I commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, sono sostituiti dai seguenti:
" 3. Il Ministero emana il provvedimento di esonero parziale nel termine di 240 giorni che puo' essere modificato con le modalita' previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' delegare agli uffici periferici l'emanazione dei provvedimenti di esonero parziale, da adottare secondo i criteri determinati nella delega.".
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Esoneri parziali
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Compensazioni territoriali
Comma 2
I commi 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, sono sostituiti dai seguenti:
" 3. Il Ministero emana il provvedimento di compensazione territoriale nel termine di 180 giorni che puo' essere modificato con le modalita' previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' delegare agli uffici periferici l'emanazione dei provvedimenti di compensazione territoriale, da adottare secondo i criteri determinati nella delega.".
All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. La compensazione territoriale ha luogo di diritto per il personale dipendente da amministrazioni, enti ed aziende pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482.".
Art. 3
#Comma 1
Prospetti dei datori di lavoro
Comma 2
Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, le parole: "I datori di lavoro privati sono tenuti ad avviare" sono sostituite dalle seguenti: "I datori di lavoro privati soggetti alle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono tenuti ad inviare".
Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, le parole da: "Le amministrazioni dello Stato" fino a: "soggetti a vigilanza governativa" sono sostituite dalle seguenti: "Le amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici".
Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, e' sostituito dal seguente:
" 3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stabilisce gli uffici e gli organi competenti a ricevere i prospetti di cui al presente articolo, puo' disporre una diversa periodicita' dell'invio dei prospetti e stabilire che contengano anche altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina del collocamento obbligatorio.".
I commi 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, sono soppressi.
Art. 4
#Comma 1
Abrogazione di norme
Comma 2