La commissione per la gestione del fondo e l'assegnazione dei contributi e' costituita da sei componenti con qualifica dirigenziale: due in rappresentanza del Ministero del tesoro, di cui uno con funzioni di presidente, due del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e due del Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. E' previsto un supplente per ciascuna delle tre amministrazioni. Con provvedimento del Ministro del tesoro viene istituito l'ufficio di segreteria.
Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno quattro dei suoi componenti, rappresentanti, comunque, le tre amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
Il Ministero del tesoro e la commissione informano il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiraket delle deliberazioni adottate e degli atti relativi ai beneficiari del fondo.
La commissione per la gestione del fondo e l'assegnazione dei contributi e' costituita da sei componenti con qualifica dirigenziale: due in rappresentanza del Ministero del tesoro, di cui uno con funzioni di presidente, due del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e due del Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. E' previsto un supplente per ciascuna delle tre amministrazioni. Con provvedimento del Ministro del tesoro viene istituito l'ufficio di segreteria.
Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno quattro dei suoi componenti, rappresentanti, comunque, le tre amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
Il Ministero del tesoro e la commissione informano il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiraket delle deliberazioni adottate e degli atti relativi ai beneficiari del fondo.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha disposto (con l'art. 1, comma 865, lettera c)) che "Le disposizioni di cui al comma 864 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 15, comma 10-bis, della legge 7 marzo 1996, n. 108.
A decorrere dalla stessa data sono abrogati: [...]
c) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315.