DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 294/1997 - Regolamento recante norme sulla Scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze.

Regolamento recante norme sulla Scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze.

Numero 294 Anno 1997 GU 10.09.1997 Codice 097G0326

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;294

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Scuola di restauro

Comma 2

La Scuola di restauro, prevista dalla legge 20 gennaio 1992, n. 57, ha sede presso l'Opificio delle pietre dure. Essa ha il compito di formare restauratori secondo le modalita' di cui all'articolo 2 del presente regolamento.


La Scuola di restauro e l'Opificio delle pietre dure sono piu' avanti detti, rispettivamente, Scuola e Opificio.


La Direzione dei corsi speciali di insegnamento, istituiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1992, n. 57, e' riservata alla Scuola.


Art. 4

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Comma 1

Soprintendente dell'Opificio e direttore della Scuola

Comma 2

Il soprintendente dell'Opificio stipula le convenzioni con istituti universitari, con altri istituti specializzati, con le regioni e con gli enti locali, previste dall'articolo 2 della legge 20 gennaio 1992, n. 57.


Il direttore della Scuola e' nominato tra i funzionari tecnico - scientifici dal soprintendente dell'Opificio, sentito il consiglio didattico. L'incarico ha durata quadriennale, puo' essere rinnovato e non e' incompatibile con l'espletamento di altri compiti all'interno dell'Opificio.


Il direttore della Scuola propone, sentito il consiglio didattico, le iniziative riguardanti le attivita' di cui agli articoli 2, 3 e 5 della legge 20 gennaio 1992, n. 57; provvede all'attuazione dei programmi di insegnamento proposti dal consiglio didattico; organizza i singoli corsi e ne cura il puntuale svolgimento; esercita funzioni di coordinamento dei docenti e del personale di supporto alle attivita' didattiche; e' responsabile del buon andamento delle attivita' didattiche.


Il direttore della Scuola, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale di un ufficio di segreteria.


Art. 5

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Comma 1

Consiglio didattico

Comma 2

Il consiglio didattico e' presieduto dal soprintendente dell'Opificio ed e' composto dal direttore della Scuola e da tutti i docenti. Si articola in sezioni composte dai docenti dei singoli anni di corso.


Il consiglio didattico si riunisce, di norma, ogni sei mesi nonche', in caso di motivata necessita' o urgenza, su richiesta del soprintendente dell'Opificio, del direttore della Scuola o di almeno un quinto dei componenti.


Il consiglio didattico puo' riunirsi in commissione ristretta, rappresentativa di tutte le professionalita' presenti all'interno del consiglio stesso, al fine di approfondire singole questioni.


Art. 6

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Comma 1

Personale docente

Comma 2

Gli incarichi di docenza sono conferiti annualmente con provvedimento del Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta del soprintendente dell'Opificio, fra il personale di cui all'articolo 5 della legge 20 gennaio 1992, n. 57.


Gli incarichi di docenza, di norma, sono alternati con l'espletamento di altri compiti all'interno dell'Opificio.


Per particolari materie, per le quali non esistono o sono insufficienti specifiche competenze all'interno del Ministero per i beni culturali e ambientali, gli incarichi di docenza sono conferiti, con le modalita' di cui al comma 1, a esperti di riconosciuta qualificazione professionale.


Gli incarichi di docenza sono conferiti secondo il criterio della professionalita' attinente alla materia di insegnamento valutata in relazione ai precedenti incarichi di insegnamento, alle pubblicazioni, ai lavori originali, ai corsi di formazione e all'attivita' lavorativa prestata.


La Scuola garantisce, nell'ambito delle finalita' e dei compiti istituzionali, la liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca.


Art. 7

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Comma 1

Corsi e materie di insegnamento

Comma 2

I corsi hanno durata quadriennale e sono articolati in un triennio di insegnamenti fondamentali e in un anno di perfezionamento.


Le materie di insegnamento e il numero delle ore sono determinati nell'allegato piano di studi che e' periodicamente aggiornato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta del consiglio didattico, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.


Art. 8

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Comma 1

Modalita' di accesso e requisiti per l'ammissione ai concorsi

Comma 2

Alla Scuola si accede mediante concorso pubblico per esami, indetto dal Ministero per i beni culturali e ambientali, di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Il bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Le pratiche per l'ammissione al concorso dei cittadini non comunitari devono essere svolte tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che hanno sede nel Paese di residenza del candidato.


I requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda. I vincitori dovranno certificarne il possesso prima dell'inizio dei corsi.


Art. 9

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Comma 1

Posti messi a concorso

Comma 2

Il numero dei posti messi annuamente a concorso e' determinato nel bando, secondo le indicazioni del consiglio didattico, tenendo conto delle possibilita' operative dell'Opificio. I posti sono distinti per settori.


I settori sono:
1) conservazione dei materiali lapidei;
2) conservazione del mosaico e del commesso in pietre dure;
3) conservazione dei materiali ceramici e plastici;
4) conservazione di oreficeria e glittica;
5) conservazione dei bronzi e delle armi antiche;
6) conservazione delle sculture lignee policrome;
7) conservazione dei dipinti;
8) conservazione delle pitture murali;
9) conservazione dei disegni e stampe;
10) conservazione degli arazzi e tappeti;
11) conservazione dei tessuti.


I settori possono essere ampliati, modificati o aggregati per aree su proposta del consiglio didattico, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, tenendo anche conto delle formulazioni dei bandi di concorso della pubblica amministrazione.


Art. 10

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Comma 1

Commissione giudicatrice

Comma 2

La commissione giudicatrice e' nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.


Per la prova attitudinale di cui all'articolo 11, comma 2, la commissione e' integrata da un membro aggiunto scelto fra i docenti di disegno della Scuola o designato tra quelli in servizio presso il Ministero per i beni culturali e ambientali.


I componenti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 non possono fare parte della commissione per due anni consecutivi, salvo il caso di comprovata necessita'.


Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del Ministero per i beni culturali e ambientali, con qualifica funzionale non inferiore alla settima.


La commissione delibera a maggioranza dei componenti. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.


Art. 11

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Comma 1

Prove per l'ammissione ai corsi

Comma 2

Nella prova attitudinale i candidati devono dimostrare la propria capacita' manuale di rappresentazione grafica di un manufatto di interesse storico - artistico.


Nella prova pratica i candidati devono dimostrare di conoscere, attraverso una concreta realizzazione, i procedimenti delle tecniche artistiche nell'ambito della ripartizione operativa prescelta.


Nella prova orale i candidati devono dimostrare, anche attraverso la lettura di testi in lingua inglese, la conoscenza di elementi della storia dell'arte, di elementi delle discipline di insegnamento dei corsi e delle tecniche di produzione artistica.


Gli stranieri devono superare una prova preliminare volta ad accertare la conoscenza della lingua italiana.


La valutazione e' espressa in decimi. Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi in quella attitudinale. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova pratica.


Al termine delle prove la commissione giudicatrice compila, per ogni settore messo a concorso, la graduatoria che e' approvata dal presidente della commissione.


Sono idonei i candidati che abbiano conseguito una votazione complessiva non inferiore ai ventuno trentesimi, con non meno di sette decimi nella prova orale.


A parita' di punteggio precede nella graduatoria il candidato che abbia conseguito l'idoneita' in precedenti concorsi banditi dall'Opificio o dall'Istituto centrale per il restauro.


Le graduatorie sono affisse all'albo dell'Opificio per un periodo non inferiore a quindici giorni e pubblicate sul bollettino ufficiale degli atti del Ministero per i beni culturali e ambientali.
Dalla scadenza del termine di affissione all'albo decorrono i termini per eventuali ricorsi.


Art. 12

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Comma 1

Durata e svolgimento dei corsi

Comma 2

L'anno scolastico ha di norma la durata di undici mesi e inizia a gennaio e termina a dicembre.


Gli orari e i programmi sono definiti dagli organi della Scuola.
I programmi prevedono lezioni teoriche, esercitazioni e applicazioni pratiche in laboratorio e in cantieri esterni, anche nel periodo estivo.


Per la partecipazione ai cantieri fuori sede agli studenti compete il rimborso della spesa per il viaggio, vitto e alloggio, nella misura e con le modalita' previste dalle vigenti norme in materia di trattamento economico di missione di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, per i dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato appartenenti alla quinta qualifica funzionale.


Il monte ore delle lezioni teoriche, di norma, non puo' essere superiore a quello delle applicazioni pratiche.


