DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 315/1997 - Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

Numero 315 Anno 1997 GU 19.09.1997 Codice 097G0353

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-11;315

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Definizioni

Art. 2

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Comma 1

Soggetti beneficiari del contributo

Art. 3

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Comma 1

Elenco delle fondazioni ed associazioni riconosciute

Comma 2

E' istituito presso il Ministero del tesoro l'elenco delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura.


La domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e' presentata al Ministero del tesoro ed e' corredata della documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni indicate al comma 2. Alla domanda deve essere allegata copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto.


Il Ministro del tesoro dispone la cancellazione dall'elenco di cui al comma 1 quando viene meno una delle condizioni indicate al comma 2 o quando risultano gravi violazioni di norme di legge, trasmettendo copia del provvedimento al Ministero dell'interno. Il provvedimento di cancellazione deve essere motivato e viene adottato previa contestazione degli addebiti da parte del Ministero del tesoro. Il soggetto interessato puo' presentare deduzioni entro trenta giorni dalla contestazione degli addebiti.


E' istituito presso il Ministero del tesoro l'elenco delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura.


La domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e' presentata al Ministero del tesoro ed e' corredata della documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni indicate al comma 2. Alla domanda deve essere allegata copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto.


Il Ministro del tesoro dispone la cancellazione dall'elenco di cui al comma 1 quando viene meno una delle condizioni indicate al comma 2 o quando risultano gravi violazioni di norme di legge, trasmettendo copia del provvedimento al Ministero dell'interno. Il provvedimento di cancellazione deve essere motivato e viene adottato previa contestazione degli addebiti da parte del Ministero del tesoro. Il soggetto interessato puo' presentare deduzioni entro trenta giorni dalla contestazione degli addebiti.
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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha disposto (con l'art. 1, comma 865, lettera c)) che "Le disposizioni di cui al comma 864 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 15, comma 10-bis, della legge 7 marzo 1996, n. 108.
A decorrere dalla stessa data sono abrogati: [...]
c) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315.


Art. 4

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Comma 1

Domande di concessione del contributo da parte delle fondazioni ed associazioni riconosciute

Comma 2

La domanda deve essere inviata: per la prima applicazione del presente regolamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento; per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ciascun anno. La documentazione, per il primo anno, puo' essere prodotta entro i trenta giorni successivi alla presentazione della domanda.


La domanda deve essere inviata: per la prima applicazione del presente regolamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento; per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ciascun anno. La documentazione, per il primo anno, puo' essere prodotta entro i trenta giorni successivi alla presentazione della domanda.
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha disposto (con l'art. 1, comma 865, lettera c)) che "Le disposizioni di cui al comma 864 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 15, comma 10-bis, della legge 7 marzo 1996, n. 108.
A decorrere dalla stessa data sono abrogati: [...]
c) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315.


Art. 5

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Comma 1

Ripartizione della quota del fondo di spettanza delle fondazioni ed associazioni riconosciute

Comma 2

La ripartizione della quota del fondo di spettanza delle fondazioni ed associazioni riconosciute e' effettuata dalla commissione, di cui all'articolo 15, comma 8, della legge, in proporzione alla consistenza dei mezzi patrimoniali destinati da parte del soggetto richiedente alla prestazione di garanzia, tenuto conto dell'ambito territoriale di operativita' e dell'attivita' svolta per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del presente regolamento, si avra' riguardo anche al volume di garanzie rilasciate a valere sui contributi ottenuti.


Il contributo erogabile a favore di ciascuno dei suddetti beneficiari non puo' comunque essere superiore a lire tre miliardi.


La ripartizione della quota del fondo di spettanza delle fondazioni ed associazioni riconosciute e' effettuata dalla commissione, di cui all'articolo 15, comma 8, della legge, in proporzione alla consistenza dei mezzi patrimoniali destinati da parte del soggetto richiedente alla prestazione di garanzia, tenuto conto dell'ambito territoriale di operativita' e dell'attivita' svolta per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del presente regolamento, si avra' riguardo anche al volume di garanzie rilasciate a valere sui contributi ottenuti.


