Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, disciplina l'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, in conformita' ai criteri di carattere generale dettati dallo stesso decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Campo di applicazione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Organi
Comma 2
Sono altresi' organi dell'Istituto i comitati di vigilanza delle gestioni autonome di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
Art. 4
#Comma 1
Consiglio di indirizzo e vigilanza
Comma 2
Il consiglio di indirizzo e vigilanza svolge le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il consiglio di indirizzo e vigilanza elegge, nella prima seduta, il proprio presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti; su proposta del presidente elegge, tra i suoi membri, nella prima seduta, quello delegato a sostituire il presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Il funzionamento del consiglio di indirizzo e vigilanza, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, e' disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validita' delle sedute del consiglio e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
Il consiglio di indirizzo e vigilanza, in coerenza con la natura delle proprie funzioni di programmazione, di indirizzo e di vigilanza, puo' avvalersi della struttura per la pianificazione strategica e la formazione del bilancio.
Art. 5
#Comma 1
Consiglio di amministrazione
Comma 2
Il funzionamento del consiglio di amministrazione, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, e' disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validita' delle sedute del consiglio e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
Art. 6
#Comma 1
Collegio dei sindaci
Comma 2
Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
I componenti del collegio sindacale intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione, del consiglio di indirizzo e vigilanza e dei comitati istituiti dall'articolo 4, comma 3, del citato decreto.
Art. 8
#Comma 1
Comitati di vigilanza delle gestioni
Comma 2
I comitati di vigilanza delle gestioni autonome, istituiti dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e durano in carica quattro anni.
I comitati di vigilanza sono regolarmente costituiti con la maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
I comitati sono, di regola, convocati ogni bimestre e, in seduta straordinaria, tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno la meta' dei componenti.
Avverso gli atti assunti dall'Istituto in materia di iscrizione, ricongiunzione e riscatto, determinazione della retribuzione annua pensionabile e di contributi, nonche' in tema di prestazioni e' ammesso ricorso ai comitati di vigilanza delle gestioni. Si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sui ricorsi gerarchici.
Art. 9
#Comma 1
Norme transitorie e finali
Comma 2
L'Istituto continua ad applicare le norme regolamentari adottate in materia di procedimento amministrativo dagli enti, casse ed istituto soppressi fino all'emanazione di nuovi regolamenti unitari da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
La relazione annuale di cui all'articolo 56, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, deve essere trasmessa anche al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto - legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.