Art. 13

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Comma 1

Frequenza dei corsi ed esami

Comma 2

La frequenza dei corsi e' gratuita ed obbligatoria.


L'ammissione all'anno successivo e all'esame di diploma sono deliberate dal consiglio didattico che valuta i risultati ottenuti dallo studente nelle discipline teoriche e nelle applicazioni pratiche.


Nelle materie di insegnamento teorico la valutazione e' espressa in decimi. Per un massimo di due insufficienze e' consentita una prova di appello entro la conclusione dell'anno scolastico.
L'insufficienza nella prova di appello determina l'esclusione dal corso.


L'attitudine pratica dello studente e' valutata in decimi sulla base delle esercitazioni e delle applicazioni pratiche svolte durante l'anno nei laboratori di restauro e nei cantieri estivi.
L'insufficienza nell'attitudine pratica determina l'esclusione dal corso.


Art. 14

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Comma 1

Anno di perfezionamento e diploma

Comma 2

L'anno di perfezionamento comporta un lavoro sperimentale di restauro, pratico e teorico, la frequenza di seminari sulle problematiche conservative nell'attivita' di laboratorio e l'elaborazione della tesi. Il lavoro sperimentale di restauro puo' essere svolto parzialmente anche presso un Istituto particolarmente qualificato, in Italia o all'estero, su proposta del consiglio didattico, per un periodo massimo di sei mesi.


L'esame finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione della tesi sul lavoro svolto. Il giudizio e' espresso in centodecimi.


La commissione esaminatrice per il rilascio del diploma e' nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.


La commissione, i cui lavori, di norma, sono svolti nella sede dell'Opificio e' composta da undici membri esperti nelle discipline attinenti agli argomenti delle tesi.


Il diploma di restauratore dei beni culturali, rilasciato dall'Opificio, costituisce titolo valutabile nei concorsi per l'accesso alle corrispondenti aree professionali, banditi dal Ministero per i beni culturali e' ambientali.


Art. 15

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Comma 1

Pubblicita'

Art. 16

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Comma 1

Doveri dello studente e sanzioni disciplinari

Comma 2

Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sono applicate secondo la gravita' dell'infrazione e, con esclusione dell'ammonizione, previa contestazione scritta e sentito lo studente.


L'aver riportato una delle sanzioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 comporta la perdita della borsa di studio, ove conferita.


Art. 17

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Comma 1

Prevenzione sanitaria

Comma 2

Con la periodicita' disposta dal competente organo sanitario, gli studenti si assoggettano agli accertamenti previsti dalle vigenti disposizioni.


Il mancato assoggettamento agli accertamenti o la temporanea inabilita' dello studente determinano la sospensione dalle attivita' che comportino prestazioni esposte a rischio.


La sopravvenuta inidoneita' fisica dello studente, certificata dal competente organo, determina il definitivo allontanamento dalla Scuola.


La Scuola assicura il segreto professionale sulle condizioni sanitarie.


Nell'espletamento delle attivita' didattiche trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.


Art. 18

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Comma 1

Obbligo assicurativo

Comma 2

E' fatto obbligo agli studenti di stipulare, secondo le modalita' indicate dalla Scuola, una polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all'espletamento delle attivita' di restauro.


Art. 19

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Comma 1

Borse di studio

Comma 2

Agli studenti possono essere conferite, a domanda e per merito, borse di studio. Le borse di studio sono attribuite dal soprintendente dell'Opificio secondo l'ordine di graduatoria dell'esame di ammissione o dello scrutinio annuale, sulla base della disponibilita' finanziaria dell'Opificio.


Art. 20

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Comma 1

Aggiornamento

Comma 2

Nelle discipline del restauro presso la Scuola sono svolti, in analogia con quanto previsto dall'articolo 18, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, per l'Istituto centrale per il restauro, corsi di aggiornamento per restauratori, operatori e funzionari tecnici e scientifici. I corsi sono organizzati nell'ambito delle attivita' di formazione degli organi centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali.


Art. 21

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Comma 1

Norme transitorie

Comma 2

I diplomi gia' rilasciati dall'Opificio sono equiparati a quelli previsti dal presente regolamento.


Art. 22

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Comma 1

Norme abrogate