1 Il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, e' modificato come segue.
2. All'articolo 5, dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Su proposta del segretario generale, il Garante, fermi i limiti del contingente fissato, puo' nominare, nell'ambito del personale appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un vice segretario generale, che coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle funzioni amministrative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Con le stesse modalita' al vice segretario generale puo' essere conferito l'incarico di sovrintendere all'organizzazione ed alla gestione amministrativa dell'Ufficio, con assunzione di ogni correlata responsabilita', assicurando l'esecuzione delle direttive del Garante in materia".
3. All'articolo 6, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Il segretario generale, previa autorizzazione del Garante, puo' esercitare tramite il vice segretario generale, che ne assume ogni correlata responsabilita', le attribuzioni a lui delegate dal Garante stesso, per quanto riguarda: la gestione delle spese di funzionamento dell'Ufficio; la firma dei mandati tratti sul fondo stanziato sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il versamento sulla contabilita' speciale presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestato all'Ufficio; l'adozione di provvedimenti relativi all'acquisto di beni ed a pagamenti sulla contabilita' speciale; l'emanazione di ordini di servizio relativi all'utilizzazione di personale e di beni patrimoniali; la firma di atti determinati.".
4. Dopo l'articolo 41 e' inserito il seguente:
"Art. 41-bis (Buoni pasto ). - 1. Nei confronti del personale in servizio presso l'Ufficio del Garante, appartenente ad amministrazioni nei cui ordinamenti sia prevista l'attribuzione di buoni pasto, l'Ufficio del Garante, ove ne sia richiesto dalle amministrazioni di provenienza, obbligate ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, puo', su conforme determinazione del Garante, curare la distribuzione dei buoni pasto agli aventi diritto, a decorrere dal 1 luglio 1997.
2. Con propria determinazione, il Garante puo' estendere, con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1997, e con oneri a carico degli stanziamenti per le spese di funzionamento dell'Ufficio, l'erogazione dei buoni pasto al personale non contemplato nel comma 1, con esclusione di quello di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in conformita' alla disciplina prevista per il personale del comparto Ministeri e per la relativa durata.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1