI 50 km/h, X della direttiva 71/320/CEE:
d.3.1) il tempo t, corrisponde a x=75% di cui al punto 2.4 dell'allegato III della direttiva citata, non deve essere inferiore a 0,5 secondi. Per i veicoli abilitati a circolare anche entro i limiti di cui agli articoli 61 e 62 del codice, senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice, la verifica dei dispositivi deve essere attuata anche a tutte le masse legali, nel pieno rispetto delle norme in vigore per i veicoli della categoria N3;
d.3.2) deve essere altresi' verificato che i veicoli di cui alla lettera b), alla massa massima eccezionale che possono formare, siano in grado di mantenere, sulla pendenza del 6% (per le combinazioni di massa di 72 t e rapporto di traino di 1,45) e del 4,5% (per le combinazioni con rapporto di traino non inferiore a 3 e non superiore a 6), una velocita' stabilizzata di 25 +/- 5 km/h (scegliendo il rapporto che piu' si avvicina al valore di 25 km/h) senza far ricorso ad alcuno dei dispositivi di frenatura di servizio, di soccorso o di stazionamento. La verifica va attuata sulla predetta pendenza percorsa per una lunghezza di 6 km;
d.3.3) le prove di cui ai punti 1.3. e 1.4 dell'allegato II citato al precedente punto d.3) non sono sostitutive di quelle di cui al punto d.3.2), la quale e' invece da ritenersi sostitutiva delle predette prove 1.3 e 1.4 del predetto allegato II. Queste ultime prove devono, comunque, essere effettuate alle masse massime che i veicoli possono conseguire ai sensi dell'articolo 62 del codice, qualora venga richiesto il riconoscimento della circolazione a tali masse senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice, sia per i veicoli a motore isolati che per quelli rimorchiati.
2. Per i veicoli destinati a formare complessi costituiti da piu' veicoli a motore e/o piu' veicoli rimorchiati si applicano le prescrizioni dettate dalla Direzione generale della M.C.T.C., qualora necessarie per la realizzazione di particolari tipi di tali complessi.
APPENDICE II - ART. 9
(Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per sole dimensioni)
1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall'articolo 61 del codice, sono le seguenti:
a) Per i veicoli a motore:
a.1) masse: comprese entro i limiti fissati dall'articolo 62 del codice;
a.2) dimensioni dei veicoli eccezionali: eccedenti i limiti fissati dall'articolo 61 del codice, secondo i valori stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., al fine di permettere particolari realizzazioni costruttive necessarie per l'esecuzione di determinati trasporti, non altrimenti realizzabili;
a.3) dimensioni dei veicoli adibiti al trasporto eccezionale: entro i limiti fissati dall'articolo 61 del codice, salvo che non ricorrano le condizioni previste al punto a.2);
a.4) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N di appartenenza.
b) Per i veicoli rimorchiati:
b.1) masse e dimensioni (salvo quanto previsto al punto b.3): come ai punti a.1), a.2) e a.3);
b.2) timoni: di tipo fisso, anche se con lunghezze diverse in alternativa per uno stesso rimorchio, o allungabili, secondo le prescrizioni tecniche dettate al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.;
b.3) lunghezza dei veicoli: e' consentita la realizzazione di veicoli rimorchiati telescopici, per sfilamento di elementi del telaio o per interposizione, nella zona centrale dello stesso, di elementi modulari, in entrambi i casi nel rispetto delle prescrizioni tecniche dettate dalla Direzione generale della M.C.T.C.. Comunque, la prima posizione d'allungamento deve determinare una lunghezza complessiva del veicolo tale da eccedere i limiti previsti dall'articolo 61 del codice;
b.3.1) i rimorchi o semirimorchi, telescopici, che circolano a telaio non allungato e non determinano il superamento di alcuno dei limiti previsti dall'articolo 61 del codice, non necessitano
dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice;
b.4) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria o di appartenenza.
