Il presente decreto disciplina la produzione, il commercio e la vendita degli "aromi" impiegati o destinati ad essere impiegati nei o sui prodotti alimentari per conferire loro odore, gusto o entrambi e dei materiali di base utilizzati per la produzione degli aromi.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Campo di applicazione
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Additivi, diluenti e solventi degli aromi
Comma 2
Gli aromi possono contenere prodotti alimentari e possono essere addizionati con gli additivi, i diluenti ed i solventi indicati nell'allegato I, alle condizioni e con le limitazioni stabilite nell'allegato stesso.
Gli additivi, i diluenti ed i solventi di cui al comma 1 devono rispondere alle caratteristiche di purezza stabilite nei decreti ministeriali emanati dal Ministero della sanita' ai sensi degli articoli 5, primo comma, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e, ove manchino, a quelle fissate dalla Farmacopea ufficiale.
Art. 4
#Comma 1
Miscele di aromi ed additivi
Comma 2
La produzione e la commercializzazione delle preparazioni nelle quali gli aromi sono miscelati con gli additivi alimentari sono consentite solo per l'impiego negli alimenti nei quali e' autorizzato l'uso degli stessi additivi.
Art. 5
#Comma 1
Requisiti generali e specifici di purezza
Comma 2
Gli aromi di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), devono possedere i requisiti di purezza di cui all'allegato III.
Art. 6
#Comma 1
L i m i t a z i o n i
Comma 2
L'impiego degli aromi non deve comportare la presenza, nei prodotti alimentari immessi in commercio, delle sostanze indesiderabili che figurano nell'allegato IV in quantita' superiori a quelle stabilite nell'allegato stesso.
L'impiego degli aromi e di altri ingredienti alimentari che hanno proprieta' aromatizzanti non deve comportare la presenza delle sostanze che figurano nell'allegato V in quantita' superiori a quelle stabilite nell'allegato stesso.
L'impiego delle sostanze aromatizzanti indicate nell'allegato VI, e' assoggettato alle limitazioni stabilite nell'allegato stesso.
Per i prodotti alimentari per i quali specifiche norme prevedono l'aromatizzazione con soli aromi naturali, e' consentito l'impiego anche delle sostanze aromatizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2), fatto salvo quanto previsto dal Regolamento CEE n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose nonche' dal Regolamento CEE n. 1601/91 del Consiglio del 10 giugno 1991 relativo alla definizione, designazione e presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.
Art. 7
#Comma 1
Aromatizzanti artificiali
Comma 2
Per l'aromatizzazione degli alimenti e' consentito impiegare gli aromatizzanti artificiali riportati nell'allegato VII, alle condizioni stabilite nell'allegato stesso.
Gli aromatizzanti artificiali di cui al comma 1 devono rispondere ai requisiti di purezza stabiliti nell'allegato VIII.
Art. 8
#Comma 1
Etichettatura degli aromi non destinati al consumatore finale
Comma 2
Il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione che abbia lo stesso significato, puo' essere usato soltanto per gli aromi la cui componente aromatizzante contenga esclusivamente le sostanze aromatizzanti definite all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 1) e le preparazioni aromatiche definite nell'art. 2, comma 1, lettera c), o entrambe.
Se la denominazione di vendita dell'aroma contiene un riferimento ad un prodotto alimentare o ad una fonte di aromi, il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione che abbia lo stesso significato puo' essere usato soltanto se la componente aromatizzante sia stata ottenuta mediante procedimenti fisici o mediante procedimenti enzimatici o microbiologici o mediante procedimenti tradizionali di preparazione dei prodotti alimentari unicamente o quasi unicamente a partire dall'alimento o dalla fonte di aromi considerati.
In deroga al comma 1, le indicazioni di cui alle lettere d) , e) ed f) dello stesso comma possono figurare soltanto su un documento relativo al prodotto, il quale deve accompagnare o precedere la consegna, a condizione che l'indicazione "per la fabbricazione di prodotti alimentari e non destinato al dettaglio" sia apposta visibilmente sull'imballaggio o sul contenitore del prodotto in questione.
Le miscele di aromi e di additivi di cui all'art. 4 devono altresi' riportare la dizione: "da utilizzare esclusivamente", seguita dalla denominazione degli alimenti cui la miscela e' destinata.
Le indicazioni devono essere riportate in lingua italiana a meno che l'informazione dell'acquirente non sia altrimenti garantita;
dette indicazioni possono essere fornite in piu' lingue.
Le indicazioni devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
Art. 9
#Comma 1
Etichettatura degli aromi destinati al consumatore finale
Comma 2
Il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione che abbia un significato ragionevolmente equivalente puo' essere usato soltanto per gli aromi la cui componente aromatizzante contenga esclusivamente le sostanze aromatizzanti quali definite all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 1) ((, o le preparazioni aromatiche definite all'art. 2)) comma 1, lettera c), o entrambe.