Il contributo erogabile a favore di ciascuno dei suddetti beneficiari non puo' comunque essere superiore a lire tre miliardi. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha disposto (con l'art. 1, comma 865, lettera c)) che "Le disposizioni di cui al comma 864 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 15, comma 10-bis, della legge 7 marzo 1996, n. 108.
A decorrere dalla stessa data sono abrogati: [...]
c) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315.


Art. 6

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Comma 1

Domanda di concessione del contributo da parte dei confidi

Comma 2

La domanda deve essere inviata: per la prima applicazione del presente regolamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento; per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ciascun anno. La documentazione, per il primo anno, puo' essere prodotta entro i trenta giorni successivi alla presentazione della domanda.


La domanda deve essere inviata: per la prima applicazione del presente regolamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento; per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ciascun anno. La documentazione, per il primo anno, puo' essere prodotta entro i trenta giorni successivi alla presentazione della domanda.
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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha disposto (con l'art. 1, comma 865, lettera c)) che "Le disposizioni di cui al comma 864 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 15, comma 10-bis, della legge 7 marzo 1996, n. 108.
A decorrere dalla stessa data sono abrogati: [...]
c) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315.


Art. 7

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Comma 1

Caratteristiche del fondo speciale antiusura costituito dai confidi

Comma 2

La garanzia del fondo speciale antiusura puo' essere deliberata dal confidi se vi e' per lo stesso finanziamento a medio termine o incremento della linea di credito a breve termine richiesto, una garanzia del confidi a valere sul proprio fondo rischi ordinario, rilasciata in base ai criteri fissati nello statuto del confidi stesso.


La garanzia del fondo speciale antiusura puo' essere deliberata dal confidi se vi e' per lo stesso finanziamento a medio termine o incremento della linea di credito a breve termine richiesto, una garanzia del confidi a valere sul proprio fondo rischi ordinario, rilasciata in base ai criteri fissati nello statuto del confidi stesso.
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha disposto (con l'art. 1, comma 865, lettera c)) che "Le disposizioni di cui al comma 864 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 15, comma 10-bis, della legge 7 marzo 1996, n. 108.
A decorrere dalla stessa data sono abrogati: [...]
c) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315.


Art. 8

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Comma 1

Ripartizione della quota del fondo di spettanza dei confidi

Comma 2

La ripartizione della quota del fondo di spettanza dei confidi e' effettuata dalla commissione, di cui all'articolo 15, comma 8, della legge, in proporzione alla consistenza patrimoniale del fondo speciale antiusura, tenuto conto dell'ambito territoriale di operativita' e settore economico di competenza. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del presente regolamento, si avra' riguardo anche al volume di garanzie rilasciate a valere sui contributi ottenuti.


Il contributo erogabile a favore di ciascun confidi non puo' superare di dieci volte l'ammontare del fondo speciale antiusura e, comunque, non puo' essere superiore a lire cinque miliardi.


La ripartizione della quota del fondo di spettanza dei confidi e' effettuata dalla commissione, di cui all'articolo 15, comma 8, della legge, in proporzione alla consistenza patrimoniale del fondo speciale antiusura, tenuto conto dell'ambito territoriale di operativita' e settore economico di competenza. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del presente regolamento, si avra' riguardo anche al volume di garanzie rilasciate a valere sui contributi ottenuti.


Il contributo erogabile a favore di ciascun confidi non puo' superare di dieci volte l'ammontare del fondo speciale antiusura e, comunque, non puo' essere superiore a lire cinque miliardi.
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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha disposto (con l'art. 1, comma 865, lettera c)) che "Le disposizioni di cui al comma 864 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 15, comma 10-bis, della legge 7 marzo 1996, n. 108.
A decorrere dalla stessa data sono abrogati: [...]
c) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315.