APPENDICE III - Art. 10
(Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli mezzi d'opera) 1. Gli autoveicoli isolati devono rispondere a tutte le caratteristiche tecniche e funzionali prescritte per i veicoli della categoria N3, salvo quanto di seguito specificato:
a) gli assi posti a distanza inferiore a 1,20 m, agli effetti della valutazione della massa ammissibile sugli stessi, vengono considerati come asse unico;
b) massa aderente minima: non inferiore al 60% della massa complessiva massima per gli autoveicoli a due o tre assi; non inferiore al 50% della massa complessiva massima per gli autoveicoli a quattro assi;
c) massa minima sull'asse direttivo: non inferiore al 20% della massa complessiva per i veicoli a due o a tre assi. Nel caso di due assi direttivi il valore della massa gravante su ciascuno di essi deve essere non inferiore al 17,5% della massa complessiva;
d) tara minima dell'autoveicolo a due assi: 9 t; dell'autoveicolo a tre assi: 12 t; dell'autoveicolo a quattro o piu' assi: 14 t;
e) slivellamenti per assi tandem o tridem, eseguiti sia a carico che a scarico: 10 cm con variazioni di carico contenute su ciascun asse, rispetto alle condizioni statiche, entro il +/- 25%;
f) sospensioni meccaniche degli assi tandem o tridem realizzate con un grado di sicurezza, verificato in condizioni statiche, almeno pari a 3 rispetto al carico di snervamento del materiale impiegato per le sospensioni stesse. Tale prescrizione, per le sole omologazioni rilasciate a veicoli muniti di sospensioni degli assi tandem o tridem tali che ogni asse risulti compensato per le azioni di frenatura ivi comprese le coppie, si applica a decorrere dal 1 gennaio 1996. In ogni caso le sospensioni devono essere realizzate in modo da evitare moti anomali delle ruote in fase di frenatura del veicolo interessato;
g) agli effetti di quanto disposto alle lettere e) ed f), si definiscono assi tandem o tridem le coppie o terne di assi, con esclusione di quelli direttivi per i quali valgono le norme della categoria N3, posti tra loro a distanza misurata tra gli assi contigui, non superiore a 1,80 m;
h) altezza minima dal suolo: l'altezza minima dal suolo di tutti gli organi, fatta esclusione dei dispositivi di frenatura posti in corrispondenza di ciascuna ruota, non deve essere inferiore, a pieno carico, a 250 mm;
i) velocita' massima, calcolata per costruzione: non superiore ad 80 km/h. I dispositivi limitatori di velocita', conformi alle prescrizioni comunitarie in proposito e con velocita' regolata pari a 80 km/h, devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocita' massima calcolata;
l) differenziale dotato di dispositivo di bloccaggio, con esclusione degli assi motori direttivi, e, nel caso di piu' assi motori, di dispositivo per il bloccaggio della scatola di ripartizione;
m) per i trattori di semirimorchi, la posizione della ralla deve rispettare, senza dover provvedere ad alcuno spostamento della stessa, tutte le prescrizioni sia al carico legale che a quello eccezionale;
n) la massa rimorchiabile, che comporta una massa complessiva dell'autotreno o dell'autoarticolato non inferiore a 44 t, viene assegnata per potenze del motore dell'autoveicolo trattore non inferiori a 259 kW, senza che ricorra l'obbligo dell'esecuzione della prova di cui al comma 5, lettera b), dell'appendice III al titolo III o della verifica, prevista allo stesso comma, lettera c), del valore minimo della potenza specifica.
2. Gli autotreni e gli autoarticolati devono soddisfare alle prescrizioni previste per la categoria, salvo quanto specificato ai punti seguenti:
a) per gli autoarticolati: la massa aderente minima deve risultare non inferiore al 28% della massa massima nei complessi a quattro assi; non inferiore al 40% della massa massima nei complessi a cinque o piu' assi. Nel caso di autoarticolati costituiti da semirimorchi adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici, la verifica della massa aderente minima e' sostituita da quella indicata alla successiva lettera b) in cui, per massa del rimorchio, deve intendersi la massa sugli assi a terra del semirimorchio;
b) per gli autotreni: deve essere verificato che, per le condizioni di carico utilizzate, il rapporto tra la massa del rimorchio e la massa del veicolo trattore, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, lettera n), non sia superiore a 1,45. Tale valore e' elevato a 3 nel caso in cui ricorra la condizione prevista al punto b.3) della appendice I al titolo I;
c) tara minima dei mezzi d'opera: la tara degli autoarticolati a quattro assi non deve essere inferiore a 16 t; la tara degli autoarticolati a cinque o piu' assi non deve essere inferiore a 17,6 t.
3. I rimorchi devono rispondere a quanto prescritto al punto 1.16.2 dell'allegato I alla Direttiva 71/320/CEE e devono essere realizzati e destinati al trasporto esclusivo di macchine operatrici. Possono essere costituiti anche da rimorchi e macchine operatrici trainate, appositamente attrezzati (spandisabbia, spandisale e simili) o destinati al trasporto del materiale necessario per consentire il traffico stradale in caso di neve o gelo. Si applicano ad essi le norme valide per la categoria O4 e, se eccezionali per massa, devono soddisfare le prescrizioni stabilite per la categoria dall'appendice I al titolo I.
4. I semirimorchi sono ad almeno due assi reali, eccezionali per massa, e valgono per essi, salvo che per quelli adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici, le prescrizioni indicate al comma 1, lettere a), e), f), g) ed h); si applicano altresi' ad essi le restanti norme valide per la categoria O4. Ai semirimorchi adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici si applicano le prescrizioni stabilite per la categoria dall'appendice I al titolo I.
APPENDICE IV - ART. 12
(Caratteristiche costruttive e funzionali degli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale)
1. Gli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale possono essere muniti di gru, anche di tipo telescopico od a scomparsa tra le pedane, di verricello o di altro dispositivo per il soccorso stradale e sono dotati delle attrezzature necessarie per la loro funzionalita'. Possono essere realizzati con o senza piano di carico, fisso o inclinabile e parzialmente scarrabile, per il trasporto di veicoli di limitate dimensioni, e comunque tali da non determinare mai, in condizioni di marcia, il superamento di alcuno dei limiti prescritti dagli articoli 61 e 62 del codice.
