DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazion all'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta e di autorizzazione alla compensazione territoriale e per la disciplina del procedimento di denuncia

Numero 345 Anno 1994 GU 08.06.1994 Codice 094G0345

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;345

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto del regolamento

Comma 2

Il presente regolamento disciplina i procedimenti di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta e di autorizzazione alla compensazione territoriale.


Art. 2

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

Ai sensi del presente regolamento, per "Ministero" e per "Ministro" si intendono rispettivamente il Ministero e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.


Art. 3

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Comma 1

Disciplina del procedimento di esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta

Comma 2

Le aziende private che, per le speciali condizioni della loro attivita' non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta, presentano all'ufficio periferico competente del Ministero domanda di esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta.


La domanda puo' essere accolta a condizione che le aziende private, in sostituzione degli invalidi, provvedano ad assumere orfani e vedove delle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. La mancata assunzione di orfani e vedove comporta la decadenza dall'esonero.


((


Il Ministero emana il provvedimento di esonero parziale nel termine di 240 giorni che puo' essere modificato con le modalita' previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.


Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' delegare, agli uffici periferici l'emanazione dei provvedimenti di esonero parziale, da adottare secondo i criteri determinati nella delega.


))


Art. 4

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Comma 1

Disciplina del procedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale

Comma 2

Le aziende private che svolgono attivita' in piu' di una provincia, presentano motivata e documentata richiesta al Ministero per assumere, nella provincia o nelle province indicate nella richiesta stessa, un numero di mutilati e invalidi e degli altri aventi diritto superiore a quello prescritto, portando la eccedenza a compenso del minor numero di appartenenti alle corrispondenti categorie protette assunti nelle altre.


Il Ministero, valutata in ogni singola provincia l'entita' numerica dei mutilati e invalidi ed altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, puo' autorizzare la compensazione territoriale.


((


Il Ministero emana il provvedimento di compensazione territoriale nel termine di 180 giorni che puo' essere modificato con le modalita' previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.


Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' delegare agli uffici periferici l'emanazione dei provvedimenti di compensazione territoriale, da adottare secondo i criteri determinati nella delega.


La compensazione territoriale ha luogo di diritto per il personale dipendente da amministrazioni, enti ed aziende pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482.


))


Art. 5

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Comma 1

Denunce delle aziende private e degli enti pubblici

Comma 2

(( Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici )) sono tenute ad inviare ai competenti organi del Ministero, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto recante il numero dei posti in organico, nonche' il numero del personale effettivamente in servizio, di ciascun gruppo di personale di ruolo; il numero del personale non di ruolo, distinto per categoria; il numero ed i nominativi degli invalidi e degli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio in servizio.


((


Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stabilisce gli uffici e gli organi competenti a ricevere i prospetti di cui al presente articolo, puo' disporre una diversa periodicita' dell'invio dei prospetti e stabilire che contengano anche altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina del collocamento obbligatorio.


))


(( COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 OTTOBRE 1996, N. 634 )).


(( COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 OTTOBRE 1996, N. 634 )).


Art. 6

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Comma 1

(( ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 OTTOBRE 1996, N. 634 ))


Art. 7

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Comma 1

Abrogazione di norme

Art. 8

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.