DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 399/1997 - Regolamento recante norme sulla scuola di restauro presso l'Istituto centrale per il restauro.

Regolamento recante norme sulla scuola di restauro presso l'Istituto centrale per il restauro.

Numero 399 Anno 1997 GU 20.11.1997 Codice 097G0431

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;399

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Scuola di restauro

Art. 4

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Comma 1

Direttore e vice direttore

Comma 2

Il direttore dell'Istituto e' il direttore della scuola. Il direttore stipula le convenzioni con istituti universitari, con altri istituti specializzati, con le regioni e con gli enti locali previste dall'articolo 2 della legge 20 gennaio 1992, n. 57.


Il vice direttore della scuola e' il direttore del servizio per l'insegnamento, l'informazione e la documentazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 20 luglio 1977.


(Non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).


Il vice direttore propone, sentito il consiglio didattico, le iniziative riguardanti le attivita' di cui agli articoli 2, 3 e 5 della legge 20 gennaio 1992, n. 57; provvede all'attuazione dei programmi di insegnamento proposti dal consiglio didattico; organizza i singoli corsi e ne cura il puntuale svolgimento; esercita funzioni di coordinamento dei docenti e del personale di supporto alle attivita' didattiche; e' responsabile del buon andamento delle attivita' didattiche; vigila, affinche' gli studi si svolgano con regolarita'.


Art. 5

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Comma 1

Consiglio didattico

Comma 2

Il consiglio didattico e' presieduto dal direttore ed e' composto dai vice direttori e da tutti i docenti. Si articola in sezioni composte dai docenti dei singoli anni di corso.


Il consiglio didattico si riunisce, di norma, ogni tre mesi e comunque ogni sei mesi, nonche', in casi di motivata necessita' o urgenza, su richiesta del direttore, di un vice direttore o di almeno un quinto dei componenti.


Art. 6

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Comma 1

Personale docente

Comma 2

Gli incarichi di docenza sono conferiti annualmente, con provvedimento del Ministro per i beni culturali e ambientali su proposta del direttore dell'Istituto, fra il personale di cui all'articolo 5 della legge 20 gennaio 1992, n. 57.


Gli incarichi di docenza sono conferiti secondo il criterio della professionalita' attinente alla materia di insegnamento valutata in relazione ai precedenti incarichi di insegnamento, alle pubblicazioni, ai lavori originali, ai corsi di formazione e all'attivita' lavorativa prestata.


Per particolari materie, per le quali non esistono specifiche competenze nel Ministero per i beni culturali e ambientali, gli incarichi di docenza sono conferiti con le modalita' di cui al comma 1, a esperti di riconosciuta qualificazione professionale.


La scuola garantisce, nell'ambito delle finalita' e dei compiti istituzionali, la liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca.


Art. 7

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Comma 1

Corsi e materie di insegnamento

Comma 2

I corsi hanno durata quadriennale e sono articolati in un triennio di insegnamenti fondamentali e in un anno di perfezionamento.


Le materie di insegnamento e il numero delle ore sono determinati nell'allegato piano di studi che e' periodicamente aggiornato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta del consiglio didattico, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.


Art. 8

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Comma 1

Modalita' di accesso e requisiti per l'ammissione al concorso

Comma 2

Alla scuola si accede mediante concorso pubblico per esami e titoli, indetto dal Ministero per i beni culturali e ambientali, di norma, entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di inizio dei corsi. Il bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Le pratiche per l'ammissione al concorso dei cittadini non comunitari devono essere svolte tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che hanno sede nel Paese di residenza del candidato.


I requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda. I vincitori dovranno certificarne il possesso prima dell'inizio dei corsi.


Art. 9

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Comma 1

Posti messi a concorso

Comma 2

Il numero dei posti messi annualmente a concorso e' determinato nel bando. I posti sono distinti per aree articolate in piu' settori.


Le aree possono essere modificate o ampliate su proposta del consiglio didattico, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.


Il numero dei posti non puo' essere inferiore complessivamente a diciotto.


Art. 10

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Comma 1

Commissione giudicatrice

Comma 2

La commissione giudicatrice e' nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.


(Non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).


Per la prova attitudinale di cui all'articolo 11, comma 1, la commissione e' integrata da un membro aggiunto scelto tra i docenti di disegno della scuola.


I componenti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) non possono fare parte della commissione per due anni consecutivi, salvo il caso di comprovata necessita'.


Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del Ministero per i beni culturali e ambientali, con qualifica funzionale non inferiore alla settima.


Art. 11

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Comma 1

Prove per l'ammissione ai corsi

Comma 2

Nella prova attitudinale i candidati devono dimostrare la propria capacita' manuale di rappresentazione grafica di un manufatto di interesse storico o artistico.


Nella prova pratica i candidati devono dimostrare di conoscere, attraverso una concreta realizzazione, i procedimenti delle tecniche artistiche finalizzati alla metodologia dell'intervento di restauro, nell'ambito dell'area prescelta.


Nella prova orale i candidati devono dimostrare, anche attraverso la lettura di testi in lingua inglese, la conoscenza della storia dell'arte, dei materiali e delle tecniche di produzione artistica.


Gli stranieri devono superare una prova preliminare volta ad accertare la conoscenza della lingua italiana.


La valutazione e' espressa in decimi. Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato almeno sei decimi in quella attitudinale. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato almeno sei decimi nella prova pratica.