2. La gru installata sull'autoveicolo di soccorso, se presente, puo' consentire, oltre al posizionamento di un veicolo sull'eventuale piano di carico, il traino dello stesso con un asse sollevato, mantenuto in tale posizione tramite idonei triangoli distanziatori, bracci retrattili a forca oppure mediante carrelli monoassi, costituenti attrezzatura ausiliaria dell'autoveicolo di soccorso.
3. E' ammessa l'installazione sugli autoveicoli di soccorso di un gancio di traino di tipo approvato, sia per il recupero di rimorchi, sia per il traino di autoveicoli e sia per il traino di rimorchi attrezzati per il trasporto esclusivo di veicoli soccorsi o rimossi e caricati con i mezzi dell'autoveicolo di soccorso. Tali rimorchi, in quanto destinati esclusivamente a servire l'autoveicolo di soccorso, sono considerati, ai sensi dell'articolo 204, rimorchi ad uso speciale.
4. Gli autoveicoli di soccorso sono soggetti a tutte le norme costruttive valide per i veicoli della stessa massa complessiva della categoria N, definita dall'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice, salvo per quanto riguarda le seguenti prescrizioni:
a) lo sbalzo anteriore non deve eccedere il 65% del passo a condizione che non modifichi la visibilita' originaria dell'autotelaio; lo sbalzo posteriore non deve eccedere l'85% del passo. Il veicolo deve iscriversi nella fascia d'ingombro di cui all'articolo 217;
b) gli sbalzi, sia anteriore che posteriore, devono essere segnalati, nel senso longitudinale e trasversale del veicolo, per la parte eccedente in pianta la sagoma dell'autotelaio, con sistemi retroriflettenti a strisce larghe 10 cm e inclinate di 45°, alternate, di colore bianco e rosso. Per la parte estrema dello sbalzo, in senso longitudinale, costituita da attrezzi mobili di lavoro quali carrucole e simili, le segnalazioni riflettenti possono essere effettuate con pannelli delle dimensioni minime di 50 x 50 cm, segnalati come sopra disposto;
c) se la parte a sbalzo anteriore, misurata dal centro del volante di guida, eccede i 2,5 m, la circolazione su strada e' subordinata alla scorta del personale dell'impresa che dovra' prendere posto in cabina e coadiuvare il conducente, anche scendendo a terra e precedendo il veicolo, nell'attraversamento di incroci o nell'immissione nella carreggiata;
d) la parte a sbalzo costituita da allestimenti a sezione trasversale ridotta di oltre il 50% rispetto alla sagoma trasversale del veicolo, deve presentare la superficie inferiore ad altezza non inferiore a 1,80 m da terra ed essere segnalata, qualunque sia il valore dello sbalzo, come stabilito alla precedente lettera b);
e) il dispositivo antincastro non e' obbligatorio se alla sua funzione supplisce la presenza eventuale di una trave portastabilizzatori od altro dispositivo analogo purche' presenti la faccia posteriore a superficie piana, risponda al dimensionamento prescritto dalla normativa specifica in vigore e ad esso non risulti agganciato a sporgere alcun organo dell'attrezzatura dell'allestimento;
f) il traino del veicolo rimosso o soccorso, e' ammesso con rapporto di traino non superiore a 0,5 ed a condizione: che il traino avvenga secondo quanto previsto al comma 2 o con barra rigida, segnalata a strisce alternate di colore bianco e rosso retroriflettenti; che siano rispettate le masse massime per asse ed il rapporto minimo fra le masse sull'asse o sugli assi di guida e quello o quelli posteriori. La barra rigida deve costituire dispositivo di allestimento del veicolo, essere marcata dal costruttore dell'autoveicolo e segnalata come le parti a sbalzo della precedente lettera b);
g) gli eventuali sbalzi anteriori non devono determinare condizioni di visibilita' dal posto di guida che si discostino da quelle dei corrispondenti veicoli della categoria N; la visibilita' attraverso gli specchi retrovisori deve rispondere alla normativa contenuta nella direttiva n. 71/127/CEE;
h) tutte le parti a sbalzo degli allestimenti che possono ruotare in un qualsiasi piano, devono essere assicurate nella posizione assunta per la marcia del veicolo con sicuri ed affidabili dispositivi meccanici o idraulici. I comandi idraulici del sistema o dei sistemi di lavoro dei vari attrezzi non devono poter essere azionati involontariamente dal conducente durante la marcia su strada;
i) il sistema di lavoro deve inoltre essere bloccato, con valvole sul circuito idraulico o con vincoli meccanici, nella posizione individuata per la marcia su strada in sede di visita e prova.".
Art. 230
#Comma 1
1. Nel sommario delle "APPENDICI AL TITOLO III" del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, il riferimento all'articolo e alla rubrica relativo all'appendice III e' sostituito dal riferimento all'articolo e alla rubrica relativo all'appendice IV e viceversa.
