L'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, e' cosi' sostituito:
" 3. L'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri svolge i compiti di cui ai commi 1 e 2, previo parere di una commissione cosi' composta:
a) un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la presiede;
b) un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro;
c) un Sottosegretario di Stato al Ministero delle poste e telecomunicazioni;
d) il capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
e) il capo dell'Ufficio per l'editoria e la stampa del dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
f) un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato;
g) un dirigente generale del Ministero delle poste e telecomunicazioni;
h) il capo del Servizio per le provvidenze alle emittenti radiotelevisive della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
i) un membro designato da ognuna delle piu' rappresentative associazioni nazionali di categoria delle imprese televisive locali private per un totale di non piu' di otto membri;
l) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti;
m) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;
n) due esperti in materie giuridiche ed economiche aventi attinenza con l'informazione televisiva designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1