Al termine delle prove la commissione giudicatrice compila per ogni area messa a concorso la graduatoria, che e' approvata dal direttore dell'Istituto.


Sono idonei i candidati che abbiano conseguito una votazione complessiva non inferiore ai diciotto trentesimi, con non meno di sei decimi nella prova orale.


A parita' di punteggio precede nella graduatoria il candidato che abbia conseguito l'idoneita' in precedenti concorsi banditi dall'Istituto o dall'Opificio delle pietre dure di Firenze, o che sia in possesso di altri titoli di studio individuati nel bando.


Le graduatorie sono affisse all'albo dell'Istituto per un periodo non inferiore a quindici giorni e pubblicate nel Bollettino ufficiale degli atti del Ministero per i beni culturali e ambientali.
Dalla scadenza del termine di affissione all'albo decorrono i termini per eventuali ricorsi.


Art. 12

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Comma 1

Durata e svolgimento dei corsi

Comma 2

L'anno scolastico ha la durata di undici mesi e, di norma, inizia a novembre e termina a ottobre dell'anno successivo. Gli orari e i programmi sono definiti dagli organi della scuola.


I programmi prevedono lezioni teoriche, esercitazioni e applicazioni pratiche in laboratorio e in cantieri esterni, anche nel periodo estivo.


Per la partecipazione ai cantieri fuori sede agli studenti compete il rimborso della spesa per il viaggio, vitto e alloggio, nella misura e con le modalita' previste dalle vigenti norme in materia di trattamento economico di missione di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, per i dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato appartenenti alla quinta qualifica funzionale.


Il monte ore delle lezioni teoriche, di norma, non puo' essere superiore a quello delle applicazioni pratiche.


Art. 13

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Comma 1

Frequenza dei corsi e esami

Comma 2

La frequenza dei corsi e' gratuita ed obbligatoria.


L'ammissione all'anno successivo e all'esame di diploma sono deliberate dal consiglio didattico che valuta i risultati ottenuti dallo studente nelle discipline teoriche e nelle applicazioni pratiche.


Nelle materie di insegnamento la valutazione e' espressa in decimi e va effettuata entro il 30 giugno. Per un massimo di due insufficienze e' consentita una prova d'appello entro la conclusione dell'anno scolastico. L'insufficienza nella prova d'appello determina l'esclusione dal corso.


L'attitudine pratica dello studente e' valutata in decimi e in due tempi, sulla base delle esercitazioni e delle applicazioni pratiche svolte durante l'anno nei laboratori di restauro e nei cantieri estivi. L'insufficienza nell'attitudine pratica determina l'esclusione dal corso.


Art. 14

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Comma 1

Anno di perfezionamento e diploma

Comma 2

L'anno di perfezionamento comporta un lavoro sperimentale di restauro, pratico e teorico, la frequenza di seminari sulle problematiche conservative nell'attivita' di laboratorio, e l'elaborazione della tesi.


L'esame finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione della tesi sul lavoro svolto. Il giudizio e' espresso in centodecimi.


La commissione esaminatrice per il rilascio del diploma e' nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.


La commissione, i cui lavori, di norma, sono svolti nella sede dell'Istituto, e' composta da undici membri esperti nelle discipline attinenti agli argomenti delle tesi.


Il diploma di restauratore dei beni culturali, rilasciato dall'Istituto, costituisce titolo valutabile nei concorsi per l'accesso alle corrispondenti aree professionali, banditi dal Ministero per i beni culturali e ambientali.


Art. 15

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Comma 1

P u b b l i c i t a'

Art. 16

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Comma 1

Doveri dello studente e sanzioni disciplinari

Comma 2

Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sono applicate secondo la gravita' dell'infrazione e, con esclusione dell'ammonizione, previa contestazione scritta e sentito lo studente.


L'aver riportato una delle sanzioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 comporta la perdita della borsa di studio, ove conferita.


Art. 17

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Comma 1

Prevenzione sanitaria

Comma 2

Con la periodicita' disposta dal competente organo sanitario, gli studenti si assoggettano agli accertamenti previsti dalle vigenti disposizioni.


Il mancato assoggettamento agli accertamenti o la temporanea inabilita' dello studente determinano la sospensione dalle attivita' che comportino prestazioni esposte a rischio.


La sopravvenuta inidoneita' fisica dello studente, certificata dal competente organo, determina il definitivo allontanamento dalla scuola.


La scuola assicura il segreto professionale sulle condizioni sanitarie.


Nell'espletamento delle attivita' didattiche trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.


Art. 18

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Comma 1

Obbligo assicurativo

Comma 2

E' fatto obbligo agli studenti di stipulare, secondo le modalita' indicate dalla scuola, una polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all'espletamento delle attivita' di restauro.


Art. 19

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Comma 1

Borse di studio

Comma 2

Agli studenti possono essere conferite, a domanda e per merito, borse di studio. Le borse di studio sono attribuite dal direttore dell'Istituto secondo l'ordine di graduatoria dell'esame di ammissione o dello scrutinio annuale, sulla base della predisposizione indicata nella previsione di bilancio dell'Istituto.


Art. 20

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Comma 1

Aggiornamento

Art. 21

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Comma 1

Norme transitorie

Comma 2

I diplomi gia' rilasciati dall'Istituto sono equiparati a quelli previsti dal presente regolamento.


Art. 22

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Comma 1

Norme abrogate