Art. 231
#Comma 1
1. Al titolo III del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, le appendici sono modificate come segue:
a) All'appendice I - Art. 198:
A) al comma 1, dopo le parole: "dei ciclomotori" sono aggiunte le seguenti: "dotati di motore termico"; la lettera i) e' soppressa.
b) All'appendice II - Art. 199:
A) al comma 1 le parole: "motore dei" sono sostituite dalle
seguenti: "motore termico di cui possono essere dotati i"; alla lettera a) le parole: "(per motori a combustione interna") sono soppresse; alle lettere d), e) ed f) le parole: "al punto c)" sono sostituite, ogni volta, dalle seguenti: "alla lettera c)";
B) al comma 2, lettera a) le parole: "del sedile" sono sostituite dalle seguenti "dal sedile".
c) All'appendice III - Art. 219:
A) nella rubrica la parola: "rimorchi" e' sostituita dalla
seguente: "veicoli";
B) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) 0,5 nei casi in cui il veicolo trainato non sia provvisto di dispositivo di frenatura.";
C) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Non e' ammesso il traino di veicoli privi di idonei dispositivi di frenatura, qualora prescritti, salvo quanto previsto dall'articolo 63, comma 2, del codice.";
D) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Per i veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali, eccedenti i limiti previsti dall'articolo 62 del codice, il valore della massa rimorchiabile e le relative prove sono stabilite secondo le norme previste dall'appendice I al titolo I.";
E) al comma 5, lettera b), l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: "Qualora nella prova, per qualsiasi motivo, compresa l'eventuale presenza di limitatori di velocita' approvati dalla Direzione generale della M.C.T.C., il regime di velocita' massima non sia superiore almeno del 7% a quello di potenza massima del motore, la prova sara' limitata al regime di velocita' massima ridotta del 7%;" ed e' aggiunta in fine la seguente lettera: "c) L'accertamento di cui alla lettera b) non si effettua nel caso degli autoarticolati, autosnodati, autotreni e filotreni per i quali sia verificato che il rapporto tra la potenza massima del motore e la massa totale del complesso non sia inferiore a 5,88 kW/t.";
F) al comma 6, alla lettera e) le parole: "veicoli e di
containers" sono sostituite dalle seguenti: "veicoli, di containers e di animali vivi"; le parole: "lettere d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere d) e) e g),".
d) All'appendice V - Art. 227
A) al punto A) le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle
seguenti:
"a) Massa in ordine di marcia (tara).
b) Massa massima tecnicamente ammissibile.
c) Masse massime sugli assi.";
B) al punto B) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) Per il motore: numero cilindri, cilindrata, ciclo di funzionamento, potenza e coppia massima e relativi numeri di giri, alimentazione, combustibile.";
C) al punto C) la lettera p) e' sostituita dalla seguente:
"p) Pneumatici e sospensioni.";
D) al punto D) la lettera n) e' sostituita dalla seguente:
"n) Sistemazione interna e rumorosita', resistenza dei sedili
e loro ancoraggi.";
E) al punto G) la lettera f) e' soppressa;
F) al punto H) la lettera h) e' soppressa; le lettere i) ed l)
diventano rispettivamente h), i) e la lettera m) e' sostituita dalla seguente: "l) Antenna radio o radiotelefonica.".
e) All'appendice VI - Art. 231
A) al comma 1, lettere a) e b), la parola: "SOS" e' scritta, ogni volta, con lettere maiuscole;
B) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "e sono:" la
punteggiatura e' modificata nel modo seguente:
"CROCE ROSSA: colore rosso, altezza simbolo: 200 +/- 5 mm;
CHIAVE INGLESE: colore nero, altezza simbolo: 200 +/- 5 mm;
DISTRIBUTORE COMBUSTIBILE: colore nero, altezza simbolo: 200 (piu' o meno) 5 mm.";
C) al comma 2 le parole: "completi in ogni loro parte," sono
soppresse;
D) al comma 3 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono
aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
f) All'appendice VIII - Art. 237:
A) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) Sistemi di frenatura.
Devono rispondere a quanto prescritto dalla direttiva 92/54/CEE.
L'efficienza dei sistemi di frenatura in relazione alle diverse categorie di veicoli, in assenza di prescrizioni comunitarie in proposito, viene stabilita dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..".
