DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 283/1997 - Regolamento concernente l'istituzione dell'ordine dei giornalisti per la regione Valle d'Aosta.

Regolamento concernente l'istituzione dell'ordine dei giornalisti per la regione Valle d'Aosta.

Numero 283 Anno 1997 GU 02.09.1997 Codice 097G0317

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-31;283

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Testo vigente

Art. 2

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Comma 1

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 531, e' sostituito come segue:
"Art. 1 (Circoscrizioni territoriali). - Le regioni o gruppi di regioni di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed i comuni sede dei consigli dei relativi ordini sono determinati come segue:
1) Piemonte; sede del consiglio: Torino;
2) Valle d'Aosta; sede del consiglio: Aosta;
3) Lombardia; sede del consiglio: Milano;
4) Veneto; sede del consiglio: Venezia;
5) Trentino-Alto Adige; sede del consiglio: Trento;
6) Friuli-Venezia Giulia; sede del consiglio: Trieste;
7) Liguria; sede del consiglio: Genova;
8) Emilia Romagna; sede del consiglio: Bologna;
9) Marche; sede del consiglio: Ancona;
10) Toscana; sede del consiglio: Firenze;
11) Umbria; sede del consiglio: Perugia;
12) Abruzzo; sede del consiglio: L'Aquila;
13) Lazio, Molise; sede del consiglio: Roma;
14) Campania; sede del consiglio: Napoli;
15) Calabria; sede del consiglio: Catanzaro;
16) Puglia; sede del consiglio: Bari;
17) Basilicata; sede del consiglio: Potenza;
18) Sicilia; sede del consiglio: Palermo;
19) Sardegna; sede del consiglio: Cagliari".


((Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1997 Atti di Governo, registro n. 109, foglio n. 17))