DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori.

Numero 297 Anno 1997 GU 12.09.1997 Codice 097G0340

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;297

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Acquaviti

Art. 1

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Comma 1

Definizione

Comma 2

Ai fini del presente regolamento, si intende per "acquavite" la bevanda spiritosa ottenuta dalla distillazione di fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, in modo che la bevanda mantenga i principi aromatici delle sostanze fermentate.


Ferme restando le norme contenute nel regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989, relative alla definizione, designazione e alla presentazione delle bevande spiritose, la produzione e la commercializzazione delle acquaviti sono disciplinate dal presente regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trasmessi.


Comma 3

Capo II - Acquaviti di frutta

Art. 3

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Comma 1

Aggiunte e invecchiamento

Comma 2

Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 del presente regolamento, nella preparazione delle acquaviti di frutta e' consentita l'aggiunta del frutto intero dalla cui distillazione e' stata ottenuta la bevanda.


La durata dell'invecchiamento, effettuato in magazzini soggetti al regime di deposito fiscale, puo' essere indicata nella presentazione e nella promozione della bevanda e deve essere espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi.


Qualora il prodotto sottoposto ad invecchiamento e' trasferito in diverso idoneo magazzino della stessa o di altra ditta, il periodo di invecchiamento gia' maturato si cumula con quello successivo, purche' le operazioni di trasferimento siano previamente comunicate agli organi di controllo, e siano completate, in regime di vigilanza fiscale, entro il tempo strettamente necessario.


Comma 3

Capo III - Brandy italiano

Art. 5

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Comma 1

Definizione

Comma 2

La denominazione "brandy italiano" e' riservata all'acquavite ottenuta in Italia dalla distillazione di vino proveniente da uve coltivate e vinificate nel territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera e), e dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1576/89, e invecchiata almeno dodici mesi in magazzini ubicati nel territorio nazionale, soggetti al regime di deposito fiscale, in recipienti di quercia non verniciati ne' rivestiti. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del legno dei recipienti.


Il trasferimento del prodotto sottoposto ad invecchiamento e' consentito alle condizioni previste dall'articolo 3, comma 3.


Art. 7

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Comma 1

Titolo alcolometrico

Comma 2

Per poter essere immesso al consumo il brandy italiano deve avere un titolo alcolometrico non inferiore a 38 per cento in volume.


Il titolo alcolometrico volumico per il consumo e' ottenuto mediante diluizione con acqua conforme alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.


Comma 3

Capo IV - Grappa

Art. 9

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Comma 1

Definizione

Comma 2

La denominazione "grappa" e' riservata esclusivamente all'acquavite di vinaccia ottenuta da materie prime ricavate da uve prodotte e vinificate in Italia, distillate in impianti ubicati nel territorio nazionale, e rispondente alle prescrizioni contenute nel presente regolamento.


Art. 10

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Comma 1

Produzione

Comma 2

La grappa e' ottenuta per distillazione, direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco, di vinacce fermentate o semifermentate.


Nella produzione della grappa e' consentito l'impiego di fecce liquide naturali di vino nella misura massima di 25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate. La quantita' di alcole proveniente dalle fecce non puo' superare il 35 per cento della quantita' totale di alcole nel prodotto finito.


L'impiego delle fecce liquide naturali di vino puo' avvenire mediante aggiunta delle fecce alle vinacce prima del passaggio in distillazione, o mediante disalcolazione in parallelo della vinaccia e delle fecce e invio alla distillazione della miscela delle due flemme, o mediante disalcolazione separata delle vinacce e delle fecce e successivo invio diretto alla distillazione della miscela delle flemme. Dette operazioni devono essere effettuate nella medesima distilleria di produzione.


La distillazione delle vinacce fermentate o semifermentate, in impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86 per cento in volume. Entro tale limite e' consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto.


L'osservanza dei limiti previsti al comma 2 deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico delle vinacce, delle fecce liquide naturali di vino avviate alla distillazione, nonche' delle flemme, nel caso in cui l'avvio di queste ultime alla distillazione sia effettuato successivamente alla loro produzione.


Art. 11

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Comma 1

Titolo alcolometrico

Comma 2

Per poter essere immessa al consumo la grappa deve avere un titolo alcolometrico non inferiore a 37,5 per cento in volume.


Il titolo alcolometrico volumico per il consumo e' ottenuto mediante diluizione con acqua conforme alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.


Art. 12

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Comma 1

Aggiunte

Comma 2

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), devono essere riportate nella denominazione di vendita della grappa.


Art. 13

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Comma 1

Invecchiamento

Comma 2

Nella presentazione e nella promozione e' consentito l'uso dei termini "vecchia" o "invecchiata" per la grappa sottoposta ad invecchiamento, in recipienti di legno non verniciati ne' rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici mesi in regime di deposito fiscale in impianti ubicati nel territorio nazionale. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del legno dei recipienti.


E' consentito, altresi', l'uso dei termini "riserva" o "stravecchia" per la grappa invecchiata almeno 18 mesi, alle condizioni di cui al comma 1.


Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, puo' essere specificata la durata dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi.


Il trasferimento del prodotto sottoposto ad invecchiamento e' consentito alle condizioni previste dall'articolo 3, comma 3.


Art. 15

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Comma 1

Assemblaggio

Comma 2

E' ammessa la miscelazione fra grappe che differiscano tra loro, purche', il prodotto finito venga posto in vendita con la sola denominazione "grappa".


La miscelazione puo' essere effettuata anche fra grappe aventi diverso periodo di invecchiamento. Nella presentazione e nella promozione del prodotto ottenuto l'eventuale indicazione dell'invecchiamento deve essere riferita alla componente che ha maturato la durata minore.


Comma 3

Capo V - Liquori

Comma 4

Capo VI - Disposizioni comuni

Art. 18

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Comma 1

Etichettatura

Comma 2

Fatte salve le norme previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, la presentazione e l'etichettatura delle bevande di cui agli articoli precedenti sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo.


Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), e dell'articolo 16 la provenienza delle materie prime deve essere comprovata mediante l'uso di registri vidimati in cui siano riportati i dati relativi alla denominazione delle varieta' dei vitigni utilizzati, alle quantita' acquistate, alle quantita' giornaliere utilizzate e alle quantita' di prodotti finiti ottenuti espresse in anidro e in idrato.


La denominazione di vendita della grappa puo' essere completata con riferimenti geografici diversi da quelli figuranti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1576/89, cosi' come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 17/9/1997, n. 217 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.


Art. 19

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Comma 1

Vigilanza e controllo

Comma 2

Fatti salvi i controlli di natura fiscale e quelli igienicosanitari, la vigilanza sulla produzione e sulla commercializzazione delle bevande spiritose e' effettuata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero per le politiche agricole, avvalendosi, rispettivamente, degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA) e dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi, nonche', previa intesa, delle strutture e dei mezzi di altre amministrazioni dello Stato, conformemente alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, recante attuazione della direttiva 89/307/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.


Art. 20

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Comma 1

Sanzioni

Art. 22

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Comma 1

Norme transitorie

Comma 2

I prodotti non conformi alle disposizioni del presente regolamento possono essere posti in vendita fino al 31 dicembre 1998, purche' conformi alle disposizioni precedentemente in vigore.