g) All'appendice X - Art. 241:
A) nella rubrica la parola: "abilitate" e' sostituita dalle
seguenti: "e dei consorzi abilitati";
B) al comma 1:
B.1) al primo periodo le parole: "dotate le imprese abilitate" sono sostituite dalle seguenti: "dotati le imprese ed i consorzi abilitati";
B.2) alla lettera a):
B.2.1) le parole da: "dovranno possedere" a: "inoltre" sono sostituite dalle seguenti: "devono";
B.2.2) il punto 3) e' sostituito dal seguente:
"3) carreggiata minima di almeno 800 mm e massima non inferiore a 2200 mm;";
B.2.3) al punto 5) il segno di interpunzione <punto> e'
sostituito da <punto e virgola> ed e' aggiunto in fine il
seguente punto 6):
"6) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su di un asse o su ogni singola ruota, con portata di almeno 3000 kg, per consentire la determinazione del tasso di frenatura.";
B.2.4) all'ultimo periodo le parole: " di autoriparazione" sono sostituite dalle seguenti: "ed i consorzi";
B.3) alla lettera b) le parole:", del D.P.R. 22 febbraio 1971, n. 323 e delle relative tabelle CUNA" sono soppresse;
B.4) alla lettera c) l'ultimo periodo e' soppresso;
B.5) alla lettera d) le parole da: "La spinta sulle piastre" fino a: "20000 N per asse." sono sostituite dalle seguenti: "La forza di translazione delle singole piastre deve essere sufficiente a determinare lo spostamento dell'area di appoggio del pneumatico sulla piastra, trasversalmente, longitudinalmente o in combinazione, per una corsa non inferiore a 40 mm. Le piastre devono garantire una superficie di attrito che escluda lo slittamento relativo ruota-piastra, anche in condizione di bagnato. Il carico ammissibile sulle piastre deve essere non inferiore a 25000 N per asse.";
B.6) alla lettera e) le parole: ", spettri e forme d'onda" sono soppresse e dopo (IEC) il segno di interpunzione <punto e
virgola> e' sostituito da <virgola> e le parole: "e' ammesso
altresi' l'impiego di fonometri conformi alle norme ASA." sono sostituite dalle seguenti: "e successive modificazioni ed integrazioni.";
B.7) alla lettera h) le parole: "autoveicolo o un rimorchio" sono sostituite dalla seguente: "veicolo";
B.8) alla lettera l) dopo la parola: "massa" e' aggiunta la seguente: "complessiva,"; dopo le parole: "su un asse" la parola: "e" e' sostituita dalla seguente: "o" ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il sistema in questione, qualora rispondente anche alle caratteristiche previste al punto 6), sub a) puo' intendersi sostitutivo di quello ivi previsto.";
C) E' aggiunto il seguente comma:
"2. Le apparecchiature indicate alle lettere a), b), c), e), f) e g) devono rispondere altresi' alle caratteristiche tecnico- funzionali dettate dalle tabelle di unificazione a carattere definitivo approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Dette tabelle indicano altresi' le modalita' di utilizzazione delle apparecchiature medesime.".
h) All'appendice XII - Art. 257:
A) al comma 1:
A.1) alla lettera h) le parole: "tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici" sono sostituite dalle seguenti: "e sei caratteri alfanumerici";
A.2) alla lettera i) la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "cinque";
A.3) alla lettera m) le parole: "targa prova per motoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "targa prova per ciclomotori e motoveicoli";
A.4) alla lettera r) le parole: "tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici" sono sostituite dalle seguenti: "cinque caratteri alfanumerici";
B) al comma 2 le parole: "ai punti" sono sostituite dalle
seguenti: "alle lettere";
C) al comma 3 le parole: "delle eventuali lettere" sono sostituite
dalle seguenti: "delle lettere"; e prima dell'ultimo periodo e' inserito il seguente: "Nel caso in cui la targa del veicolo traente contenga la parola Roma essa viene riportata sulla targa ripetitrice mediante la sigla RM.".
i) All'appendice XIII - Art. 260:
A) al punto 2.2. dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono
aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
B) al punto 3.1. dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono
aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
C) al punto 3.2.4 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte, ogni volta, le seguenti: "e della navigazione-";
D) al punto 3.4.1. dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
E) al punto 3.5.2. le parole: "non oltre sei mesi dalla" sono
sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei mesi successivi alla";
F) al punto 3.5.4. dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione -";
Art. 232
#Comma 1
1. Al titolo IV del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, l'appendice I e' modificata come segue:
a) Al comma 7 le parole: "da B.4 a B.8" sono sostituite dalle seguenti: "relativi ai punti da B.4 a B.9 e B.11".