Art. 9

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Comma 1

Concessione del contributo

Comma 2

La commissione di cui all'articolo 15, comma 8, della legge, delibera l'assegnazione del contributo per gli importi che risultano dalla applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli.


L'erogazione del contributo, sulla base delle assegnazioni deliberate dalla commissione di cui al precedente comma, e' effettuata mediante ordinativi di pagamento del presidente della commissione stessa intestati ai soggetti beneficiari del contributo, a valere sul capitolo 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.


Gli interessi derivanti dal deposito del contributo affluiscono nel fondo antiusura, al netto delle spese di gestione.


La commissione di cui all'articolo 15, comma 8, della legge, delibera l'assegnazione del contributo per gli importi che risultano dalla applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli.


L'erogazione del contributo, sulla base delle assegnazioni deliberate dalla commissione di cui al precedente comma, e' effettuata mediante ordinativi di pagamento del presidente della commissione stessa intestati ai soggetti beneficiari del contributo, a valere sul capitolo 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.


Gli interessi derivanti dal deposito del contributo affluiscono nel fondo antiusura, al netto delle spese di gestione.
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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha disposto (con l'art. 1, comma 865, lettera c)) che "Le disposizioni di cui al comma 864 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 15, comma 10-bis, della legge 7 marzo 1996, n. 108.
A decorrere dalla stessa data sono abrogati: [...]
c) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315.


Art. 10

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Comma 1

Relazione sull'operativita'

Comma 2

Entro sei mesi dalla cessazione dell'attivita', scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi dei suddetti enti il contributo non impegnato per la concessione di garanzie, comprensivo degli interessi maturati, deve essere restituito mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato. Per le somme impegnate la restituzione dovra' avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di quest'ultimo termine devono essere restituite le somme eventualmente recuperate dopo l'escussione delle garanzie.


Entro sei mesi dalla cessazione dell'attivita', scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi dei suddetti enti il contributo non impegnato per la concessione di garanzie, comprensivo degli interessi maturati, deve essere restituito mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato. Per le somme impegnate la restituzione dovra' avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di quest'ultimo termine devono essere restituite le somme eventualmente recuperate dopo l'escussione delle garanzie.
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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha disposto (con l'art. 1, comma 865, lettera c)) che "Le disposizioni di cui al comma 864 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 15, comma 10-bis, della legge 7 marzo 1996, n. 108.
A decorrere dalla stessa data sono abrogati: [...]
c) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315.


Art. 11

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Comma 1

Commissione per la gestione del fondo e l'assegnazione dei contributi

Comma 2

La commissione per la gestione del fondo e l'assegnazione dei contributi e' costituita da sei componenti con qualifica dirigenziale: due in rappresentanza del Ministero del tesoro, di cui uno con funzioni di presidente, due del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e due del Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. E' previsto un supplente per ciascuna delle tre amministrazioni. Con provvedimento del Ministro del tesoro viene istituito l'ufficio di segreteria.


Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno quattro dei suoi componenti, rappresentanti, comunque, le tre amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente.


Il Ministero del tesoro e la commissione informano il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiraket delle deliberazioni adottate e degli atti relativi ai beneficiari del fondo.


La commissione per la gestione del fondo e l'assegnazione dei contributi e' costituita da sei componenti con qualifica dirigenziale: due in rappresentanza del Ministero del tesoro, di cui uno con funzioni di presidente, due del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e due del Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. E' previsto un supplente per ciascuna delle tre amministrazioni. Con provvedimento del Ministro del tesoro viene istituito l'ufficio di segreteria.


Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno quattro dei suoi componenti, rappresentanti, comunque, le tre amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente.


Il Ministero del tesoro e la commissione informano il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiraket delle deliberazioni adottate e degli atti relativi ai beneficiari del fondo.

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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha disposto (con l'art. 1, comma 865, lettera c)) che "Le disposizioni di cui al comma 864 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 15, comma 10-bis, della legge 7 marzo 1996, n. 108.
A decorrere dalla stessa data sono abrogati: [...]
c) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315.