Se la denominazione di vendita dell'aroma contiene un riferimento ad un prodotto alimentare o ad una fonte di aromi, il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione che abbia un significato sensibilmente equivalente puo' essere usato soltanto se la componente aromatizzante sia stata ottenuta mediante opportuni processi fisici, enzimatici o microbiologici oppure mediante processi tradizionali di preparazione dei prodotti alimentari unicamente o quasi unicamente a partire dall'alimento o dalla fonte di aromi considerati.
Le indicazioni devono essere riportate in lingua italiana; dette indicazioni possono essere fornite in piu' lingue.
Le indicazioni devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
Art. 10
#Comma 1
Aromi destinati ad altri Paesi
Comma 2
Le norme del presente decreto non si applicano agli aromi destinati agli altri Paesi nonche' a quelli impiegati per l'aromatizzazione di alimenti destinati agli altri Paesi.
La produzione degli aromi di cui al comma 1 e' subordinata all'obbligo della comunicazione preventiva all'autorita' sanitaria competente per territorio, informandone il Ministero della sanita'.
E' altresi' subordinata all'obbligo della comunicazione preventiva all'autorita' sanitaria competente per territorio, informandone il Ministero della sanita', la produzione di alimenti, con l'aggiunta di aromi di cui al comma 1, destinati agli altri Paesi.
Art. 11
#Comma 1
D e c r e t a z i o n e
Comma 2
1. Il Ministro della sanita', ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore di sanita', adotta, con proprio regolamento, in attuazione di disposizioni comunitarie, prescrizioni riguardanti:
a) le fonti di aromi composti da prodotti alimentari nonche' da erbe e da spezie normalmente considerate come alimenti;
b) le fonti di aromi composti da materie prime vegetali o animali non considerate normalmente come alimenti;
c) le sostanze aromatizzanti ottenute da materie prime vegetali o animali mediante opportuni procedimenti fisici oppure mediante procedimenti enzimatici o microbiologici;
d) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica oppure isolate chimicamente e chimicamente identiche a sostanze aromatizzanti contenute naturalmente nei prodotti alimentari nonche' nelle erbe e nelle spezie normalmente considerate come alimenti;
e) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica oppure isolate chimicamente e chimicamente identiche a sostanze aromatizzanti contenute naturalmente nelle materie prime vegetali o animali non considerate normalmente come alimenti;
f) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi oppure isolate chimicamente, diverse da quelle di cui ai precedenti punti d) ed f);
g) i materiali di base impiegati per la produzione di aromatizzanti di affumicatura oppure di aromatizzanti di trasformazione, nonche' le condizioni di reazione impiegate per la loro preparazione;
h) l'impiego ed i metodi di produzione degli aromi, compresi i procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici per la produzione delle sostanze aromatizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punto 1 e lettera c);
i) gli addittivi necessari per il magazzinaggio e l'impiego degli aromi;
l) i coadiuvanti tecnologici che possono essere impiegati nella produzione degli aromi;
m) i prodotti impiegati per diluire e sciogliere gli aromi.
2. Il Ministro della sanita', ai sensi dell'art. 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore di sanita', adotta, con proprio regolamento, in attuazione di disposizioni comunitarie, prescrizioni riguardanti:
a) i metodi di analisi e le modalita' per il prelievo dei campioni;
b) i criteri microbiologici applicabili agli aromi;
c) i criteri specifici di purezza;
d) i criteri di definizione relativi alle denominazioni piu' specifiche di cui all'art. 8, comma 1, lettera b).
Art. 12
#Comma 1
Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 e al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462.
Art. 13
#Comma 1
Gli aromi prodotti in conformita' alle disposizioni del decreto ministeriale 31 marzo 1965, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 24 luglio 1990, n. 252, possono essere commercializzati per sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Qualora gli aromi di cui al comma 1 siano destinati al consumatore finale la commercializzazione e' consentita fino al 31 dicembre 1993.
I prodotti alimentari fabbricati entro dodici mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto con gli aromi di cui al comma 1 possono essere commercializzati fino al loro completo smaltimento.
Art. 14
#Comma 1
S a n z i o n i
Comma 2
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i contravventori alle disposizioni degli articoli 3, commi 1 e 2; 4; 5;
6, commi 1, 2 e 3; 7 sono puniti con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda da lire sessantamila a lire sessanta milioni.
I contravventori alle disposizioni degli articoli 8 e 9 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e cinquecentomila a lire nove milioni.
I contravventori alle disposizioni dell'art. 10, commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.