Art. 233
#Comma 1
Al Titolo I del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, gli allegati sono modificati come segue:
I) La TABELLA I.2 e' sostituita dalla seguente:
TABELLA I 2 ART. 18 - COSTI D'USO PER ASSE PER L'ANNO 1993
Parte di provvedimento in formato grafico
II) La TABELLA I.3 e' sostituita dalla seguente:
TABELLA I 3 ART. 18 - DEFINIZIONE DEI TIPI DI ASSE CONSIDERATI NELLA TABELLA I 2
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 234
#Comma 1
Al titolo II gli allegati sono modificati come segue:
"I) Lo schema della "Tabella II.12" e' sostituito dal seguente:
"
A
B
C
D
R
piccolo
10
0,2
0,4
25
2
normale
15
0,3
0,6
35
2,5
grande
25
0,4
0,8
50
3
II) La TABELLA II.3 e' sostituita dalle seguenti tabelle:
"TABELLA II.13/a
Parte di provvedimento in formato grafico
"TABELLA. II.13/b
Parte di provvedimento in formato grafico
III) La "TABELLA II.14" e' sostituita dalle seguenti tabelle:
"TABELLA. II.14/a
Parte di provvedimento in formato grafico
"TABELLA. II.14/b
Parte di provvedimento in formato grafico
IV) Alla "Tabella II.15", nella didascalia, dopo le parole: "tratto di strada" sono aggiunte le seguenti: "o le iscrizioni lunghe o bilingue";
V) Nel "Modello II.1", nel "Modello II.2", nella "Figura II.97/b" e nella "Figura II.405", la parola:"Km" e' sostituita dalla seguente: "km";
VI) Nel "Modello II.4", in didascalia, la parola "ECCETTO" e' sostituita dalla seguente: "eccetto";
VII) Nelle figure del "Modello II.6/q2" e "Modello II.8/a" l'iscrizione "Lun-Ven" e' sostituita dalla seguente: "lun-ven";
VIII) Nella "Figura II.21" il titolo della didascalia: "BANCHINA CEDEVOLE" e' sostituito dal seguente: "BANCHINA PERICOLOSA";
IX) Nella "Figura II.55", in didascalia, le parole "alle biciclette" sono sostituite dalle seguenti: "ai velocipedi";
X) Nella "Figura II.70", in didascalia, e' aggiunto il seguente periodo: "(Il filo nero interno alla cornice serve solo per costruzione)";
XI) Nella "Figura II.74", in didascalia, le parole "8.00 alle 22.00" sono sostituite dalle seguenti: "8.00 alle 20.00" e dopo le parole "con cifre" sono aggiunte le seguenti: ", simboli";
XII) Nella "Figura II.75", in didascalia, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "In assenza di iscrizioni integrative il divieto e' permanente. E' sempre disposta la rimozione coatta del veicolo.";
XIII) Nella "Figura II.88" e nella "Figura II.89", in didascalia, la parola "urbana" e' soppressa;
XIV) Nella "Figura II.90" e nella "Figura II.91", in didascalia, le parole: "alle sole biciclette" sono sostituite dalle seguenti: "ai soli velocipedi";
XV) Nella "Figura II.92/a", nella "Figura II.92/b", e nella "Figura II.93/b", in didascalia, le parole: "alle biciclette" sono sostituite dalle seguenti: "ai velocipedi";
XVI) La "Figura II.110" e' rinumerata come "Figura II.110/a" ed e' aggiunta di seguito la seguente nuova "Figura II.110/b":
Parte di provvedimento in formato grafico
XVII) La "Figura II.140" e' rinumerata come "Figura II.140/a" ed e' aggiunta di seguito la seguente nuova "Figura II.140/b":
Parte di provvedimento in formato grafico
XVIII) Nella "Figura II.247, in didascalia, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "(Da impiegare in caso di intersezioni ravvicinate);
XIX) La "Figura II.294" e' sostituita dalla seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
XX) Nella "Figura II.295", sotto il titolo, e' aggiunto il seguente periodo: "(Le dimensioni dei pannelli sono quelle dei formati piccolo, normale e grande della tabella II.9)";
XXI) La "Figura II.320" e' sostituita dalla seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
XXII) La "Figura II.321" e' sostituita dalla seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
XXIII) La "Figura II.322" e' sostituita dalla seguente:
"Figura II.322/a:
Parte di provvedimento in formato grafico
XXIV) La "Figura II.323" e' sostituita dalla seguente:
"Figura II.322/b:
Parte di provvedimento in formato grafico
XXV) Dopo la "Figura II.322/b" sono inserite le seguenti nuove figure:
"Figura II.323/a
Parte di provvedimento in formato grafico
"Figura II.323/b
Parte di provvedimento in formato grafico
XXVI) Il testo del preambolo di "SEGNALI USO CORSIE" e' sostituito dal seguente: "Questo gruppo di segnali indica alcuni esempi circa le modalita' per l'utilizzo delle singole corsie costituenti la carreggiata.".
XXVII) La "Figura II.347" e' sostituita dalla seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
XXVIII) Nella "Figura II.365", nel titolo della didascalia, dopo la parola "MOTEL" e' aggiunta la seguente: "/ALBERGO" e nel testo, dopo la parola "motel" sono inserite le seguenti: "o un albergo";
XXIX) Nella "Figura II.383", "Figura II.384", "Figura II.385", "Figura II.386", "Figura II.387", "Figura II.388", "Figura II.389", "Figura II.390", "Figura II.391", "Figura II.399/a", "Figura II.399/b", "Figura II.400", "Figura II.404", la cornice esterna dei triangoli e' di colore giallo;
XXX) Nella "Figura II.398", nel riferimento delle dimensioni del quadrato, e' inserita anche la dimensione "70" e nel riferimento delle dimensioni del disco e' inserita anche la dimensione "40";
XXXI) Nella "Figura II.427/b" i simboli dei velocipedi sono di colore bianco e in didascalia la parola: "giallo" e' sostituita dalla seguente: "bianco";
XXXII) Nella "Figura II.441/c" e nella "Figura II.441/d", le parole "BUS" sono di colore giallo;
XXXIII) Nella "Figura II.442/b il simbolo del velocipede e' di colore bianco e in, figura, nel riferimento alle dimensioni, sono aggiunte le seguenti misure per il formato ridotto: "80" sul lato orizzontale e "105" sul lato verticale;
XXXIV) Nella "Figura II.445/a le misure dello stallo di sosta: "170" e "300" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "190" e 320";
XXXV) Nella "Figura II.448" e' aggiunta la dimensione dello spessore della striscia: "max 30 cm" e in didascalia, dopo la parola: "marciapiedi" sono aggiunte le seguenti: "o della parete che delimita la strada";
XXXVI) Nella "Figura II.460", in didascalia, la parola "ciclisti" e' sostituita dalla seguente: "di velocipedi";
XXXVII) Nella "Figura II.461", in didascalia, dopo le parole: "delle luci rosse lampeggianti" sono inserite le seguenti: "o fisse";
XXXVIII) Nella "Figura II.462", la tabella delle dimensioni e' sostituita dalla seguente:
"Dimensioni in mm
---------------------------------------------------------------------
A B C D R
---------------------------------------------------------------------
Lente diametro 200 600 900 12 6 45
---------------------------------------------------------------------
Lente diametro 300 900 1350 16 8 70
---------------------------------------------------------------------
Lenti diametro 300 rosso 900 1350 16 8 70
e diametro 200 le altre 700 1000 12 6 45
---------------------------------------------------------------------"
XXXIX) Nella "Figura II.477" il testo della didascalia e' sostituito dal seguente:
"Dispositivo di segnalazione luminosa per passaggi ferroviari a livello con barriere, costituito da una luce rossa fissa";
XL) Nella "Figura II.478" in didascalia, dopo le parole: "a livello" sono inserite le seguenti: "senza barriere o".
Art. 235
#Comma 1
1. Al Titolo III del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, gli allegati sono modificati come segue:
I) La TABELLA III.1 e' sostituita dalla seguente:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
II) Nella TABELLA III.2, nella rubrica, le parole "ART. 249" sono
sostituite dalle seguenti: "ART. 250";
III) La "Figura III.4/1" e' sostituita dalla seguente:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
IV) Dopo la "Figura III.4/1" e' inserita la seguente "Figura
III.4/m:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
V) La "Figura III.4/m" e' rinumerata come: "Figura III.4/n" ed e'
sostituita dalla seguente:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
VI) La "Figura III.4/n" e' rinumerata come: "Figura III.4/o"
VII) La "Figura III.4/o" e' rinumerata come: "Figura III.4/p" e
nella rubrica dopo la parola "PER" sono inserite le seguenti: "CICLOMOTORI E";
VIII) La "Figura III.4/p" e' rinumerata come: "Figura III.4/q"
IX) La "Figura III.4/q" e' rinumerata come: "Figura III.4/r"
X) La "Figura III.4/r" e' rinumerata come: "Figura III.4/s" e, in
figura, le lettere "EE" sono di colore azzurro;
XI) La "Figura III.4/s" e' rinumerata come: "Figura III.4/t" e, in
figura, le lettere "EE" sono di colore azzurro;
XII) La "Figura III.4/t" e' rinumerata come: "Figura III.4/u" e,
in figura, le lettere "EE" sono di colore azzurro;
XIII) La "Figura III.4/u" e' rinumerata come: "Figura III.4/v" e,
in figura, le lettere "EE" sono di colore azzurro;
Art. 236
#Comma 1
Al Titolo IV del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, gli allegati sono modificati come segue:
I) La TABELLA IV.1 e' sostituita dalla seguente:
TABELLA IV 1 ART. 332
DIPENDENTI DELLA DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. ABILITATI AD EFFETTUARE ESAMI DI IDONEITA'
---------------------------------------------------------------------
|ESAMI DI IDONEITA' RUOLO PROFILO REQUISITI |
| DIRIGENZIALE PROFESSIONALE CULTURALI |
| O QUALIFICA E |
| FUNZIONALE PROFESSIONALI|
---------------------------------------------------------------------
| | | | |
|Esami per insegnanti|DIRIGENTI| |Diploma di Laurea |
|e istruttori di |TECNICI | |in Ingegneria ed |
|scuola guida (Art. | | |abilitazione |
|123 Cds. Comma 7), | | |all'esercizio |
|esami per la patente| | |della professione |
|di guida dei veicoli| | |------------------|
|a motore delle | | | |
|categorie A, B, C, | | |Diploma di Laurea |
|D, E, (Art. 116 CdS,| | |in Architettura |
|comma 3) e per le | | |ed abilitazione |
|patenti speciali | | |all'esercizio |
|delle categorie A, | | |della professione |
|B, C, D, (Art. 116 | | | |
|CdS, Comma 5); esami| | | |
|di revisione della | | | |
|patente di guida -----------------------------------------------|
|(Art. 128 CdS). | | | |
|Esami per il | |Ingegnere |Diploma di Laurea |
|rilascio del | |Direttore |in Ingegneria ed |
|certificato di | |Coordinatore |abilitazione |
|abilitazione, | | |all'esercizio |
|idoneita', capacita'| | |della professione |
|o formazione | IX -------------------------------------|
|professionale per la| | | |
|guida dei veicoli | |Architetto |Diploma di Laurea |
|adibiti a | |Direttore |in Architettura |
|determinati | |Coordinatore |ed abilitazione |
|trasporti | | |all'esercizio |
|professionali (Art. | | |della professione |
|116 CdS, Comma 9), |----------------------------------------------|
|per il rilascio del | | | |
|certificato di | |Ingegnere |Diploma di Laurea |
|abilitazione | |Direttore |in Ingegneria ed |
|professionale (Art. | | |abilitazione |
|116 CdS, Comma 8), | | |all'esercizio |
|per il rilascio del | | |della professione |
|certificato di | VIII |------------------------------------|
|idoneita' alla guida| | | |
|di filoveicoli (Art.| |Architetto |Diploma di Laurea |
|118 CdS, Comma 1), | |Direttore |in Architettura |
|per il rilascio del | | |ed abilitazione |
|certificato di | | |all'esercizio |
|abilitazione al cari| | |della professione |
|co ed allo scarico |----------------------------------------------|
|se (Art. 168 CdS, | | | |
|Comma 2). | |Ingegnere |Diploma di Laurea |
| | | |in Ingegneria ed |
| | | |abilitazione |
| | | |all'esercizio |
| | | |della professione |
| | VII |------------------------------------|
| | | | |
| | |Architetto |Diploma di Laurea |
| | | |in Architettura |
| | | |ed abilitazione |
| | | |all'esercizio |
| | | |della professione |
|-------------------------------------------------------------------|
| | | |Diploma di Laurea |
|Esami per la patente|DIRIGENTI| |o di istruzione |
|di guida delle |AMM.VI | |Secondaria di |
|categorie A e B | | |secondo grado. |
|(Art. 116 CdS, Comma| | |Abilitazione agli |
|3) e relativi esami | | |esami di idoneita'|
|di revisione (Art. | | |rilasciata dalla |
|128 CdS). | | |Direzione Generale|
| |---------------------------|della M.C.T.C. |
| | |Direttore Amm.vo | |
| | |Direttore Amm.vo | |
| | |Cont. | |
| | |Direttore | |
| | |Statistico | |
| | IX | | |
| |---------------------------| |
| | |Funzionario | |
| | |Amm.vo | |
| | |Funzionario | |
| | |Amm.vo Cont. | |
| | |Funzionario | |
| | VIII |Statistico | |
| |---------------------------| |
| | |Collaboratore | |
| | |Amm.vo | |
| | |Coll. Amm.vo Cont| |
| | |Collaboratore | |
| | |Statistico | |
| | VII |Capo Tecnico | |
| | |Traduttore | |
| | |Interprete | |
|-------------------------------------------------------------------|
| | |Assistente |Diploma di |
|Esami per la patente| |Tecnico |istruzione |
|di guida delle | |Assistente Amm.vo|Secondaria di |
|categorie A e B | |Ragioniere |secondo grado. |
|(Art. 116 CdS, Comma| |Assistente |Abilitazione agli |
|3). | |Statistico |esami di idoneita'|
| | VI |Assistente |rilasciata dalla |
| | |Linguistico |Direzione Generale|
| | |Programmatore |della M.C.T.C. |
| | |Procedurista di | |
| | |Organ. | |
| | |Programmatore di | |
| | |Gest. operativa | |
| | |Capo Unita' | |
| | |Operativa | |
| | |consollista | |
|-------------------------------------------------------------------|
II) Il Modello IV.4 e' sostituito dal seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
III) Il Modello IV.5 e' sostituito dal seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
IV) Il Modello IV.6 e' sostituito dal seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 237
#Comma 1
1. Al Titolo V gli allegati sono modificati come segue:
I) La "Figura V.1 e' sostituita dalla seguente:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Art. 238
#Comma 1
1. Al Titolo VII del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, gli allegati sono modificati come segue:
"I La "Figura VII.1 e' sostituita dalla seguente:
TABELLA VII 1 Art. 405
DIRITTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
TIPO DI OPERAZIONE
TARIFFA
A
Nulla osta per gare fra motoveicolo da includere nel programma annuale (per ciascuna gara)
L. 100.000
B
Nulla osta per gare fra autoveicoli da includere nel programma annuale (per ciascuna gara)
L. 200.000
C
Come al punto A per gare fuori programma
L. 200.000
D
Come al punto B per gare fuori programma
L. 400.000
E
Approvazione dispositivi segnaletici
L. 500.000
F
Approvazioni parziali: approvazione di dispositivi e di unita' tecniche indipendenti
L. 250.000
G
Omologazione dispositivi segnaletici
L.1.000.000
H
Omologazioni parziali: omologazioni di dispositivi e di unita' tecniche indipendenti
L. 500.000
I
Omologazione di mezzi tecnici di controllo, di regolazione del traffico e per l'accertamento delle violazioni
L.1.500.000
L
Approvazione di mezzi tecnici di controllo, di regolazione del traffico e per l'accertamento delle violazioni
L.1.500.000
M
Approvazioni parziali ovvero di componenti o accessori dei mezzi di cui al punto I
L.1.000.000
N
Approvazioni parziali ovvero di componenti o accessori dei mezzi di cui al punto L
L. 500.000
O
Autorizzazione alle imprese per la fabbricazione dei segnali stradali verticali
L.1.500.000
P
Verifica triennale del possesso dei requisiti per ciascuna autorizzazione di cui al punto O
L. 500.000